IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista la legge 1 giugno 1939,  n. 1089, concernente la tutela delle
cose di interesse artistico e storico;
  Visto il decreto  legislativo 20 ottobre 1998,  n. 368, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la  legge 23 luglio  1980, n. 502,  concernente l'istituzione
del  comitato per  il coordinamento  e la  disciplina della  tassa di
ingresso ai  monumenti, musei, gallerie  e scavi di  antichita' dello
Stato;
  Vista la  legge 25 marzo  1997, n. 78, concernente  la soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali;
  Visto  il decreto  ministeriale 11  dicembre 1997,  n. 507,  con il
quale   e'  stato   adottato   il  regolamento   recante  norme   per
l'istituzione  del   biglietto  di  ingresso  ai   monumenti,  musei,
gallerie, scavi  di antichita',  parchi e giardini  monumentali dello
Stato;
  Visti i  pareri delle competenti commissioni  permanenti del Senato
della   Repubblica   e   della    Camera   dei   deputati   espressi,
rispettivamente,  nelle sedute  del 14  luglio 1999  e del  27 luglio
1999;
  Visto il parere del Consiglio  di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                            Articolo unico
  1.  All'articolo 4  del  decreto  11 dicembre  1997,  n. 507,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) nel  comma 3,  lettera e),  il primo  periodo e'  sostituito dal
seguente: "ai cittadini dell'Unione  europea che non abbiano compiuto
il diciottesimo o che abbiano  superato il sessantacinquesimo anno di
eta'.";
  b) nel comma 3, lettera f), dopo le parole "statali e non statali",
tolta la  virgola, sono aggiunte  le seguenti parole: "e  degli altri
Stati appartenenti all'Unione europea,";
  c)  nel comma  3, dopo  la lettera  f), sono  aggiunte le  seguenti
lettere:
  " g) ai docenti ed agli studenti delle facolta' di architettura, di
conservazione dei beni  culturali, di scienze della  formazione e dei
corsi  di  laurea  in  lettere o  materie  letterarie  con  indirizzo
archeologico  o   storicoartistico  delle   facolta'  di   lettere  e
filosofia. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante
esibizione  del certificato  di iscrizione  per l'anno  accademico in
corso;
  h) ai  docenti ed agli studenti  delle accademie di belle  arti. Il
biglietto gratuito  e' rilasciato  agli studenti  mediante esibizione
del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso";
    d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:
  " 6.  Per i cittadini  dell'Unione europea  di eta' compresa  tra i
diciotto ed i  venticinque anni nonche' per i docenti  con incarico a
tempo indeterminato  delle scuole statali l'importo  del biglietto di
ingresso e' ridotto alla meta'.
  7. Ai cittadini di Stati  non facenti parte dell'Unione europea, si
applicano,   a   condizione    di   reciprocita',   le   disposizioni
sull'ingresso  gratuito  di  cui  al  comma 3,  lettera  e)  e  sulle
riduzioni di cui al comma 6.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 28 settembre 1999
                                                Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
  Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 8
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emazione   dei    decreti   del    Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  decreto  ministeriale  11  dicembre  1997, n. 507,
          recante:  "Norme  per    l'istituzione    del     biglietto
          d'ingresso    ai   monumenti,   musei, gallerie, scavi   di
          antichita',  parchi e giardini   monumentali dello  Stato",
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale  n.  35 del 12
          febbraio 1998.
           Note alle premesse:
            -  La legge  1  giugno  1939, n.  1089,   reca:   "Tutela
          delle  cose d'interesse artistico e storico".
            -    Il    decreto  legislativo  20    ottobre  1998,  n.
          368,  reca:  "Istituzione del  Ministero per  i beni e   le
          attivita'    culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - La legge 23 luglio 1980,   n. 502,  reca:  "Istituzione
          del comitato per  il coordinamento  e la  disciplina  della
          tassa    di ingresso  ai monumenti, musei, gallerie e scavi
          di antichita' dello Stato".
            - La  legge 25 marzo 1997,   n. 78,  reca:  "Soppressione
          della tassa d'ingresso ai musei statali".
            -  Per  il  titolo del decreto   ministeriale 11 dicembre
          1997, n. 507, si veda in nota al titolo.
           Nota all'articolo unico:
            -   Si riporta   il testo   dell'art.   4  del    decreto
          ministeriale    11  dicembre 1997, n.  507, come moditicato
          dal  decreto ministeriale qui pubblicato (le modifiche sono
          evidenziate in corsivo):
            "Art.  4 (Libero  ingresso e  ingresso  gratuito). -   1.
