IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli  7  e 14  dell'accordo  di  modificazione  del
Concordato  Lateranense,  firmato  a  Roma  il  18  febbraio  1984  e
ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121;
  Vista la legge  20 maggio 1985, n. 222,  recante disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia  e per il sostentamento del clero
cattolico in  servizio nelle diocesi,  ed il relativo  regolamento di
esecuzione approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 13
febbraio 1987, n. 33;
  Visto lo scambio  di note intervenuto tra la  Repubblica italiana e
la  Santa Sede  del 10  aprile/30  aprile 1997  con allegati  1 e  2,
costituenti   un'intesa    tecnica   interpretativa    ed   esecutiva
dell'accordo modificativo del Concordato  Lateranense del 18 febbraio
1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984;
  Ritenuta l'opportunita' di  modificare gli articoli 2, 39  e 40 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Viste le  deliberazioni del Consiglio dei  Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo   2  del  regolamento  approvato   con  decreto  del
Presidente della  Repubblica 13 febbraio  1987, n. 33,  e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall'articolo 3
della legge e' diretta al Ministro dell'interno ed e' presentata alla
prefettura  della provincia  in cui  l'ente ha  sede. In  essa devono
essere indicati  la denominazione, la  natura e i fini  dell'ente, la
sede e la persona che lo rappresenta.
   2. Alla domanda sono allegati:
  a)  il  provvedimento  canonico   di  erezione  o  di  approvazione
dell'ente o copia autentica di esso;
  b)  i  documenti da  cui  risulti  il  fine  dell'ente e  le  norme
statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di
cui all'articolo 2, comma primo, della legge;
  c)  i documenti  utili a  dimostrare la  sussistenza dei  requisiti
generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
  3. L'atto  di assenso,  prescritto dagli  articoli 3,  8 e  9 della
legge,  puo' essere  allegato alla  domanda o  scritto in  calce alla
medesima.".
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10, commi 2 e  3, del testo unico delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle        leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il decreto  del Presidente della Repubblica n. 33  del
          1987 reca:  "Approvazione  del regolamento   di  esecuzione
          della  legge   20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni
          sugli enti e  beni  ecclesiastici  in  Italia  e  per    il
          sostentamento  del  clero  cattolico    in  servizio  nelle
          diocesi".
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le   leggi ed emana i  decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "Art.    1      (Regolamenti).   -   Con   decreto    del
          Presidente   della Repubblica  previa    deliberazione  del
          Consiglio dei  Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate della legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  dell'accordo  di
          modificazione  del  Concordato   Lateranense con  la  Santa
          Sede, firmato  a  Roma il   18 febbraio 1984  e  ratificato
          con la legge 25 marzo 1987, n. 121:
            "Art. 7.  - 1. La  Repubblica italiana, richiamandosi  al
          principio   enunciato   dall'art.  20  della  Costituzione,
          riafferma che il  carattere  ecclesiastico  e  il  fine  di
          religione o di culto di una associazione o istituzione  non
          possono    essere    causa    di     speciali   limitazioni
          legislative, ne' di speciali gravami  fiscali  per  la  sua
          costituzione,   capacita'   giuridica   e   ogni  forma  di
          attivita'.
            2.    Ferma    restando    la  possibilita'     giuridica
          degli     enti ecclesiastici   che   ne   sono  attualmente
          provvisti,    la    Repubblica  italiana,    su     domanda
          dell'autorita'    ecclesiastica o   con   il   suo assenso,
          continuera'   a riconoscere   la  personalita'    giuridica
          degli  enti  ecclesiastici aventi sede in  Italia, eretti o
          approvati secondo le norme del diritto  canonico,  i  quali
          abbiano  finalita'  di  religione o di  culto. Analogamente
          si procedera'  per il  riconoscimento agli  effetti  civili
          di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
            3.  Agli    effetti  tributari   gli enti   ecclesiastici
          aventi   fine di religione o   di  culto,  come  pure    le
          attivita'  dirette a   tali scopi, sono equiparati a quelli
          aventi  fine di beneficenza o di istruzione.  Le  attivita'
          diverse  da  quelle di   religione o di culto, svolte dagli
          enti  ecclesiastici, sono   soggette, nel   rispetto  della
          struttura  e della finalita' di tali enti  alle leggi dello
          Stato concernenti tali attivita' ed  al  regime  tributario
          previsto per le medesime.
            4.  Gli edifici  aperti  al  culto, le  pubblicazioni  di
          atti,    le affissioni  all'interno  o  all'ingresso  degli
          edifici  di   culto   o ecclesiastici,   e   le    collette
          effettuate  nei  predetti  edifici, continueranno ad essere
          soggetti al regime vigente.
            5.  L'amministrazione  dei  beni   appartenenti agli enti
          ecclesiastici  e'  soggetta  ai  controlli  previsti    dal
          diritto  canonico.  Gli  acquisti di questi enti sono pero'
          soggetti anche ai controlli previsti dalle  leggi  italiane
          per gli acquisti delle persone giuridiche.
            6.  All'atto  della  firma del presente accordo, le parti
          istituiscono  una    commissione    paritetica    per    la
          formulazione    delle    norme    da sottoporre   alla loro
          approvazione  per la   disciplina   di tutta    la  materia
          degli  enti    e beni   ecclesiastici e   per la  revisione
          degli impegni  finanziari  dello  Stato  italiano e   degli
          interventi   del medesimo nella gestione patrimoniale degli
          enti ecclesiastici.
            In   via   transitoria   e   fino all'entrata  in  vigore
          della  nuova disciplina restano  applicabili  gli  articoli
          17,   comma   terzo,   18,  27,  29  e  30  del  precedente
          concordatario".
            - Si  riporta il testo   dell'art. 14  dell'accordo    di
          modificazione  del  Concordato Lateranense  firmato a  Roma
          il 18  febbraio 1984  e ratificato con legge 25 marzo 1987,
          n. 121:
            "Art.   14.    -   1.   Se    in   avvenire    sorgessero
          difficolta'    di interpretazione o   di applicazione delle
          disposizioni  precedenti, la Santa Sede  e la    Repubblica
          italiana  affideranno    la  ricerca    di  una  amichevole
          soluzione ad una commissione paritetica da loro nominata".
            - La legge 20 maggio 1985, n.  222,  reca:  "Disposizioni
          sugli  enti  e beni   ecclesiastici   in  Italia  e per  il
          sostentamento   del   clero  cattolico  in  servizio  nelle
          diocesi".
            -  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 33
          del 1987, si veda in nota al titolo.
            - Lo   scambio di note intervenuto    fra  la  Repubblica
          italiana  e la Santa Sede reca:
            "Scambio  di note con allegati tra la Repubblica italiana
          e  la  Santa  Sede    costituente    una    intesa  tecnica
          interpretativa  ed  esecutiva dell'accordo modificativo del
          Concordato     Lateranense  del  18  febbraio  1984  e  del
          successivo protocollo del 15 novembre 1984".
           Nota all'art. 1:
            - Per il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  33
          del 1987, si veda in nota al titolo.