IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'articolo  122,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285:  "Nuovo  codice  della strada", laddove sono previsti
limiti di eta' per gli istruttori di guida;
  Visto  l'articolo  123  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:  "Nuovo  codice  della  strada",  concernente  la  normativa che
disciplina l'attivita' delle autoscuole;
  Visto  l'articolo  9 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
  Visto  l'articolo  1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 settembre 1997, n. 391;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione
seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1  del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione  17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il
comma 3 dell'art. 9".
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato   conD.P.R. 28   dicembre   1985,   n.
          1092,   al   solo fine   di facilitare la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al titolo:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del D.M. 17 maggio
          1995, n. 317:
            "Art. 9 (Requisiti morali per l'ammissione agli esami  di
          insegnante  ed istruttore).  - 1.  Per sostenere gli  esami
          per  il conseguimento dell'abilitazione   professionale  di
          insegnante    o   di istruttore  ai sensi dell'art. 123 del
          decreto legislativo n. 285/1992 occore essere  in  possesso
          dei  seguenti  requisiti morali analoghi a quelli richiesti
          per i titolari di autoscuola e  dei requisiti di  idoneita'
          tecnica di cui ai seguenti punti:
               a) per gli insegnanti di teoria:
               1) diploma di istituto medio di secondo grado;
            2)  patente di  guida almeno  della  categoria B  normale
          oppure  B speciale;
               b) per gli istruttori di guida:
               1) licenza della scuola dell'obbligo;
            2)   patente   di   guida   della   categoria   A   e  DE
          ovvero  A  e  D rispettivamente per le autoscuole  di  tipo
          a) o di tipo b), art. 335, comma 10.
            2.    Gli  insegnanti   di teoria   gia' abilitati  dalla
          motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono
          gli  esami  per  istruttori  di    guida     esclusivamente
          attraverso   la   prova   pratica, cosi'  come previsto  al
          successivo  art. 10,  comma  2, purche'   in possesso    di
          patente di guida  indicata nel precedente comma 1,  lettera
          b), punto 2.
            3. Agli istruttori di guida abilitati e autorizzati dalla
          Direzione  generale  della    motorizzazione  civile  e dei
          trasposti in concessione non si applicano i limiti di  eta'
          previsti  dal  comma  2  dell'art.  122  del  codice  della
          strada".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    1  del  D.M. 17
          settembre 1997, n.  391 (Regolamento   recante norme    per
          l'abrogazione  degli  articoli 1, comma  2, 9,  comma 3,  e
          14,  comma 2,  del decreto   ministeriale 17  maggio  1995,
          n.  317,  concernente  la   disciplina dell'attivita' delle
          autoscuole):
            "Art. 1. - 1.   Il  comma  2  dell'art.  1,  il  comma  3
          dell'art.  9  e  il  comma 2 dell'art.   14 del decreto del
          Ministro dei  trasporti e della navigazione    17    maggio
          1995,    n. 317,   concernente  il  regolamento recante  la
          disciplina  dell'attivita'  della autoscuole    (pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177), sono
          abrogati".
           Note alle premesse:
            - Per il testo   dell'art. 9 del D.M.  n.  317  del    17
          maggio 1995, si veda in nota al titolo.
            -  Per  il  testo    dell'art. 1 del D.M. n. 391   del 17
          settembre 1997, si veda in note alla premesse.
            -  L'art.  17,   comma   3,   della   legge   23   agosto
          1998,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere  comunicati    al Presidente   del Consiglio   prima
          della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Si    riporta il   testo dell'art.  1 del  decreto del
          Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  17 settembre
          1997,  n.  391,  come modificato dal  decreto  ministeriale
          qui pubblicato:
            "Art.  1.  -  1.  Il  comma  2 dell'art.   1 e il comma 2
          dell'art. 14 del decreto  del Ministro   dei trasporti    e
          della   navigazione 17  maggio 1995,  n.  317,  concernente
          il regolamento   recante   la    disciplina  dell'attivita'
          delle  autoscuole  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          31 luglio 1995, n. 177), sono abrogati ".