IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 11,  comma 1,  lettera a),  della legge  15 marzo
1997, n.  59, con il  quale il Governo  e' stato delegato  ad emanare
decreti   legislativi  volti   a  razionalizzare   l'ordinamento  dei
Ministeri;
  Visto, altresi', l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della
legge 15  marzo 1997,  n. 59,  che prevedono,  rispettivamente, quali
principi  e criteri  direttivi,  la riallocazione  di  funzioni e  di
uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche
istituendo    centri    interservizi    all'interno    di    ciascuna
amministrazione,  nonche'   l'organizzazione  di   strutture  secondo
criteri  di  flessibilita',  per  consentire sia  lo  svolgimento  di
compiti  permanenti, sia  il perseguimento  di specifici  obiettivi e
missioni;
  Visto  il  decreto legislativo  5  ottobre  1998, n.  361,  recante
l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario;
  Visto l'articolo 11, comma 3, della  legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale dispone  che, entro un  anno dalla data dell'entrata  in vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 11 della legge
n.  59  del  1997,  nel  rispetto degli  stessi  principi  e  criteri
direttivi  e  con  le  medesime  procedure,  possono  essere  emanate
disposizioni   correttive   e   integrative   ai   predetti   decreti
legislativi;
  Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
  Acquisito  il parere  della commissione  parlamentare istituita  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Alla legge  24 aprile 1980, n. 146, come  modificata dal decreto
legislativo  5  ottobre 1998,  n.  361,  sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a)  nell'articolo 9,  riguardante  l'istituzione ed  i compiti  del
servizio, al  primo comma, le parole:  "servizio centrale consultivo"
sono sostituite dalle seguenti: "servizio consultivo";
  b) nell'articolo  10, concernente la composizione  del servizio, al
secondo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
  c) nell'articolo 11, riguardante gli organi del servizio:
  1)  al terzo  comma,  dopo le  parole:  "esperto appartenente  alla
stessa  sezione"  sono  inserite  le seguenti:  "che  partecipa,  con
diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono
esaminate questioni riguardanti l'attivita' specifica";
  2)  al settimo  comma,  le parole:  ", salvo  gli  esperti a  tempo
parziale  assegnati   alla  seconda  sezione,  il   cui  incarico  e'
disciplinato dai commi  56 e seguenti dell'articolo l  della legge 23
dicembre  1996, n.  662" sono  soppresse  e, nel  medesimo comma,  e'
aggiunto, in  fine, il  seguente periodo:  "Tale disposizione  non si
applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione.
Nei  riguardi di  questi  ultimi si  applicano,  se dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni, le  disposizioni  recate dai  commi 56  e
seguenti  dell'articolo  l della  legge  23  dicembre 1996,  n.  662,
relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Piazza, Ministro  per  la  funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi dell'articolo 10,  commi   2    e   3,   del    testo
          unico      delle   disposizioni   sulla promulgazione delle
          leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
           Nota al titolo:
            - Il decreto legislativo 5 ottobre 1998,  n.  361,  reca:
          "Istituzione  del    servizio   consultivo   ed   ispettivo
          tributario,  a  norma  degli articoli 11 e 12  della  legge
          15  marzo  1997,  n.    59" ed e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Si riporta il  testo degli articoli 5, 11 e  12, comma
          1, lettere g), p) e r), della legge 15  marzo 1997,  n.  59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento   di funzioni e
          compiti alle regioni ed  enti locali, per    la     riforma
          della      pubblica    amministrazione     e     per     la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3. Alle spese necessarie  per    il  funzionamento  della
          commissione  si  provvede,  in parti   uguali, a carico dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
            "Art.  11. -  1. Il  Governo e'   delegato ad    emanare,
          entro    il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
            a) razionalizzare l'ordinamento  della    presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e     dei   Ministeri,     anche
          attraverso  il   riordino,  la soppressione e   la  fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in  settori diversi  dalla assistenza   e   previdenza,  le
          istituzioni  di   diritto privato   e   le  societa'    per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero,  nella  promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)   riordinare   e   potenziare   i   meccanismi  e  gli
          strumenti  di monitoraggio  e  di  valutazione  dei  commi,
          dei    rendimenti   e   dei risultati dell'attivita' svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d) riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti  a
          promuovere  e    sostenere    il    settore   della ricerca
          scientifica  e  tecnologica nonche' gli organismi  operanti
          nel settore stesso.
