IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, concernente
l'autorizzazione alla produzione, importazione  e commercio di farina
di   soia  ristrutturata,   di   proteine  di   soia  concentrate   e
ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;
  Visto il decreto  ministeriale 13 luglio 1989,  n. 270, concernente
il   regolamento  per   l'impiego  di   caseinati  alimentari   e  di
maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni
preparate comunque conservate;
  Visto il  decreto ministeriale 12  settembre 1996, n.  620, recante
modificazioni al citato decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270;
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 537, concernente
attuazione della  direttiva 92/5/CEE relativa a  problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
  Vista la legge  30 aprile 1962, n. 283, e  successive modifiche, ed
in particolare l'articolo 7;
  Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con
il  quale venga  organicamente  disciplinato  l'impiego di  caseinati
alimentari e  di maltodestrine  e di proteine  di soia  isolate nella
produzione di carni preparate comunque conservate;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data
15 luglio 1997;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  comma 2 dell'articolo  6 del decreto ministeriale  13 luglio
1989, n. 270, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Il comma  4  dell'articolo  6  del decreto  ministeriale  24
febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente:
  '' 4. L'aggiunta delle sostanze di cui all'articolo 1 e' consentita
per i seguenti alimenti:
    a) insaccati crudi, freschi o stagionati;
  b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;
    c) preparazioni di sole carni crude.''".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  7 della legge 30 aprile 1962, n.
          283, recante:  "Disciplina  della   produzione  e     della
          vendita      delle    sostanze  alimentari  e delle bevande
          (Modificata  dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441)", e'  il
          seguente:
            "Art.  7.  -  Il  Ministro    della  sanita', con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore   di sanita',  puo'
          consentire    la  produzione ed il   commercio di  sostanze
          alimentari   e bevande   che abbiano    subito  aggiunte  o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di   raggi       ultravioletti,   radiazioni    ionizzanti,
          antibiotici,  ormoni, prescrivendo,   del   pari, anche  le
          indicazioni   che debbono   essere riportate  sul  prodotto
          finito".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23   agosto  1998,    n.    400,    recante:    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri", pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale    n.   214    del   12   settembre   1988,  come
          modificato dall'art. 11 della legge n. 25  del  5  febbraio
          1999:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro;    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -   Si riporta   il testo   dell'art.   6  del    decreto
          ministeriale  13 luglio 1989, n. 270, recante: "Regolamento
          per  l'impiego  di caseinati alimentari e  di maltodestrine
          e di proteine  di soia  isolate nella produzione di   carni
          preparate   comunque  conservate",    come  modificato  dal
          presente decreto:
            "Art. 6. -  1. Il decreto ministeriale 26   luglio  1985,
          concernente  l'impiego    di  caseinati    alimentari negli
          insaccati, nei  prosciutti cotti e nelle  spalle  cotte  e'
          abrogato.
            2.    Il comma   4 dell'art.  6 del  decreto ministeriale
          24 febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente:
            ''4. L'aggiunta delle sostanze di    cui  all'art.  1  e'
          consentita per i seguenti alimenti:
               a) insaccati crudi, freschi o stagionati;
            b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;
               c) preparazioni di sole carni crude.''.".