IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE
relative  agli  enti  creditizi,  le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE
relative  alle  assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le  direttive  79/267/CEE  e  92  /96/CEE relative alle assicurazioni
sulla   vita,   la   direttiva   93/22/CEE  relativa  ai  servizi  di
investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi
di  investimento  collettivo  in valori mobiliari (OICVM), al fine di
rafforzare la vigilanza prudenziale;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128  -  legge  comunitaria
1995-1997,  ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576, recante riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174, recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, recante
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli  11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175
  1.  All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e
all'articolo  11  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo
il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
  "1-bis.  Quando  sussistono  stretti  legami  tra  una  impresa  di
assicurazione  e  altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede
l'autorizzazione  se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio
delle  funzioni  di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni
chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale
condizione.
  1-ter.   La   direzione   generale  e  amministrativa  dell'impresa
richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.".
  2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  9-bis  (Stretti  legami).  - 1. Due o piu' persone fisiche o
giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
  a)  un  legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), del presente decreto;
  b)  una  partecipazione,  detenuta direttamente o per il tramite di
societa'  controllate,  societa' fiduciarie o per interposta persona,
almeno  del  10  per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero
una  partecipazione  che,  pur  restando al di sotto del limite sopra
indicato,  da'  comunque  la  possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
  c)  un  legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione
unitaria  in  virtu'  di  un  contratto o di una clausola statutaria,
oppure  i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle  medesime  persone.  La  direzione unitaria puo' concretizzarsi
anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
  d)   un   collegamento   di   carattere   tecnico,   organizzativo,
finanziario,  convenzionale  e familiare che possa influire in misura
rilevante sulla gestione dell'impresa.
  2.  L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di
individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
  3.  Dopo  l'articolo  11  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175, e' inserito il seguente articolo:
  "Art.  11-bis  (Stretti  legami). - 1. Due o piu' persone fisiche o
giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
  a)  un  legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1,
lettera m), del presente decreto;
  b)  una  partecipazione,  detenuta direttamente o per il tramite di
societa'  controllate,  societa' fiduciarie o per interposta persona,
almeno  del  10  per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero
una  partecipazione  che,  pur  restando al di sotto del limite sopra
indicato,  da'  comunque  la  possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
  c)  un  legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione
unitaria  in  virtu'  di  un  contratto o di una clausola statutaria,
oppure  quando  i  loro  organi  di  amministrazione sono composti in
maggioranza  dalle  medesime  persone.  La  direzione  unitaria  puo'
concretizzarsi   anche   in   legami   importanti   e   durevoli   di
riassicurazione;
  d)   un   collegamento   di   carattere   tecnico,   organizzativo,
finanziario,  convenzionale  e familiare che possa influire in misura
rilevante sulla gestione dell'impresa.
  2.  L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, indica le modalita' tecniche di
individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
  4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  175,  le  parole:  "commi  1  e  4"  sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1, 1-ter e 4".
  5. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, dopo la lettera: " f)" e' aggiunta la seguente lettera:
  "fbis)    se   le   disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative  di  uno  Stato  terzo  cui  sono  soggette una o piu'
persone  fisiche  o  giuridiche  con  le  quali  l'impresa ha stretti
legami,   ovvero   difficolta'   inerenti   alla  loro  applicazione,
ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, dopo la lettera: " g)" e' aggiunta la seguente lettera:
  "gbis)    se    le   disposizioni   legislative   regolamentari   o
amministrative  di  uno  Stato  terzo  cui  sono  soggette una o piu'
persone  fisiche  o  giuridiche  con  le  quali  l'impresa ha stretti
legami,   ovvero   difficolta'   inerenti   alla  loro  applicazione,
ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
             - Per le direttive 95/26/CE vedi note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti difiniti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La direttiva  95/26/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.   L
          168 del 18 luglio 1995.
            -  La direttiva 77/780/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          322 del 17 dicembre 1977.
            - La direttiva 89/646/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          386 del 30 dicembre 1989.
            -  La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          228 del 16 agosto 1973.
            - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.  L
          228 dell'11 agosto 1992.
            -  La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          063 del 13 marzo 1979.
            - La direttiva  92/96/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          360 del 9 dicembre 1992.
            -  La  direttiva 93/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          141 dell'11 giugno 1993.
            - La direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          375 del 31 dicembre 1985.
            -    Il testo   dell'art.   33   della legge   24  aprile
          1998, n.  128:  "Disposizioni    per   l'adempimento     di
          obblighi   derivanti    dalla appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee", (legge comunitaria  1995-1997),  e'  il
          seguente:
            "Art.  33 (Imprese finanziarie: criteri di  delega). - 1.
          Al fine di rafforzare la vigilanza  prudenziale in tutto il
          settore dei servizi finanziari,  il Governo  e' delegato  a
          emanare uno  o piu'  decreti legislativi  per  adeguare  ai
          principi e  alle  prescrizioni  della direttiva    95/26/CE
          del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  la normativa
          nazionale  delle imprese  finanziarie: banche,  societa' di
          intermediazione   mobiliare,  organismi    di  investimento
          collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
            2. L'attuazione  della direttiva 95/26/CE del  Parlamento
          europeo  e del   Consiglio  sara'  informata   ai  seguenti
          principi  e  criteri direttivi:
            a)   assicurare che    la    soggezione  delle    imprese
          finanziarie      alla  normativa  nazionale  sia  collegata
          all'effettivo svolgimento in Italia dell'attivita'  propria
          delle  imprese  medesime.   A   tal   fine,   le  autorita'
          competenti   al    rilascio  dell'autorizzazione   dovranno
          verificare che la   sede legale e la  direzione    generale
          delle imprese finanziarie  siano  situate  nel   territorio
          della  Repubblica.  Le autorita' competenti, nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza e di controllo,  assicurano che
          non  sussistano   stretti legami,  ai sensi della direttiva
          95/26/CE, tra le    imprese  finanziarie  e  altre  persone
          fisiche  o  giuridiche,  tali    da  ostacolare l'effettivo
          esercizio della vigilanza;
            b) ferma restando la garanzia  della  riservatezza  delle
          informazioni  nei  settori  interessati  dalla direttiva da
          attuare, consentire scambi  di    informazioni    tra    le
          autorita'   competenti    al    controllo    delle  imprese
          finanziarie  e  le  altre  autorita'  od  organismi,  anche
          monetari  o    di    compensazione,    gli   organi   delle
          procedure  concorsuali,  i soggetti abilitati   a  svolgere
          un'attivita' di controllo  legale dei conti  presso imprese
          finanziarie  o gli  altri  soggetti anche  non appartenenti
          alle  pubbliche    amministrazioni previsti dalla direttiva
          alle condizioni  ivi indicate. Le informazioni  trasmesse o
          scambiate  dovranno,     comunque   essere      preordinate
          esclusivamente  all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
            c)  prevedere    che  i  soggetti    abilitati a svolgere
          un'attivita' di  controllo  legale  dei  conti  presso  una
          impresa  finanziaria  o  qualsiasi altro incarico ufficiale
          presso la stessa o presso una impresa legata a  questa   da
          stretti    legami, secondo   i   criteri   stabiliti  dalla
          direttiva,   abbiano    l'obbligo   di   comunicare    alle
          autorita'    di vigilanza   competenti fatti  rilevanti, di
          cui essi   siano  venuti    a  conoscenza    nell'esercizio
          dell'incarico,     che   possano  costituire violazione  di
          norme   legislative   o   regolamentari, pregiudicare    la
          continuita'  dell'impresa,  comportare    il  rifiuto della
          certificazione o l'emissione di riserve".