            2.    I    decreti   legislativi  sono  emanati    previo
          parere  della commissione di cui   all'art. 5,  da  rendere
          entro    trenta  giorni  dalla data di   trasmissione degli
          stessi. Decorso    tale  termine    i  decreti  legislativi
          possono essere comunque emanati.
            3.    Disposizioni correttive   e integrative  ai decreti
          legislativi possono essere emanate,  nel  rispetto    degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore.
            4.   Anche   al   fine   di  conformare  le  disposizioni
          del   decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive   modificazioni,   alle   disposizioni     della
          presente  legge  recanti  principi    e  criteri  direttivi
          per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
          capo,    ulteriori disposizioni  integrative  e  correttive
          al  decreto legislativo  3   febbraio 1993,   n.   29,    e
          successive    modificazioni, possono  essere emanate  entro
          il 31  ottobre 1998.  A  tal fine  il Governo, in sede   di
          adozione  dei  decreti legislativi,  si attiene ai principi
          contenuti negli  articoli 97  e 98  della Costituzione,  ai
          criteri direttivi  di    cui  all'art.  2  della  legge  23
          ottobre  1992, n.   42l,  a  partire  dal  principio  della
          separazione  tra  compiti  e responsabilita'  di  direzione
          politica   e compiti e responsabilita' di direzione   delle
          amministrazioni,        nonche',      ad      integrazione,
          sostituzione o modifica  degli stessi ai seguenti  principi
          e criteri direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella    del  lavoro    privato  la
          conseguente   estensione      al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche, mantenendo ferme  le  altre  esclusioni  di  cui
          all'art.  2,  commi    4  e  5,  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per  i dirigenti, compresi quelli  di    cui
          alla  lettera  a),    l'istituzione   di un   ruolo   unico
          interministeriale presso   la presidenza   del    Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)    semplificare  e    rendere    piu'   spedite     le
          procedure      di contrattazione collettiva;   riordinare e
          potenziare  l'Agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni   (ARAN) cui e'  conferita
          la    rappresentanza   negoziale   delle    amministrazioni
          interessate    ai fini  della sottoscrizione  dei contratti
          collettivi nazionali,    anche   consentendo    forme    di
          associazione          tra   amministrazioni,      ai   fini
          dell'esercizio del    potere  di    indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)   prevedere   che   i   decreti     legislativi  e  la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza   del ruolo sanitario di cui  all'art.    15  del
          decreto   legislativo   30  dicembre     1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, e stabiliscano   altresi'     una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che    svolgano    qualificate   attivita'   professionali,
          implicanti        l'iscrizione   ad       albi,      oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione;  prevedere   che   per  ciascun ambito  di
          contrattazione  collettiva  le pubbliche   amministrazioni,
          attraverso      loro      istanze         associative     o
          rappresentative,    possano  costituire  un   comitato   di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione      del   contratto   collettivo,        la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,  limitatamente   alla  certificazione     delle
          compatibilita'  con gli   strumenti di programmazione e  di
          bilancio di cui   all'articolo   1-bis   della   legge    5
          agosto   1978,  n.  468,  e successive modificazioni,  alla
          Corte dei conti,  che puo' richiedere  elementi  istruttori
          e di  valutazione ad un  nucleo di  tre esperti, designati,
          per     ciascuna     certificazione   contrattuale,     con
          provvedimento del Presidente del   Consiglio dei  Ministri,
          di  concerto  con   il Ministro  del tesoro;  prevedere che
          la Corte  dei conti   si pronunci entro   il  termine    di
          quindici  giorni,   decorso il   quale la certificazione si
          intende effettuata; prevedere che la  certificazione  e  il
          testo  dell'accordo  siano trasmessi al comitato di settore
          e, nel  caso  di    amministrazioni  statali,  al  Governo;
          prevedere  che, decorsi quindici giorni  dalla trasmissione
          senza rilievi,   il presidente  del  consiglio    direttivo
          dell'ARAN    abbia mandato  di  sottoscrivere  il contratto
          collettivo  il quale  produce effetti  dalla sottoscrizione
          definitiva;  prevedere   che,  in  ogni  caso,   tutte   le
          procedure  necessarie    per    consentire    all'ARAN   la
          sottoscrizione  definitiva debbano essere completate  entro
          il termine di  quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
          iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto  di quanto  previsto dalla  lettera
          a),    tutte le   controversie relative   ai   rapporti  di
          lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          ancorche'    concernenti      in   via   incidentale   atti
          amministrativi     presupposti,     ai      fini      della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali    anche  di    carattere  generale    atte   a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso; procedure  stragiudiziali di conciliazione   e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione  del     giudice  amministrativo         alle
          controversie    aventi  ad   oggetto   diritti patrimoniali
          conseguenziali,  ivi    comprese   quelle    relative    al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)        prevedere    procedure      facoltative      di
          consultazione   delle organizzazioni  sindacali  firmatarie
          dei contratti  collettivi  dei relativi  comparti     prima
          dell'adozione     degli  atti    interni  di organizzazione
          aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica.
