IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista  dall'articolo  107, comma  primo,  del  citato decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  Modifica dell'articolo 2 del  decreto legislativo 16 dicembre 1993,
n.  592 "Norme  di attuazione  dello statuto  speciale della  regione
Trentino-Alto   Adige  concernenti   disposizioni  di   tutela  delle
popolazioni di  lingua ladina,  mochena e  cimbra della  provincia di
Trento".
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592,
come sostituito  dall'articolo 2 del decreto  legislativo 2 settembre
1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono
riservati" sono  inserite le seguenti: "ed  attribuiti con precedenza
assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul
restante territorio provinciale";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis. Nelle scuole materne situate  nelle localita' ladine di cui
al comma  1 il ladino e'  usato, accanto alla lingua  italiana, quale
lingua di insegnamento.  A tal fine la legge  provinciale prevede che
nelle  predette scuole,  nell'ambito delle  procedure di  assunzione,
assegnazione  e  mobilita'  e' riconosciuta  precedenza  assoluta  al
personale insegnante che, in  possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente  per l'accesso ai posti  relativi, abbia dimostrato
la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le
modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale.".
  2.  L'articolo 4  del decreto  del Presidente  della Repubblica  12
agosto 1976, n. 667, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 settembre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Bellillo, Ministro per  gli  affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
            -  Il D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, recante: "Norme di
          attuazione  dello   statuto   speciale   della      regione
          Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni   di tutela
          delle  popolazioni    ladina,  mochena    e  cimbra   della
          provincia    di   Trento"   e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1994, n. 38.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
            -   Il D.P.R.   31 agosto   1972, n.    670,  e'    stato
          pubblicato    nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n.
          301.
            - Per il titolo del D.Lgs. n. 592/1993 vedi nella nota al
          titolo.
            -  Il testo  del primo  comma dell'art.  107 del   citato
          D.P.R.  n.  670/1972, e' il seguente:
            "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate  le norme di
          attuazione del presente  statuto, sentita  una  commissione
          paritetica composta  di dodici   membri di   cui  sei    in
          rappresentanza  dello  Stato, due  del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti devono  appartenere   al   gruppo
          linguistico tedesco".
           Nota all'art. 1:
            -  I  testi    dei commi 3 e   4 dell'art. 2 del  decreto
          legislativo 16 dicembre  1993,  n. 592,   gia'   sostituito
          dall'art. 2  del  decreto legislativo 2  settembre 1997, n.
          321,  come ulteriormente modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "3.  Nell'ambito   delle  procedure  per  le   assunzioni
          a    tempo indeterminato     e     determinato,     per   i
          trasferimenti,   per   le utilizzazioni e per i passaggi di
          cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente   -
          della provincia di Trento presso  le scuole di ogni  ordine
          e  grado   delle   localita'   ladine,  i posti  vacanti  e
          disponibili  sono riservati  ed  attribuiti  con precedenza
          assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali  sedi
          libere  sul  restante  territorio   provinciale,   a coloro
          che,   in   possesso  dei    requisiti  prescritti    dalla
          normativa    vigente    per  i    posti relativi,   abbiano
          dimostrato la conoscenza della  lingua    e  della  cultura
          ladina  innanzi ad  una commissione  della quale  fa  parte
          almeno  un insegnante  di lingua ladina in  servizio  nelle
          stesse  scuole.    Detta  commissione  e' nominata      dal
          sovrintendente      scolastico     avvalendosi        anche
          dell'istituto culturale ladino.
            4.  Qualora  non sia possibile   coprire tutti i posti di
          insegnamento delle   localita'    ladine  secondo    quanto
          disposto  dal comma  3  gli eventuali  posti  vacanti  sono
          ricoperti    con    incarichi   a   tempo determinato o con
          assegnazioni provvisorie.
            4-bis. Nelle scuole    materne  situate  nelle  localita'
          ladine di cui al comma  1 il ladino e'  usato, accanto alla
          lingua  italiana, quale lingua di insegnamento.  A tal fine
          la  legge   provinciale prevede che nelle  predette scuole,
          nell'ambito delle  procedure di   assunzione,  assegnazione
          e    mobilita'   e' riconosciuta   precedenza  assoluta  al
          personale  insegnante  che,  in    possesso  dei  requisiti
          prescritti  dalla normativa vigente  per l'accesso ai posti
          relativi, abbia dimostrato la  conoscenza  della  lingua  e
          cultura   ladina,   da   accertarsi  secondo  le  modalita'
          stabilite dalla medesima legge provinciale".