IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   volte,  anche  al  fine  di  deflazionare  l'imponente
contenzioso  in essere, a chiarire la portata normativa dei commi 132
e  133  dell'articolo  17  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, ed a
consentire  l'ampliamento  delle funzioni di accertamento demandabili
agli  ausiliari  del  traffico,  nonche'  ad aumentare il termine per
l'emissione  degli  atti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  del  Ministro dei trasporti e della
navigazione  e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
il seguente decreto legge:

                               Art. 1

  1.  I  commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n.  127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni
di   prevenzione  e  accertamento  delle  violazioni,  ivi  previste,
comprende,  ai  sensi  del  comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni,  i  poteri  di  contestazione  immediata,  nonche'  di
redazione   e   sottoscrizione   del   verbale  di  accertamento  con
l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
  2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma
133  dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere
conferita  anche  la  competenza a disporre la rimozione dei veicoli,
nei  casi  previsti,  rispettivamente,  dalle lettere b) e c) e dalla
lettera  d)  del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
  3.  Il  termine  indicato  dall'articolo  204, comma 1, del decreto
legislativo    30    aprile    1992,    n.   285,   per   l'emissione
dell'ordinanzaingiunzione   da  parte  del  prefetto  e'  fissato  in
centottanta giorni.