IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione, e di gestione della qualita' dell'aria ambiente; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997)", e in particolare l'allegato B); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. l12, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali"; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto definisce i principi per: a) stabilire gli obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni; c) disporre di informazioni adeguate sulla qualita' dell'aria ambiente e far si' che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme; d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e migliorarla negli altri casi. 2. Alle finalita' del presente decreto provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).Nota al titolo: - La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 296 del 21 novembre 1996.Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per quanto concerne la direttiva 96/62/CE v. in nota al titolo. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997). - L'allegato B della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. - La direttiva 80/779/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 229 del 30 agosto 1980. - La direttiva 82/884/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 378 del 31 dicembre 1982. - La direttiva 84/360/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 188 del 16 luglio 1984. - La direttiva 85/203/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 087 del 27 marzo 1985.