IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo
delle  attivita' economiche e della cooperazione internazionale della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  della  provincia di Belluno e delle
aree   limitrofe  ed  in  particolare  l'articolo  3,  comma  1,  che
istituisce a Trieste un Centro di servizi finanziari ed assicurativi;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  95/452/CE del 12
aprile  1995  relativa  alle  misure di aiuto sotto forma di vantaggi
fiscali   in  favore  di  imprese  operanti  nel  Centro  di  servizi
finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Ritenuta  l'opportunita'  di promuovere l'operativita' del predetto
Centro  di servizi finanziari ed assicurativi in conformita' a quanto
stabilito  dalla  citata  legge  n.  19  del  1991  e  dalla predetta
decisione della Commissione europea;
  Acquisiti i pareri della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 luglio 1997 e
dell'11 gennaio 1999;
  Udito  il  parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali, espresso in data 16 febbraio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1.  I  membri  del  comitato  di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge  9  gennaio 1991, n. 19, d'ora in avanti indicata come "legge",
sono  nominati  con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  2.  Con  separati  decreti e' nominato il presidente del comitato e
sono  stabiliti  i  criteri per la determinazione delle indennita' da
corrispondere ai componenti.
  3.  Il  comitato  sovrintende  al  Centro  di servizi finanziari ed
assicurativi,  di  cui all'articolo 3, comma 1, della legge, d'ora in
avanti definito "Centro", ed agli uffici in cui esso si articola.
  4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti
  5. In sede di adozione delle norme di organizzazione, funzionamento
e  gestione  il  comitato  si  attiene  ai criteri di cui al presente
regolamento.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Nota al titolo:
            - Il testo dell'art. 3, comma 1,  della legge  9  gennaio
          1991,  n. 19 (Norme   per  lo   sviluppo  delle   attivita'
          economiche   e  della cooperazione   internazionale   della
          regione  Friuli-Venezia  Giulia, della provincia di Belluno
          e delle aree limitrofe), e' il seguente:
            "Art.  3.  -   1.  Ai  fini  della  promozione   e  dello
          sviluppo  dell'attivitafinanziaria    dei  Paesi    di  cui
          all'art. 1,   comma 1,    e  della    loro      progressiva
          integrazione   con  i   mercati  finanziari internazionali,
          nell'ambito dei  puntifranchi    esistenti  a  Trieste,  e'
          istituito  un  Centro di servizi finanziari ed assicurativi
          ove operano filiali,   sussidiarie     o    affiliate    di
          istituzionicreditizie,    di  societa'   di intermediazione
          mobiliare, di  societa' fiduciarie,  di enti   e   societa'
          di    assicurazione,    di    societa'    finanziarie   che
          raccolgonofondi sui   mercati internazionali    presso  non
          residenti  da  utilizzareunicamente  fuori   del territorio
          dello Stato   italiano con non  residenti.  Nello    stesso
          Centro operano anche  societa' estere di intermediazione ed
          assistenza  al    commercio  internazionale.   In esso sono
          inoltre attivati  un mercato  di emissione  e compensazione
          di lettere di credito, una borsa per    la  negoziazione  a
          termine  di  merci  ed    una      borsa    per   valutare,
          tariffare    e    negoziare      i    rischi   assicurativi
          localizzati    nei Paesi   dell'Est europeo e  nell'URSS. I
          soggetti operanti  nel Centro per   le  attivita'  che  ivi
          svolgono  non  sono considerati residenti in Italia ai fini
          valutari e bancari; sono  esclusi    da      obblighi    di
          sostituzione   relativamente   ad  imposte italiane,  fermi
          rimanendo   gli   obblighi previsti    dall'art.  13    del
          decreto-legge     15     dicembre     1979,     n.     625,
          convertito,    con modificazioni, dalla   legge 6  febbraio
          1980,  n. 15,   come sostituito dall'art. 30 della legge 19
          marzo  1990,  n.   55,   nonche'   quelli   imposti   dalle
          disposizionilegislative   in   materia   di  prevenzione  e
          repressione dei fenomeni di criminalita' organizzata  e  di
          riciclaggio del denaro di provenienza illecita".
           Note alla premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - L'art. 3 della citata legge n. 19/1991, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. (Si veda nota al titolo).
            2.  Presso le  borse valori di Trieste e di  Venezia sono
          quotati di diritto, oltre  allo    scellino  austriaco,  le
          valute    degli  altri Paesi indicati  all'art.   1,  comma
          1.    Il   Ministro   del    tesoro,   con  propriodecreto,
          provvede  all'istituzione    di  detto mercato, indicando i
          termini e le condizioni.
            3.   Con   uno   o   piu'   decreti del   Ministro    del
          tesoro,    emanati  diconcerto   con   i   Ministri   degli
          affari   esteri,    delle    finanze,  dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato e del commercio con l'estero,
          sentite, per le rispettive  competenze, gli istituti di cui
          al  comma 6,  sono indicati i criteri per  l'autorizzazione
          ad operare nell'ambito del Centro di cui  al  comma  1,  in
          modo  da  garantire  in  via  prioritaria    le   finalita'
          richiamate   nel   medesimo   comma   1,   con  particolare
          riferimento:  alla  verifica della modalita' di provvista e
          di impiego  dei fondi; agli  strumenti utilizzati e    alle
          controparti  ammesse;    alle    modalita' relative   alla,
          redazione  e tenuta  delle registrazioni e  delle  evidenze
          contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovra' attenersi
          a  criteri  compatibili  con  il  funzionamento  delle aree
          franche finanziarie internazionali.