            - Il testo degli articoli 11, comma  1, lettera b)  e  14
          della  legge  15   marzo 1997,  n. 59:  (Delega al  Governo
          per  il conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
          enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione
          e  per la  semplificazione amministrativa", cosi' recitano:
            "Art.  11. -  1. Il  Governo e'   delegato ad    emanare,
          entro    il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
               a) (omissis);
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori diversi   dalla assistenza  e  previdenza, le
          istituzioni di  diritto privato   e   le   societa'     per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,   che  operano,  anche all'estero,  nella promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera   b)   del  comma  1    dell'art.  11,  il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi    amministrativi   e   si   atterra',  oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e successive modificazioni,   dal D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.   29, e successive modificazioni,  dall'art.    3,
          comma  6,  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)  contenimento delle  spese  di   funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in   analogia a quanto
          previsto dall'art. 20,  comma 7, del decreto    legislativo
          3      febbraio      1993,    n.     29,   e     successive
          modificazioni;
            f)  programmazione  atta  a  favorire  la   mobilita'   e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            -  Il  testo    degli  articoli  8  e    21 della legge 6
          febbraio  1996,  n.     52:        "Disposizioni        per
          l'adempimento   di   obblighi   derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia    alle      Comunita'    europee     -   legge
          comunitaria 1994), cosi' recitano:
            "Art.  8    (Riordinamento  normativo     nelle   materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e' delegato ad  emanare,  entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata   in vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni dettate  in attuazione della  delega  prevista
          dall'art.  1, coordinandovi  le norme vigenti nelle  stesse
          materie ed apportando alle    medesime  le  integrazioni  e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
            2.    Gli   schemi di  testo  unico  sono  trasmessi alla
          Camera   dei deputati e al   Senato  della  Repubblica  per
          l'acquisizione  del  parere delle   Commissioni  competenti
          per materia.  Decorsi  quarantacinque giorni dalla data  di
          trasmissione  il   testo unico e' emanato anche in mancanza
          del parere".
            "Art. 21 (Servizi di investimento  nel settore dei valori
          mobiliari e adeguatezza  patrimoniale  delle    imprese  di
          investimento mobiliare e degli enti  creditizi: criteri  di
          delega).     -  1.    L'attuazione  delle  direttive    del
          Consiglio 93/6/CEE   e   93/22/CEE   sara'  informata    ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  prevedere    che  la prestazione   a terzi, a  titolo
          professionale, dei  servizi d'investimento  indicati  nella
          sezione  A    dell'allegato  alla direttiva   93/22/CEE sia
          riservata alle  imprese di investimento ed  alle  banche  e
          che  gli  agenti  di  cambio  continuino  ad  esercitare le
          attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;
            b)   prevedere   che   le    imprese   di    investimento
          autorizzate    in  conformita'   alla direttiva   93/22/CEE
          possano   prestare  in    Italia  i  servizi    di      cui
          all'allegato    alla    direttiva      stessa   in   libera
          prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire,
          altresi', che  la  vigilanza sulle   imprese    autorizzate
          sia  esercitata    dalle  autorita'  che  hanno  rilasciato
          l'autorizzazione, mentre restano  ferme  le    attribuzioni
          delle    autorita'  italiane    competenti  in   materia di
          elaborazione e applicazione delle norme  di  comportamento,
          di   politica   monetaria,     nonche'  di    costituzione,
          funzionamento  e controllo  di mercati regolamentati;
            c) definire la ripartizione  delle    competenze  tra  la
          Banca  d'Italia  e    la  Commissione    nazionale per   le
          societa' e  la borsa   (CONSOB), ispirandola    ai  criteri
          gia' previsti  nel  titolo I  della legge  2 gennaio  1991,
          n.    1,   ed assicurando   uniformita'   di disciplina  in
          relazione  a servizi  prestati  ed evitando    duplicazioni
          di  compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;
