IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; Vista la proposta avanzata dal comitato provinciale della pubblica amministrazione presso la prefettura del Verbano Cusio Ossola, il 12 maggio 1998, di localizzare la direzione provinciale del lavoro del Verbano Cusio Ossola presso il comune di Omegna, anziche' quello di Verbania; Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale; Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista l'intesa con il Ministro del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 5 del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, dopo il comma 1 e' aggiunto il comma: "1-bis. - Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 luglio 1999 Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 384 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazionedi "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del D.M. n. 687/1996, cosi' come integrato dall'art. 1 del presente decreto, risulta essere il seguente: "Art. 5 (Direzione provinciale del lavoro). - 1. La direzione provinciale del lavoro e' istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro. 1-bis. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna. 2. La direzione provinciale e' articolata nei seguenti uffici: a) servizio politiche del lavoro; b) servizio ispezione del lavoro; e) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali". In tal senso si intende modificata anche la tabella A, punto 4, in quanto la direzione provinciale del lavoro non ha piu' sede a Verbania bensi' ad Omegna.