            4-bis. I decreti legislativi di cui    al  comma  4  sono
          emanati  previo parere   delle   commissioni   parlamentari
          permanenti  competenti  per materia,   che   si   esprimono
          entro     trenta  giorni  dalla  data  di trasmissione  dei
          relativi   schemi.  Decorso    tale  termine,    i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
            5.  Il  termine di cui all'art.  2, comma 48, della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997.
            6.   Dalla  data    di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al comma   4, sono abrogate  tutte    le
          disposizioni  in contrasto   con i medesimi. Sono apportate
          le  seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art.   2,
          comma    1, della   legge 23   ottobre 1992,  n. 421:  alla
          lettera  e)    le  parole:  ''ai    dirigenti  generali  ed
          equiparati''  sono  soppresse; alla lettera   i) le parole:
          ''prevedere che   nei limiti di cui alla  lettera    h)  la
          contrattazione,   sia      nazionale  e  decentrata''  sono
          sostituite  dalle seguenti:  ''prevedere che la   struttura
          della  contrattazione,  le  aree  di  contrattazione  e  il
          rapporto tra i diversi livelli siano definiti  in  coerenza
          con   quelli  del  settore  privato'';  la  lettera  q)  e'
          abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi  unici
          per  profilo    professionale'' sono inserite le  seguenti:
          '', da espletarsi a livello regionale,''.
            7. Sono  abrogati gli articoli   38 e    39  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso".
            "Art.  12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera a) del  comma  1 dell'art.   11   il   Governo   si
          atterra',    oltreche'    ai principi   generali desumibili
          dalla legge   23 agosto   1988, n.   400, dalla    legge  7
          agosto    1990,  n.   241, e   dal   decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n    29,  e  successive  modificazioni    ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a)-f) (omissis);
            g)    eliminare    le    duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia all'interno di  ciascuna  amministrazione,
          sia  fra   di esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,  con  eventuale  trasferimento,  riallocazione   o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare   le  strutture  di  primo    livello,    anche
          mediante   istituzione      di      dipartimenti      o  di
          amministrazioni  ad  ordinamento autonomo o  di  agenzie  e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse    amministrazioni,   sulla   base di   criteri  di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
              h)-o) (omissis);
            p)     garantire       la     speditezza      dell'azione
          amministrativa     e   il superamento  della frammentazione
          delle procedure,  anche attraverso opportune modalita'    e
          idonei  strumenti  di    coordinamento  tra  uffici,  anche
          istituendo   i centri interservizi,  sia    all'interno  di
          ciascuna    amministrazione,   sia       fra   le   diverse
          amministrazioni; razionalizzare gli    organi    collegiali
          esistenti   anche    mediante  soppressione, accorpamento e
          riduzione del numero dei componenti;
              q) (omissis);
            r)  organizzare    le  strutture  secondo  criteri     di
          flessibilita',  per consentire   sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia   il perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni".
            - Per  quanto concerne  il decreto legislativo  5 ottobre
          1998, n.  361, si veda in nota al titolo.
            -     La  legge    24  aprile    1980,  n.    146,  reca:
          "Disposizioni per  la formazione  del bilancio  annuale   e
          pluriennale   dello Stato  (legge finanziaria 1980)" ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 115 del  28  aprile
          1980.