            d)  prevedere che   le autorita' italiane collaborino tra
          loro e con le    autorita'  degli    altri    Stati  membri
          dell'Unione europea,  degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'accordo
          sullo Spazio   economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione di  reciprocita', con  le autorita'  degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza    sugli  intermediari e i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
            e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e  la
          disciplina  delle    partecipazioni    al    capitale delle
          imprese  di  investimento, ispirandole a criteri  obiettivi
          e garantendo in ogni caso   la  sana  e  prudente  gestione
          delle imprese d'investimento;
            f) stabilire  che l'esercizio dei poteri  attribuiti alle
          autorita'  competenti   si  esplichi  avendo  riguardo alla
          trasparenza  e  alla correttezza dei   comportamenti  degli
          intermediari,   alla    tutela  degli  investitori,    alla
          stabilita',    alla    competitivita'    ed      al    buon
          funzionamento  del  sistema finanziario, nonche' alla  sana
          e prudente gestione   degli   intermediari ed   alla    non
          discriminazione  tra    gli  intermediari    ammessi   allo
          svolgimento  di  uno  o piu'  servizi  di investimento;
            g)   prevedere   forme   di   vigilanza    regolamentare,
          informativa     e  ispettiva,    riguardanti  l'adeguatezza
          patrimoniale, il  contenimento del   rischio   nelle    sue
          diverse   configurazioni,   le   partecipazioni detenibili,
          l'organizzazione amministrativa  e contabile,  i  controlli
          interni,  le  norme  di   comportamento, l'informazione, la
          correttezza e la regolarita'   delle negoziazioni.  Dovra',
          inoltre,    essere  prevista  la  riduzione  al minimo e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
            h)   stabilire la   disciplina di    comportamento  degli
          intermediari,  ispirandola    ai    principi    di     cura
          dell'interesse   del   cliente    e  dell'integrita'    del
          mercato,  di   diligenza,  di  correttezza,  di trasparenza
          e  di   equita'. Nella applicazione dei  principi si dovra'
          altresi'      tenere       conto       della     esperienza
          professionale   degli investitori;
            i)    nell'applicazione   dei principi  si  dovra'  tener
          conto  della professionalita'  dei  promotori   finanziari,
          anche    al   fine   della consulenza  relativa  ai servizi
          finanziari    e    ai  valori    mobiliari  oggetto   della
          sollecitazione fuori sede;
            l)  prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e
          sui valori mobiliari   affidati a   coloro    che  prestano
          servizi  di    investimento siano distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie ed adeguatamente  salvaguardati  anche
          attraverso l'eventuale  affidamento dei  fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
          crisi  dovra'  essere  uniforme  per   tutti   i   soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione in   valori
          mobiliari, in  particolare  mediante      l'assoggettamento
          delle      imprese   di     investimento    a provvedimenti
          cautelari, ad   amministrazione  straordinaria,  nonche'  a
          liquidazione coatta amministrativa;
            m)  prevedere  il  potere   delle autorita' competenti di
          disciplinare, in  conformita'  alla  direttiva   93/22/CEE,
          le    ipotesi    in    cui    le  transazioni relative agli
          strumenti  finanziari negoziati nei  mercati  regolamentati
          italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
            n)    prevedere    la  possibilita'    di  accesso  delle
          imprese    di  investimento  e  delle  banche  ai   mercati
          regolamentati    secondo   scadenze   temporali   che   non
          penalizzino  le    banche  italiane  rispetto  agli   altri
          operatori.  Tali  soggetti potranno  acquistare la qualita'
          di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione,  nel
          rispetto  dei  criteri  e  delle  procedure  fissati  dalle
          autorita' competenti;
            o)   disciplinare gli    obblighi  di    dichiarazione  e
          informazione  in  modo  da    contemperare le   esigenze di
          trasparenza ed  efficienza dei mercati regolamentati e   il
          diritto dei clienti di  poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
            p)   le   disposizioni  necessarie    per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la   disciplina vigente  per
          lo  svolgimento    dei servizi di investimento, per  la cui
