IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996, n. 620, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con il quale venga organicamente disciplinato l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 15 luglio 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, e' sostituito dal seguente: " 2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente: '' 4. L'aggiunta delle sostanze di cui all'articolo 1 e' consentita per i seguenti alimenti: a) insaccati crudi, freschi o stagionati; b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; c) preparazioni di sole carni crude.''". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante: "Disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (Modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441)", e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 11 della legge n. 25 del 5 febbraio 1999: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro; quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, recante: "Regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate", come modificato dal presente decreto: "Art. 6. - 1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1985, concernente l'impiego di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte e' abrogato. 2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente: ''4. L'aggiunta delle sostanze di cui all'art. 1 e' consentita per i seguenti alimenti: a) insaccati crudi, freschi o stagionati; b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; c) preparazioni di sole carni crude.''.".