IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che e' emersa la necessita' di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attivita' delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonche' per differire i termini sopraindicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini e rilascio delle concessioni 1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.