          adozione  non si debba provvedere   con atti  aventi  forza
          di  legge,    saranno emanate dalla   CONSOB e  dalla Banca
          d'Italia, secondo le rispettive  competenze  normativamente
          previste;
            q)    disciplinare,    secondo   linee  omogenee  e    in
          un'ottica         di    semplificazione,     l'istituzione,
          l'organizzazione   e    il  funzionamento  dei      mercati
          regolamentati,    prevedendo    organismi     di     natura
          privatistica,    che siano  espressione degli  intermediari
          ammessi  ai singoli   mercati    e    siano    dotati    di
          poteri      di      gestione, autoregolamentazione        e
          intervento,     nonche'    disciplinare l'articolazione, le
          competenze  e     il  coordinamento  delle   autorita'   di
          controllo,  tenendo    conto dei   principi in   materia di
          vigilanza sui mercati  contenuti nella   legge 2    gennaio
          1991,    n. 1,  e successive modificazioni  e integrazioni,
          e   nel decreto   del Presidente    della  Repubblica    29
          dicembre    1987,    n.   556,   e   relative  disposizioni
          attuative;
            r)  prevedere che,   fermo   restando quanto    stabilito
          dall'art.    3, comma 1, lettera  c), della presente legge,
          nel    definire  le  sanzioni   amministrative   pecuniarie
          previste    per  assicurare  l'osservanza  delle norme   di
          recepimento  e  delle disposizioni  generali o  particolari
          emanate  sulla  base  di  esse  si tenga conto dei principi
          della legge 24 novembre  1981,    n.  689,    e  successive
          modificazioni,    con particolare riguardo all'applicazione
          delle sanzioni  nei confronti delle persone fisiche. Dovra'
          essere sancita    la  responsabilita'  delle    imprese  di
          investimento,       alle       quali      appartengono    i
          responsabili   delle violazioni, per  il pagamento    delle
          sanzioni  e per  l'esercizio del diritto di  regresso verso
          i  predetti    responsabili,  nonche' adottata ogni   altra
          disposizione  necessaria per   razionalizzare,   sotto   il
          profilo  sia  sostanziale  che  procedurale, il sistema dei
          provvedimenti cautelari  e  delle  sanzioni  amministrative
          applicabili  alle  violazioni di disposizioni in materia di
          servizi di investimento.
            2. In  deroga al termine  indicato all'art.  1, comma  1,
          i  decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui
          al  presente  articolo  dovranno   essere   emanati   entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente legge, al   fine  di  dare  pronta  attuazione  ai
          principi     della  parita'    concorrenziale,  del    buon
          funzionamento    dei  mercati  e     della   tutela   degli
          investitori,  contenuti nelle direttive stesse.
            3.  In  sede  di  riordinamento  normativo  delle materie
          concernenti gli  intermediari,  i    mercati  finanziari  e
          mobiliari  e gli  altri aspetti comunque  connessi,  cui si
          provvedera'    ai    sensi  dell'art.    8,    le  sanzioni
          amministrative  e  penali potranno  essere  coordinate  con
          quelle   gia'   comminate   da  leggi  vigenti  in  materia
          bancaria  e creditizia per violazioni che siano  omogenee e
          di pari offensivita'.  A  tal fine  potra' stabilirsi   che
          non  costituiscono   reato e  sono assoggettate  a sanzioni
          amministrative pecuniarie,  sulla base  dei principi  della
          legge  24   novembre    1981,   n.   689,   e    successive
          modificazioni,  e  fino ad  un  ammontare  massimo di  lire
          trecento milioni, violazioni  per le quali  e' prevista, in
          via    alternativa  o  congiunta,  la pena   dell'ammenda o
          dell'arresto fino ad    un  anno,  con  esclusione    delle
          condotte    volte  ad    ostacolare    l'attivita'    delle
          autorita'   di   vigilanza   ovvero    consistenti    nella
          produzione  di documentazione  non   veritiera  ovvero  che
          offendono      in    maniera  rilevante  il  bene giuridico
          tutelato.
            4. In  sede  di  riordinamento  normativo  delle  materie
          concernenti  gli  intermediari,  i    mercati  finanziari e
          mobiliari e gli  altri aspetti comunque    connessi  potra'
          essere  altresi'   modificata la   disciplina relativa alle
          societa' emittenti  titoli sui  mercati regolamentati,  con
          particolare  riferimento al  collegio sindacale, ai  poteri
          delle  minoranze,  ai sindacati  di voto  e ai  rapporti di
          gruppo, secondo criteri  che  rafforzino    la  tutela  del
          risparmio e  degli azionisti di minoranza".