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo e  di   diritto  di
          accesso  ai    documenti  amministrativi ed e'   pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  n. 192 del 18 agosto 1990.
            -  Il   decreto  legislativo   3  febbraio    1993,    n.
          29,    reca:   "Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia   di   pubblico impiego,  a norma
          dell'articolo 2  della legge  23 ottobre  1992, n.    421",
          ed    e'    pubblicato   nel Supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993.
           Note all'art. 1:
            - Il decreto legislativo 5 ottobre  1998, n. 361, e' gia'
          citato in nota al titolo.
            - Si  riporta il  testo degli articoli  9, 10 e  11 della
          legge 24 aprile 1980,  n. 146, gia' citata   in  nota  alle
          premesse,  cosi' come modificati dal presente decreto:
            "Art.      9.    -     Nell'ambito   dell'amministrazione
          finanziaria  e' istituito,  alle dirette   dipendenze   del
          Ministro     delle  finanze    il  servizio  consultivo  ed
          ispettivo tributario.
             Il servizio svolge i seguenti compiti:
            0  a) elabora studi di politica  economica e tributaria e
          di  analisi  fiscale  in    conformita'  agli     indirizzi
          stabiliti   dal      Ministro   delle  finanze,     per  la
          definizione, da  parte del  Governo e  del Ministro stesso,
          degli  obiettivi e dei   programmi da attuare,  anche    ai
          sensi  del  combinato  disposto degli articoli   3 e 14 del
          decreto legislativo 3  febbraio  1993,   n.   29,   nonche'
          ai   fini  della  programmazione sistematica dell'attivita'
          antievasione;  formula  proposte  riguardanti   le   stesse
          materie,  nonche' volte alla  predisposizione ed attuazione
          dei programmi di accertamento;
            a) controlla,   sulla base  di    direttive  emanate  dal
          Ministro  delle finanze, sentite le  competenti commissioni
          parlamentari, l'attivita' di  verifica e   accertamento  di
          uffici  espressamente    individuati  in  base  ad elementi
          oggettivi  nella direttiva stessa,  avvalendosi  anche  dei
          dirigenti  ministeriali  e degli ufficiali della Guardia di
          finanza  con    incarichi    di    comando;      controlla,
          altresi',   sulla  base  di direttive emanate  dal Ministro
          delle finanze,   le verifiche  eseguite  dalla  Guardia  di
          finanza;
            b)  al fine  del migliore  espletamento dei  controlli di
          cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria,
          eseguire   verifiche   e  controlli  ed  intervenire  nelle
          verifiche in corso di svolgimento da parte degli  uffici  e
          della Guardia di finanza;
            c) provvede, in  via straordinaria, alle verifiche  ed ai
          controlli  relativi a contribuenti  nei confronti dei quali
          sussiste  un  fondato  sospetto  di  evasione   di   grandi
          proporzioni;
              d) (lettera soppressa);
            dbis)      esprime  pareri    su    specifiche  questioni
          sottoposte al  suo esame dal Ministro delle finanze.
            Il servizio  comunica  agli  uffici  dell'amministrazione
          finanziaria  i dati   acquisiti,   nonche'   i    risultati
          delle  verifiche  eseguite, affinche'   ne tengano    conto
          nei  procedimenti di  accertamento delle imposte".
            "Art.   10. -  Al  servizio  sono assegnati  non  piu' di
          cinquanta esperti.
            Essi sono scelti tra   i funzionari  dell'amministrazione
          finanziaria  e  delle  altre  pubbliche amministrazioni con
          qualifica non inferiore a dirigente, tra  il  personale  di
          cui  alla  legge  24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non
          inferiore a magistrato di appello    o  equiparata,  e  tra
          soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai
          quali  tutti    siano   riconosciute   elevate   competenze
          ed      esperienza  professionale  in  una  o  piu'   delle
          discipline     finanziarie,     tributarie,     economiche,
          statistiche, contabili ed aziendalistiche.
            Gli esperti sono nominati con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei  Ministri su  proposta  del Ministro    delle
          finanze, sentito  il Consiglio superiore delle finanze.
            Per la durata dell'incarico di  esperto si applica l'art.
