IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", laddove sono previsti
limiti di eta' per gli istruttori di guida;
Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285: "Nuovo codice della strada", concernente la normativa che
disciplina l'attivita' delle autoscuole;
Visto l'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 settembre 1997, n. 391;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere n. 2058 espresso dal Consiglio di Stato - sezione
seconda - nell'adunanza del 16 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: "il
comma 3 dell'art. 9".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del D.M. 17 maggio
1995, n. 317:
"Art. 9 (Requisiti morali per l'ammissione agli esami di
insegnante ed istruttore). - 1. Per sostenere gli esami
per il conseguimento dell'abilitazione professionale di
insegnante o di istruttore ai sensi dell'art. 123 del
decreto legislativo n. 285/1992 occore essere in possesso
dei seguenti requisiti morali analoghi a quelli richiesti
per i titolari di autoscuola e dei requisiti di idoneita'
tecnica di cui ai seguenti punti:
a) per gli insegnanti di teoria:
1) diploma di istituto medio di secondo grado;
2) patente di guida almeno della categoria B normale
oppure B speciale;
b) per gli istruttori di guida:
1) licenza della scuola dell'obbligo;
2) patente di guida della categoria A e DE
ovvero A e D rispettivamente per le autoscuole di tipo
a) o di tipo b), art. 335, comma 10.
2. Gli insegnanti di teoria gia' abilitati dalla
motorizzazione civile e trasporti in concessione sostengono
gli esami per istruttori di guida esclusivamente
attraverso la prova pratica, cosi' come previsto al
successivo art. 10, comma 2, purche' in possesso di
patente di guida indicata nel precedente comma 1, lettera
b), punto 2.
3. Agli istruttori di guida abilitati e autorizzati dalla
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasposti in concessione non si applicano i limiti di eta'
previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della
strada".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.M. 17
settembre 1997, n. 391 (Regolamento recante norme per
l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e
14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995,
n. 317, concernente la disciplina dell'attivita' delle
autoscuole):
"Art. 1. - 1. Il comma 2 dell'art. 1, il comma 3
dell'art. 9 e il comma 2 dell'art. 14 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, concernente il regolamento recante la
disciplina dell'attivita' della autoscuole (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177), sono
abrogati".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 9 del D.M. n. 317 del 17
maggio 1995, si veda in nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 1 del D.M. n. 391 del 17
settembre 1997, si veda in note alla premesse.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio prima
della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre
1997, n. 391, come modificato dal decreto ministeriale
qui pubblicato:
"Art. 1. - 1. Il comma 2 dell'art. 1 e il comma 2
dell'art. 14 del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente
il regolamento recante la disciplina dell'attivita'
delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 luglio 1995, n. 177), sono abrogati ".