IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte, anche al fine di deflazionare l'imponente contenzioso in essere, a chiarire la portata normativa dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed a consentire l'ampliamento delle funzioni di accertamento demandabili agli ausiliari del traffico, nonche' ad aumentare il termine per l'emissione degli atti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legge: Art. 1 1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonche' di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. 2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanzaingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.