            4. I  redditi prodotti nel Centro  di cui al  comma    1,
          dai  soggetti  autorizzati   ai sensi   del  comma 3,  sono
          esclusi dall'imposta  sul redditodelle persone giuridiche e
          sono assoggettati  ad  imposta  locale  sui  redditi    con
          aliquota  ridotta  del    50  per  cento. Da   tale imposta
          sonoesclusi, per i    primi  dieci  anni  dall'inizio    di
          operativita'  del  Centro,  i  redditiprodotti dai soggetti
          provenienti dai Paesi in fase di transizione  dall'economia
          di  comando    all'economia  di  mercato  e  le plusvalenze
          realizzate  su partecipazioni sociali ed   investimenti  di
          medio  e  lungo  termine  negli    stessi Paesi. Le imposte
          indirette sugli affari relative alle  attivita' di  cui  al
          comma  3    sono  applicate  con  aliquota   fissa. L'onere
          derivante dalle    disposizioni  del    presente  comma  e'
          valutato in lire  65 miliardi, di  cui lire 5  miliardi per
          ciascuno degli anni 1992 e 1993.
            5.  Sovrintende  al Centro di cui  al comma 1 un comitato
          composto da dodici membri,  di cui  nove in rappresentanza,
          rispettivamente, del Ministero   degli    affari    esteri,
          del   Ministero   del  tesoro,  del Ministerodelle finanze,
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,    del  Ministero    del  commercio   con
          l'estero,      della   Banca   d'Italia,   della    regione
          Friuli-Venezia   Giulia,   della   Camera   di   commercio,
          industria,  artigianato   e    agricoltura  di     Trieste,
          dell'Enteporto di  Trieste, e tre  esperti di finanza e  di
          commercio  internazionale,  di cui uno nominato dall'Unione
          italiana delle camere di commercio, industria,  artigianato
          e  agricoltura e due nominati dal Presidente del  Consiglio
          dei Ministri  tra i quali, con  decreto del Ministro    del
          tesoro,e'    nominato   il presidente   del   comitato.  In
          particolare, il comitatoindirizza l'azione   di  promozione
          del  Centro,  concede  le autorizzazioni di cui al comma 3,
          controlla  l'ottemperanza  agli obblighi dei decreti di cui
          allo stesso comma 3, attraverso gli istituti   di cui    al
          comma   6,  secondo le  rispettive competenze,  e revoca le
          autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli
          obblighi    stessi,    ovvero     di    accertate     gravi
          irregolarita'  nell'esercizio  dell'attivita',  nonche'  in
          caso  di  soggetti   che svolgano la loro    attivita'  nel
          Centro  favorendo   evasioni fiscali da partedi    soggetti
          residenti     in   Italia.     Il    comitato      approva,
          nell'ambito   deicompiti    indicati  nel  presente  comma,
          le  norme concernenti la   propria organizzazione    ed  il
          proprio   finanziamento,  nonche'     quelle     dirette  a
          disciplinare  la  gestione delle  proprie spese,  che  sono
          poste  a    carico  dei    soggetti  che   usufruiscono dei
          vantaggi dell'area.
            6.  La  vigilanza  sulle   banche,   sugli   intermediari
          finanziari  e  sulle  societa'  ed enti di assicurazione e'
          esercitata   dalla   Banca    d'Italia,    dallaCommissione
          nazionale  per    le  societa'    e la   borsa (Consob)   e
          dall'Istituto   per   la vigilanza   sulle    assicurazioni
          private  e    di  interessecollettivo (Isvap),   sulla base
          delle  rispettive competenze istituzionali e dei decreti di
          cui al comma 3, attraverso funzionari  delegati  presso  il
          comitato di cui al comma 5".
            -  Il  titolo  della  decisione della Commissione europea
          95/452/CE del 12 aprile 1995, e' il seguente:
            "Decisione della  Commissione relativa   alle  misure  di
          aiuto  sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese
          operanti nel Centro di servizi finanziari  ed  assicurativi
          di  Trieste,    previste dall'art. 3 della legge italiana 9
          gennaio 1991, n. 19".
            - Si riporta il   testo dei commi 1 e  4  dell'art.    17
          della  legge  23  agosto   1988,     n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'      di    Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a)  l'esecuzione  delle leggi e  dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)    le materie  in cui  manchi la  disciplina da  parte
          di  leggi o diatti aventi  forza di legge,  sempre che  non
          si tratti  di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
            "4.  I  regolamenti   di cui al comma 1 ed  i regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali,   che  devono    recare
          la   denominazione  di "regolamento", sono  adottati previo
          parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al  visto ed
          alla registrazione della   Corte dei   conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota al titolo del Capo I e all'art. 1:
            - L'art. 3 della citata legge  n. 19/1991 e' riportato in
          nota  alle premesse; per  il comma 1  del medesimo articolo
          si veda in  nota al titolo.