           Note all'art. 1:
            -    Il   testo   dell'art.   9   del citato   D.Lgs.  n.
          174/1995,   come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.     9     (Condizioni    per    il         rilascio
          dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere   l'autorizzazione,
          l'impresa  deve farne  domanda all'ISVAP, fornendo la prova
          di possedere un capitale sociale, se  si tratta di societa'
          per  azioni  o  di  societa' cooperativa,  o  un  fondo  di
          garanzia,    se    si  tratta    di    societa'    di mutua
          assicurazione,     non  inferiore  alla   misura   indicata
          nell'art. 10.
            1-bis.   Quando   sussistono  stretti    legami  tra  una
          impresa   di assicurazione  e    altre  persone  fisiche  o
          giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami
          non  ostacolano  l'effettivo  esercizio delle funzioni   di
          vigilanza.  L'impresa  deve     fornire   le   informazioni
          richieste  dall'ISVAP    per  poter   garantire il rispetto
          permanente di tale condizione.
            1-ter.   La  direzione    generale   e     amministrativa
          dell'impresa   richiedente   deve   essere   stabilita  nel
          territorio della Repubblica".
            2. L'impresa deve  unire alla domanda di   autorizzazione
          i seguenti documenti:
            a)   copia   autentica   dell'atto   costitutivo e  dello
          statuto.  Lo statuto  deve   indicare  i    singoli    rami
          che     l'impresa  intende esercitare, se l'impresa intende
          esercitare, oltre  alle  assicurazioni  dirette,  anche  la
          riassicurazione;
            b)   la      prova  dell'avvenuto     deposito  dell'atto
          costitutivo  e dello statuto presso l'ufficio del  registro
          delle  imprese  e  della  relativa  iscrizione  a norma del
          codice civile;
            c)  l'elenco nominativo  delle persone  alle quali   sono
          attribuite  funzioni  di    amministrazione, di   direzione
          nonche'  di    controllo.  Le  medesime    persone  debbono
          possedere  i requisiti  di onorabilita'  e professionalita'
          prescritti    con      apposito   decreto     emanato   dal
          Ministero    dell'industria,     del       commercio      e
          dell'artigianato,  su proposta dell'ISVAP;
            d)    l'elenco   nominativo delle   persone   fisiche   o
          giuridiche  che detengono, direttamente  o  indirettamente,
          nell'impresa   il   controllo   o   una      partecipazione
          qualificata,  con  l'indicazione dell'entita'  di  ciascuna
          di  queste  partecipazioni.  Le  medesime  persone  debbono
          possedere   i  requisiti  di  onorabilita'  prescritti  con
          apposito  decreto  emanato            dal         Ministero
          dell'industria,      del   commercio    e dell'artigianato,
          su   proposta dell'ISVAP, tenuto conto   che  nel  caso  si
          tratti di persone giuridiche,  i predetti requisiti debbono
          essere  posseduti  dagli amministratori, dai  sindaci e dai
          direttori generali delle stesse;
            e) il  programma dell'attivita' che intende   esercitare,
          contenente  gli  elementi di cui all'art. 12 e accompagnato
          dalla relazione di cui all'art. 13.
            3. L'impresa richiedente deve  inoltre fornire ogni altro
          documento che sia richiesto dall'ISVAP.
            4.     Il  rilascio    dell'autorizzazione  e'   altresi'
          subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa  da
          parte dell'ISVAP".
            -    Il   testo dell'art.   17   del   citato   D.Lgs. n.
          174/1995,   come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.    17    (Diniego    dell'autorizzazione).  -    1.
          L'autorizzazione, oltre che   per difetto  dei    requisiti
          indicati  negi articoli 5  e 9, commi 1, 1-ter e 4, non puo
          essere rilasciata:
            a)  se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art.