          Il  libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
          antichita', parchi e giardini  monumentali dello  Stato  e'
          autorizzato    nei   luogh i  cui introiti siano  inferiori
          alle spese di  riscossione, calcolate sulla base dei  costi
          diretti  ed indiretti  sostenuti dall'Amministrazione per i
          beni culturali e ambientali nell'anno precedente.
            2.  Il    direttore   generale   dell'ufficio    centrale
          per   i  beni archeologici,  architettonici,   artistici  e
          storici,     sentito    il  comitato  per  i  biglietti  di
          ingresso,  puo'  stabilire  che in occasione di particolari
          avvenimenti si   acceda liberamente   ai  luoghi    di  cui
          all'art. 1, comma 1.
             3. L'ingresso gratuito e' consentito:
            a)   alle guide  turistiche nell'esercizio  della propria
          attivita' professionale,  mediante  esibizione   di  valida
          licenza,  rilasciata dalla competente autorita';
            b)  agli  interpreti  turistici  quando   occorra la loro
          opera a fianco della guida,  mediante esibizione di  valida
          licenza rilasciata dalla competente autorita';
            c)  al  personale  del  Ministero  per i beni culturali e
          ambientali;
            d) ai  membri  dell'I.C.O.M.  (International  Council  of
          Museums);
            e)  ai   cittadini dell'Unione   europea che  non abbiano
          compiuto il diciottesimo   o che    abbiano  superato    il
          sessantacinquesimo    anno  di eta'. I visitatori minori di
          anni dodici debbono essere accompagnati;
            f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane,
          statali e non  statali e  degli  altri Stati   appartenenti
          all'Unione      europea,  accompagnati       dai       loro
          insegnanti,   previa     prenotazione,     nel  contingente
          stabilito dal capo dell'istituto;
            g)  ai  docenti    ed  agli  studenti delle facolta'   di
          architettura, di conservazione  dei  beni    culturali,  di
          scienze  della    formazione e dei corsi   di   laurea   in
          lettere o  materie  letterarie  con  indirizzo archeologico
          o   storicoartistico  delle    facolta'  di    lettere    e
          filosofia.   Il   biglietto  gratuito  e'  rilasciato  agli
          studenti  mediante  esibizione     del  certificato      di
          iscrizione  per l'anno  accademico in corso;
            h) ai  docenti ed agli studenti  delle accademie di belle
          arti.  Il  biglietto gratuito  e' rilasciato  agli studenti
          mediante  esibizione  del  certificato  di  iscrizione  per
          l'anno accademico in corso.
            4.  Per   ragioni di  studio o di  ricerca, attestate  da
          istituzioni scolastiche o universitarie,  da accademie,  da
          istituti  di ricerca e di cultura italiani  o stranieri, da
          organi  del  Ministero   per i beni culturali e ambientali,
          ovvero per particolari e motivate esigenze,  i  capi  degli
          istituti  possono consentire   ai soggetti che  ne facciano
          richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.
            5. Per  le ragioni e  le esigenze di cui  al comma 4,  il
          direttore generale   dell'ufficio     centrale    per     i
          beni   archeologici, architettonici,  artistici  e  storici
          puo'   rilasciare   a   singoli soggetti tessere  di durata
          annuale di ingresso  gratuito a  tutti i monumenti,  musei,
          gallerie    e  scavi  di  antichita',    parchi  e giardini
          monumentali  dello Stato,  nonche'  individuare -    previo
          parere    del  comitato  per    i biglietti   di ingresso -
          categorie  di    soggetti  alle  quali    consentire,   per
          determinati  periodi,    l'ingresso  gratuito   ai medesimi
          luoghi.
            6.   Per i   cittadini dell'Unione    europea    di  eta'
          compresa tra  i diciotto ed i  venticinque anni nonche' per
          i docenti  con incarico a tempo indeterminato  delle scuole
          statali  l'importo    del  biglietto di ingresso e' ridotto
          alla meta'.
            7. Ai cittadini di Stati  non facenti  parte  dell'Unione
          europea,   si  applicano,       a      condizione        di
          reciprocita',   le    disposizioni sull'ingresso   gratuito
          di   cui   al  comma 3,  lettera  e)  e  sulle riduzioni di
          cui al comma 6.".