          19,  comma 2, del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29,    come  modificato  dall'art.    13,  del      decreto
          legislativo    31    marzo  1998,    n.  80.    Gli esperti
          provenienti dal  personale di cui alla  legge    24  maggio
          1951,   n.   392,  o  da  amministrazioni  pubbliche,  sono
          collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente,  per  la
          durata dell'incarico.
            I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle
          pubbliche  amministrazioni  sono considerati disponibili ai
          fini delle promozioni da conferire".
            "Art. 11. - Il servizio e'  articolato in due sezioni, la
          prima per l'attivita' di controllo  di cui alle lettere a),
          b),  c) e dbis) del secondo comma  dell'art. 9,  la seconda
          per  l'attivita' di  studi ed analisi  economicoscientifici
          di    cui  alle lettere 0 a)  e dbis) dello stesso  secondo
          comma dell'art.  9.  Ciascuna  sezione del  servizio svolge
          le funzioni  ed i compiti, nell'ambito di  settori organici
          di materie,  stabiliti  annualmente,    conformemente  alle
          direttive  emanate  dal    Ministro.  Gli    esperti   sono
          assegnati  a  ciascuna sezione  con decreto ministeriale.
            Organi di servizio sono il direttore  del servizio  e  il
          comitato di coordinamento.
            Le funzioni di direttore del  servizio sono assegnate dal
          Ministro, ai sensi dell'art. 15 del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno 1972,   n. 748, ad un  esperto
          scelto nell'ambito di  una terna indicata dagli esperti. Le
          funzioni di coordinatore della sezione per  l'attivita'  di
          studi  ed    analisi  sono assegnate   dal Ministro   ad un
          esperto appartenente  alla stessa sezione che    partecipa,
          con  diritto di  voto,  al comitato  di  coordinamento  nei
          casi in   cui   vengono esaminate  questioni    riguardanti
          l'attivita'  specifica.    Il  direttore  del servizio   e'
          preposto  all'amministrazione del   personale nonche'  alla
          esecuzione      delle  deliberazioni    del  comitato    di
          coordinamento; provvede  alla gestione   delle spese    del
          servizio    nei limiti  delle somme stanziate nell'apposita
          unita'  previsionale di base 1.1.1.3  di  pertinenza    del
          centro  di    responsabilita',    Gabinetto   e uffici   di
          diretta  collaborazione  all'opera  del   Ministro,   dello
          stato   di previsione  della   spesa  del  Ministero  delle
          finanze,   o   altra corrispondente unita'  per  i  periodi
          successivi.
            Il    comitato   di   coordinamento    e'   composto  dal
          direttore   del servizio,   che lo    presiede,    da  otto
          esperti    eletti  dagli   esperti stessi,   dal segretario
          generale  del Ministero   delle finanze,    dal  comandante
          generale  della Guardia di  finanza o, in sua sostituzione,
          da un  ufficiale generale di   tale  Corpo,  dai  direttori
          generali  dei dipartimenti,   dal   direttore generale  dei
          Monopoli  di Stato,  dal direttore  generale  degli  affari
          generali  e  del  personale,  dal direttore    dell'ufficio
          del   coordinamento   legislativo.    Ad  esso partecipano,
          altresi', con voto consultivo,  il  direttore  dell'Ufficio
          centrale  del bilancio,   nonche' otto membri nominati  con
          decreto del  Ministro  fra    i  direttori    degli  uffici
          centrali  posti    alle dirette dipendenze del   segretario
          generale, o  fra i direttori   centrali  dei  dipartimenti.
          Con  tale   decreto   e'   disciplinata la   partecipazione
          allesedute  di     ciascuno  dei  membri      nominati   in
          correlazione     con  gli  argomenti  trattati,  oppure  in
          sostituzione  del  segretario  generale  o  del   direttore
          generale  del  dipartimento di  rispettiva appartenenza; in
          ogni caso,  nell'adozione  delle  deliberazioni,  non  puo'
          partecipare  al   voto   piu' di  un  membro  del  comitato
          appartenente    a    ciascun  dipartimento  o  ufficio   di
          corrispondente livello.
             Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
            a)  sulla  base  delle  direttive    del  Ministro  delle
          finanze, adotta i criteri  per la  programmazione   ed   il
          coordinamento  dell'attivita' degli esperti;
            b)  riferisce   periodicamente al Ministro sull'attivita'
          svolta dal servizio, previa   relazione del    coordinatore
          della    seconda  sezione,  per quanto riguarda l'attivita'
          specifica;
            c) esamina i risultati delle  relazioni predisposte dagli
          esperti a norma delle  lettere  a),  b),  c)  e  dbis)  del
          secondo  comma  dell'art.  9,  trasmettendole    con     il
          proprio   parere  agli   uffici  finanziari competenti;
            d) formula  proposte al Ministro per   la  programmazione
          sistematica    dell'attivita'   antievasione   e   per   la
          predisposizione dei programmi di  accertamento  di  cui  al
          secondo comma dell'art. 9;
            e)   propone   altresi'   l'adozione  di provvedimenti  a
          carico    del  personale  dell'amministrazione  finanziaria
          responsabile   di  violazioni  penali    o    irregolarita'
          amministrative  rilevate  nell'espletamento  dell'attivita'
          di controllo.
            Gli    esperti  esercitano    le funzioni   di   cui alla
          lettera a)  del secondo comma  dell'art. 9 con i  poteri di
          vigilanza  e     di  controllo  attribuiti   al   personale
          direttivo  dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui
          alle successive lettere  b) e c) dello stesso comma  con  i
          poteri    attribuiti  all'amministrazione  finanziaria  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dalle altre leggi  di  imposta.  L'autorizzazione
          prevista  dall'art.  32,  primo comma, n. 7),  e  dall'art.
          33,   sesto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29     settembre     1973,   n.      600,    e
          successive  modificazioni,  e dall'art. 51, secondo  comma,
          n. 7), del decreto del  Presidente  della    Repubblica  26
          ottobre  1972,    n.  633,   e successive modificazioni, e'
          rilasciata   dal  direttore  del  servizio    anche  per  i
          funzionari    dell'amministrazione      finanziaria,    con
          qualifica   non inferiore   a    quella   di    funzionario
          tributario,     assegnati  alle rispettive    sezioni.   Le
          aziende   e  istituti   di   credito   e  l'amministrazione
          postale    sono  tenuti    a    informare   i clienti   dei
          controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.
            Gli   esperti devono  osservare  il segreto  d'ufficio ed
          astenersi relativamente  ad affari  nei quali  essi  stessi
          o  loro parenti  od affini    hanno    interesse;       non
          possono     esercitare     attivita' professionali   o   di
          consulenza  ne' ricoprire  uffici  pubblici   di  qualsiasi
          natura.  L'inosservanza delle incompatibilita' e'  causa di
          decadenza   dall'incarico.   Tale   disposizione   non   si
          applica   agli esperti  a  tempo  parziale  assegnati  alla
          seconda  sezione.  Nei  riguardi  di   questi   ultimi   si
          applicano,     se      dipendenti      delle      pubbliche
          amministrazioni,  le  disposizioni recate  dai  commi  56 e
          seguenti dell'art.  1  della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,   relative  ai rapporti di collaborazioneco coordinata
          e continuativa.
            Fermo restando l'espletamento dei  compiti  di  istituto,
          agli  esperti appartenenti   alla   prima  sezione  possono
          essere  affidati  per  un periodo di    tempo  determinato,
          con  provvedimento del   Ministro delle finanze, sentito il
          comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio  e
          di consulenza.
            Il   Ministro  delle  finanze,  con decreti  da  emanarsi
          ai  sensi dell'articolo 17,  comma 4-bis   della  legge  23
          agosto 1988,  n. 400, stabilisce norme per il funzionamento
          del servizio".
            -   Per  opportuna     conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
            "56.  Le disposizioni  di cui  all'art.   58, comma    1,
          del    decreto  legislativo 3   febbraio 1993,   n. 29,   e
          successive    modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  le
          disposizioni  di  legge  e    di  regolamento  che  vietano
          l'iscrizione  in  albi  professionali non   si    applicano
          ai dipendenti delle  pubbliche amministrazioni con rapporto
          di  lavoro  a  tempo parziale,   con prestazione lavorativa
          non superiore al  50 per cento di quella a tempo pieno".