IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997,
ed in particolare l'articolo 5;
  Vista  la  direttiva  96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996,
che detta norme sull'equipaggiamento marittimo;
  Vista  la  direttiva  98/85/CE  della Commissione, dell'11 novembre
1998, che modifica la direttiva 96/1998/CE del Consiglio;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  generale del 21
giugno 1999;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 settembre 1999;
  Su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri    dell'interno,    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, dell'ambiente e delle comunicazioni;

                                EMANA

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
    a)  "procedure  di  valutazione  della conformita'": le procedure
descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;
    b)  "equipaggiamento":  l'equipaggiamento  elencato nell'allegato
A.1  e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai
sensi  degli  strumenti  internazionali  di cui alla lettera e) o che
puo'  essere  posto  ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il
quale,   secondo   detti   strumenti   internazionali,  e'  richiesta
l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;
    c)   "apparecchiature   di  radiocomunicazione":  apparecchiature
richieste  ai  sensi  del  capitolo  4  della convenzione di cui alla
lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF
per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro
SAR  9  GHz  (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di
cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;
    d) "convenzioni intemazionali":
      1.  la  convenzione intenzionale sulla linea di carico del 1966
(LL66),  resa  esecutiva  in  Italia con decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1968,  n.  777, entrato in vigore il 21 luglio
1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in
Italia  con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n.
968, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
      2. La convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in
mare  del  1972  (COLREG),  ratificata con legge 27 dicembre 1977, n.
1085. e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
      3.  la  convenzione  internazionale  per  la  prevenzione dell'
inquinamento  causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel
1973,  emendata  con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge
del  29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo,
con  la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2
ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al l° gennaio 1999;
      4. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
la  legge  23  maggio  1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n.
488,  che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978,
e successivi emendamenti, in vigore al 1° gennaio 1999;
    e)  "strumenti  internazionali": le convenzioni internazionali in
materia   di   sicurezza  della  navigazione,  le  risoluzioni  e  le
circolari, dell'Organizzazione marittima intenazionale (IMO), nonche'
le norme di prova internazionali pertinenti;
    f)  "marchio":  il simbolo di cui all'articolo 11 e dell'allegato
D;
    g)  "organismo  notificato":  un  organismo  designato  ai  sensi
dell'articolo 7;
    h)   "equipaggiamento   sistemato   a  bordo":  l'equipaggiamento
installato, o collocato a bordo della nave;
    i)  "certificati di sicurezza" i certificati rilasciati alle navi
secondo le convenzioni internazionali;
    l)  "nave":  qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione
delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
    m)  "nave  comunitaria":  una nave i cui certificati di sicurezza
sono  rilasciati  dall'amministrazione  per  conto degli Stati membri
della  Unione  europea,  secondo  le convenzioni internazionali. Sono
esclusi  i  casi  nei quali l'amministrazione rilascia un certificato
per una nave su rihiesta di una amministrazione di un paese terzo;
    n)  "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite. matricole
o registri tenuti dalle autorita' perifeche;
    o)  "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata imposta, o sia
ad  uno  stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio
1997;  ai  fini della presente definizione per "stadio di costruzione
equivalente" si intende lo stadio in cui:
      1.  comincia una costruzione identificabile con una determinata
nave, oppure
      2.  l'assemblaggio  di  detta nave e' cominciato e ha raggiunto
almeno  50  tonnellate  o, se tale valore e' inferiore, l'1 per cento
della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
    p) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
    q) "norme di prova": le norme fissate da:
      1. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
      2.l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
      3. la Conimissione eletrotecnica intemazionale (IEC),
      4. il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
      5.   il  Comitato  europeo  di  normalizzazione  elettrotecnica
(CENELEC),
      6. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI),
vigenti alla data del 1° gennaio 1999, stabilite in conformita' delle
convenzioni  internazionali  e delle risoluzioni e circolari dell'IMO
per  definire  metodi  di  prova e risultati delle prove, nelle forme
indicate nell'allegato A;
    r)  "approvazione  CE  del tipo": la procedura per la valutazione
dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il
rilascio del relativo certificato;
    s)  "Ministero  dei  trasporti e della navigazione": il Ministero
dei  trasporti  e della navigazione, Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
    t)   "amministrazione":   il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,  per  l'equipaggiamento  di  sicurezza  prescritto dalle
convenzioni  di  cui  alla  lettera  d), punti 1, 2 e 4; il Ministero
dell'ambiente,  per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di
cui  alla  lettera  d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per
gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);
    u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in conformita'
alle  attribuzioni  loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto
del  30  marzo  1942,  n.  327, recante approvazione del codice della
navigazione.
 
                           Nota all art. 1

             -  Il  regio  decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca il
          codice della navigazione. L'articolo 17 recita:

             "Art.  17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  -  Il
          direttore  marittimo  esercita le attribuzioni conferitegli
          dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

             Il  capo  del  compartimento e i capi degli altri uffici
          marittimi  dipendenti,  oltre  le  attribuzioni conferite a
          ciascuno  di  essi dal presente codice, dalle altre leggi e
          dai  regolamenti,  esercitano, nell'ambito delle rispettive
          circoscrizioni,   tutte   le   attribuzioni  amministrative
          relative  alla navigazione e al traffico marittimo, che non
          siano specificatamente conferite a determinate autorita'".