          9 non sono presentati o sono presentati in modo  incompleto
          o irregolare;
            b)  se    non e' fornita la   prova che si e'  provveduto
          all'integrale versamento del capitale sociale o  del  fondo
          di garanzia;
            c)  se    non  e'    fornita  la    prova  dell'effettiva
          disponibilita' del fondo di organizzazione;
            d)  se  le  persone  alle   quali sono   attribuite    le
          funzioni    di  amministrazione,  di   direzione nonche' di
          controllo  non posseggono i requisiti  prescritti con    il
          decreto  di  cui all'art.  9, comma  2, lettera c);
            e)    se   le persone   fisiche,  gli  amministratori,  i
          sindaci   e   i direttori    generali      delle    persone
          giuridiche     che       detengono    il  controllo  o  una
          partecipazione  qualificata  nell'impresa   difettano   dei
          requisiti  prescritti con  il decreto  di  cui all'art.  9,
          comma    2, lettera   d),   o,  comunque,  non garantiscono
          una  gestione  sana  e prudente della stessa;
            f)  se  il  programma  di  attivita'  non  soddisfa  alle
          esigenze  finanziarie  e    alle  regole    tecniche  della
          corretta gestione  di una impresa assicuratrice.
            f      -bis)   se     le     disposizioni    legislative,
          regolamentari   o amministrative  di uno  Stato  terzo  cui
          sono  soggette  una o  piu' persone  fisiche  o  giuridiche
          con    le   quali l'impresa   ha  stretti legami,    ovvero
          difficolta'     inerenti     alla   loro      applicazione,
          ostacolano   l'effettivo   esercizio   delle   funzioni  di
          vigilanza.
            2. Le  disposizioni del presente  articolo si  applicano,
          in  quanto compatibili,  anche alla  domanda  di estensione
          dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami".
            -   Il   testo dell'art.   17   del   citato   D.Lgs.  n.
          175/1995,    come  modificato  dal  presente decreto, e' il
          seguente:
            "Art.    17    (Diniego    dell'autorizzazione).  -    1.
          L'autorizzazione,  oltre  che  per    difetto dei requisiti
          indicati dagli articoli  7 e 11, commi 1, 1-ter  e  4,  non
          puo' essere rilasciata:
            a)  se    i documenti indicati  nel comma 2  dello stesso
          art.   11 non sono presentati o  sono  presentati  in  modo
          incompleto o irregolare;
            b)  se    non e' fornita la   prova che si e'  provveduto
          all'integrale versamento del capitale sociale o  del  fondo
          di garanzia;
            c)  se    non  e'    fornita  la    prova  dell'effettiva
          disponibilita' del fondo di organizzazione;
            d)  se  le  persone  alle   quali sono   attribuite    le
          funzioni    di  amministrazione,  di   direzione nonche' di
          controllo   non posseggono i requisiti  prescritti  con  il
          regolamento  di cui all'art. 11, comma 2, lettera c);
            e)   se  le  persone  fisiche, o  gli  amministratori,  i
          direttori  generali    ed  i    sindaci  delle      persone
          giuridiche,      che   detengono      il  controllo  o  una
          partecipazione  qualificata  nell'impresa   difettano   dei
          requisiti  prescritti con  il decreto  di cui  all'art. 11,
          comma 2, lettera  d),  o,  comunque,  non garantiscono  una
          gestione  sana  e prudente della stessa;
            f)  se  il  programma  di  attivita'  non  soddisfi  alle
          esigenze  finanziarie  e    alle  regole    tecniche  della
          corretta gestione  di una impresa assicuratrice;
            g) nel   caso  in  cui  la    domanda  di  autorizzazione
          riguardi    il  ramo assistenza, se l'impresa non prova  di
          disporre del personale e delle attrezzature di cui al comma
          5 dell'art. 14;
            g     -bis)     se     le   disposizioni      legislative
          regolamentari   o amministrative  di uno  Stato  terzo  cui
          sono   soggette  una o  piu' persone  fisiche  o giuridiche
          con  le  quali l'impresa   ha   stretti legami,      ovvero
          difficolta'      inerenti     alla   loro     applicazione,
          ostacolano  l'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza".
            2.  Le  disposizioni del presente  articolo si applicano,
          in quanto compatibili,  anche alla  domanda  di  estensione
          dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami".