IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento". 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono riservati" sono inserite le seguenti: "ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale"; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' e' riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale.". 2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1994, n. 38. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Per il titolo del D.Lgs. n. 592/1993 vedi nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato D.P.R. n. 670/1972, e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nota all'art. 1: - I testi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, gia' sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale, a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione e' nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'istituto culturale ladino. 4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie. 4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' e' riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale".