IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'articolo 23,  comma  1,  lettera  c),  del  regolamento  di
sicurezza  per  la  navigazione  da  diporto,  emanato  con   decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232; 
  Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche,  i
requisiti, le modalita' per l'installazione  a  bordo  delle  bussole
magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto; 
  Vista la legge 21 giugno  1986,  n.  317,  per  l'attuazione  della
direttiva  83/189/CEE,  modificata  con  le  direttive  88/182/CEE  e
94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
norme e delle regolamentazioni tecniche; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 4831 del 27 settembre 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        D e f i n i z i o n i 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a)  "Amministrazione":  il  Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione; 
  b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto; 
  c)  "bussola  magnetica":  strumento  per  l'orientamento,  atto  a
determinare la direzione del nord magnetico sfruttando  l'azione  del
campo magnetico terrestre su un ago magnetico. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dell'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera c), del decreto
          ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: 
            "1. Con decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: 
               a) e b) (Omissis); 
            c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a
          bordo e le verifiche periodiche delle bussole". 
            - Il testo della legge 21 giugno 1986, n.  317,  recante:
          "Attuazione della direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla
          procedura d'informazione nel settore delle  norme  e  delle
          regolamentazioni tecniche"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986. 
            - Il testo della direttiva 83/189/CEE del  Consiglio  del
          28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione  nel
          settore delle norme e delle  regolamentazioni  tecniche  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 109 del 26 aprile 1983. 
            - Il testo della direttiva 88/182/CEE del  Consiglio  del
          22 marzo 1988 che  modifica  la  direttiva  83/189/CEE  che
          prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
          norme e delle regolamentazioni tecniche e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 081 del  26
          marzo 1988. 
            -  Il  testo  della  direttiva  94/10/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante: "Seconda
          modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede
          una procedura d'informazione  nel  settore  delle  norme  e
          delle  regolamentazioni  tecniche"  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100 del  19
          aprile 1994. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare  la  denominazione  di  "regolamento"  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.