IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione   amministrativa,   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
  agricoltura   e   pesca   e  riorganizzazione  dell'amministrazione
  centrale;
Ritenuta la necessita' di procedere al riordino dell'Unione
nazionale per 1'incremento delle razze equine - UNIRE;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  il  Ministro  per  gli affari
regionali   e   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                         Riordino dell'UNIRE

  1.  L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
istituita  dal  regio  decreto  24  maggio  1932,  n. 624, di seguito
denominata  UNIRE,  e'  ente  di  diritto pubblico, con sede in Roma,
dotato  di  autonomia  finanziaria, amministrativa e contabile, posto
sotto   la   vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali, di seguito denominato Ministero.
  2. L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le
modalita'  previste  dall'articolo  12  della legge 21 marzo 1958, n.
259,  ed  e'  inserita  nella tabella Aallegata alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          senzi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti  aventi  forza
          di legge ed i regolamenti.
            -  La legge   29 luglio 1999, n. 241, reca:  "Proroga dei
          termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli  articoli
          10  e  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, in relazione
          all'adozione del parere preliminare".
            - Il decreto legislativo 8   agosto 1997, n.  281,  reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          conferenza   permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni    e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
          unificazione, per le   materie ed i  compiti  di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            - Si trascrive   il testo dell'art. 5  della  legge    15
          marzo  1997, n.  59 (Delega al Governo per il  conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.  5.  -     1.  E'  istituita   una      commissione
          parlamentare,  composta  da    venti  senatori    e   venti
          deputati,   nominati rispettivamente   dai  Presidenti  del
          Senato    della Repubblica e della  Camera dei deputati, su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2. La commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione  si riunisce per la sua  prima  seduta    entro
          venti    giorni   dalla nomina   dei  suoi componenti,  per
          l'elezione  dell'ufficio     di   presidenza.   Sino   alla
          costituzione  della  commissione,  il parere, ove  occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3. Alle spese necessarie  per    il  funzionamento  della
          commissione  si  provvede,  in parti   uguali, a carico dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)   verifica periodicamente   lo stato    di  attuazione
          delle  riforme  previste    dalla  presente    legge e   ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Note all'art. 1:
            -  Il regio  decreto 24   maggio   1932, n.   624,  reca:
          "Istituzione  dell'Unione  nazionale per l'incremento delle
          razze equine".
            -    Il   testo   dell'art.   12   della legge  21  marzo
          1958,  n.  259 (Partecipazione  della Corte  dei conti   al
          controllo    sulla  gestione degli   enti a   cui lo  Stato
          contribuisce in  via ordinaria),  cosi' recita:
            "Art. 12. - Il controllo   previsto dall'art.  100  della
          Costituzione  sulla   gestione,   finaziaria   degli   enti
          pubblici   ai   quali l'Amministrazione   dello  Stato    o
          un'azienda  autonoma   statale contribuisca con  apporto al
          patrimomo    in  capitale o servizi  o beni ovvero mediante
          concessione  di  garanzia  finanziaria,    e'   esercitato,
          anziche'  nei  modi previsti  dagli articoli  5 e  6 da  un
          magistrato della Corte  dei conti, nominato  dal Presidente
          della  Corte stessa, che   assiste   alle   sedute    degli
          organi  di  amministrazione  e  di revisione".
            -  Si    trascrive la tabella   A della legge  29 ottobre
          1984,  n. 720 (Istituzione del  sistema di  tesoreria unica
          per enti  ed organismi pubblici):
                                                           "Tabella A
             Province.
            Comuni,  con  esclusione  di  quelli    con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti.
            Consorzi   e   associazioni   tra   regioni,  province  e
          comuni,  con polazione complessiva non inferiore  a  10.000
          abitanti).
            Comunita'     montane,   con    popolazione   complessiva
          montana  non inferiore a 10.000 abitanti.
             Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
             Enti parchi nazionali.
             Cassa integrativa personale telefonico statale.
             Consorzio del porto di Bari.
            Ente per  lo sviluppo, l'irrigazione e  la trasformazione
          fondiaria in Puglia e Lucania.
            Gestione   governativa      dei   servizi   pubblici   di
          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
             Gestioni governative ferroviarie.
            Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
             Istituto nazionale per il commercio estero.
             Croce rossa italiana.
            Camere    di    commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.
            Istituti  autonomi  case   popolari   - IACP   ed    enti
          pubblici  per l'edilizia resideiiziale.
            Istituto   nazionale  per  lo  studio  della  congiuntura
          (ISCO).
            Commissione  nazionale  per  le  societa'  e   la   borsa
          (CONSOB).
            Azienda    autonoma    di assistenza   al   volo   per il
          traffico  aereo generale.
            Istituto  di  vigilanza   sulle   assicurazioni   private
          (ISVAP).
             Istituto centrale di statistica (ISTAT).
            Aziende      regionalizzate,       provincializzate     e
          municipalizzate  e aziende e consorzi fra regioni, province
          e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
             Istituto nazionale di fisica nucleare.
             Consiglio nazionale delle ricerche.
            Comitato  nazionale  per   le ricerche e per  lo sviluppo
          dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
             Aereo club d'Italia.
             Club alpino italiano.
             Registro aeronautico italiano.
            Universita'    statali,    istituti     di     istruzione
          universitaria,  istituti  per  il    diritto  allo   studio
          universitario e  istituti per  lo studio universitario.
            Enti autonomi  lirici  ed  istituzioni  -  concertistiche
          assimilate.
             Ente nazionale corse al trotto.
             Ente nazionale italiano turismo.
             Ente nazionale sementi elette.
             Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
             Ente nazionale per le strade.
             Ente nazionale per il cavallo italiano.
            Istituto  elettrotecnico  nazionale  "Galileo Ferraris" -
          Torino.
            Istituto  nazionale    di  studi     ed   esperienze   di
          architettura navale (Vasca navale).
             Istituto nazionale della nutrizione.
             Istituto nazionale economia agraria.
             Istituto nazionale di geofisica.
             Istituto nazionale di ottica.
             Jockey club d'Italia.
             Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
             Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
             Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
             Societa' degli Steeplechases d'Italia.
             Enti regionali di sviluppo agricolo.
             Istituti zooprofilattici sperimentali.
             Istituti sperimentali agrari.
             Stazioni sperimentali per l'industria.
             Enti provinciali per il turismo.
             Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
             Aziende di promozione turistica.
            Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e
          locali.
             Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
             Ente acquedotti siciliani.
             Ente autonomo acquedotto pugliese.
             Ente autonomo del Flumendosa.
            Ente  autonomo    per la   bonifica, l'irrigazione e   la
          valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia,
          Siena e Terni.
             Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
            Istituto di  ricovero e   cura a   carattere  scientifico
          "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
            Istituto    centrale    per  la  ricerca  scientifica   e
          tecnologica applicata alla pesca marittima.
             Istituto di biologia della selvaggina.
             Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
             Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
            Istituto  nazionale  per lo studio e la cura dei tumori -
          Milano.
            Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori -
          Genova.
            Istituto  nazionale  di  riposo  e    cura  per   anziani
          "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
             Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
             Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
            Istituto    per    lo    sviluppo      della   formazione
          professionale  dei lavoratori.
             Ospedale maggiore - Milano.
             Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
            Istituti   regionali   di   ricerca, sperimentazione    e
          aggiornamento educativo (IRRSAE).
             Centro europeo dell'educazione (CEDE).
             Biblioteca di documentazione dagogica (BDP).
             Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
             Ente zona industriale di Trieste.
             Istituto agronomico per l'Oltremare.
             Istituto nazionale per le conserve alimentari.
             Istituto nazionale di alta matematica.
             Ente siciliano di elettricita'.
             Consorzio dell'Adda.
             Consorzio del Ticino.
             Consorzio dell'Oglio.
             Consorzio idrovia Padova-Venezia.
            Ospedale   per   l'infanzia  e    "Pie  fondazioni  Burlo
          Garofalo  e Alessandro ed Agiaia De Manussi" - Trieste.
             Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
             Federazioni sportive nazionali.
             Ospedale oncologico - Bari.
            Consorzio obbligatorio  per l'impianto;   la  gestione  e
          lo   sviluppo   dell'area  per  la  ricerca  scientifica  e
          tecnologica della provincia di Trieste.
             Lega navale italiana.
             Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
             Centro sperimentale di cinematografia.
             Ente teatrale italiano.
            Ente  autonomo   "Esposizione   triennale  internazionale
          delle     arti  decorative    ed  industriali    moderne  e
          dell'architettura moderna"  di Milano.
             Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
             Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
            Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica
          "Leonardo da Vinci" in Milano.
             Accademia nazionale dei Lincei.
             Istituto italiano di medicina sociale.
             Istituto nazionale del dramma antico.
             Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
             Istituto italoafricano.
             Comitato per l'intervento nella SIR.
             Comitato di liquidazione EAGAT.
             Consorzi di bonifica.
             Agenzia spaziale italiana.
            Fondo gestioni istituti contrattuale lavoratori portuali.
             Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
             Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".
            -  Si  trascrivono  gli  articoli  25  e 30 della legge 5
          agosto  1978,  n.    468  (Riforma  di  alcune  norme    di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
            "Art.    25.  (Normalizzazione   dei   conti degli   enti
          pubbli). -  Ai comuni, alle  province e relative   aziende,
          nonche'  a  tutti    gli  enti  pubblici    non   economici
          compresi  nella  tabella  A  allegata  alla presente legge,
          a   quelli determinati ai  sensi    dell'ultimo  comma  del
          presente   articolo,      gli   enti     ospedalieri,  sino
          all'attuazione delle  apposite    norme    contenute  nella
          legge  di  riforma sanitaria,  alle aziende  autonome dello
          Stato, agli  enti portuali  ed all'ENEL,  e' fatto obbligo,
          entro    un  anno  dalla entrata in   vigore della presente
          legge,  di  adeguare il  sistema  della  contabilita' ed  i
          relativi bilanci  a quello  annuale di  competenza   e'  di
          cassa dello  Stato, provvedendo   alla  esposizione   della
          spesa    sulla  base   della classificazione   economica  e
          funzionale     ed   evidenziando,      per  l'entrata,  gli
          introiti  in  relazione alla   provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
            La    predetta tabella   A potra'  essere modificata  con
          decreti  del Presidente del Consiglio    dei  Ministri,  su
          proposta   del Ministro del tesoro e di quello del bilancio
          e della programmazione economica.
            Per  l'ENEL  e le  aziende  di   servizi   che  dipendono
          dagli   enti territoriali, l'obbligo di cui al  primo comma
          si riferisce solo alle  previsioni  e  ai    consuntivi  di
          cassa,  restando ferme  per questi enti le disposizioni che
          regolano la tenuta della contabilita'.
            Gli  enti territoriali  presentano in  allegato ai   loro
          bilanci  i conti  consuntivi delle  aziende di  servizi che
          da  loro   dipendono, secondo uno schema tipo definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
            Ai   fini della   formulazione   dei conti    pluriennali
          della  finanza pubblica e'  fatto obblio agli  enti di  cui
          al  presente   articolo di fornire  al Ministro  del tesoro
          informazioni su  prevedibili flussi delle entrate  e  delle
          spese  per gli  anni considerati  nel bilancio pluriennale,
          ove questi  non   risultino gia'   dai conti    pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
            Il  Presidente  del Consiglio dei   Ministri, su proposta
          dei Ministri del   tesoro  e    del    bilancio  e    della
          programmazione  economica,   con proprio decreto, individua
          gli organismi e gli enti  anche di natura economica     che
          gestiscono      fondi   direttamente     o   indirettamente
          interessanti la finanza pubblica, con eccezione  deli  enti
          di  gestione  delle   partecipazioni statali  e degli  enti
          autonomi     fieristici,  ai  quali  si      applicano   le
          disposizioni   del    presente  articolo.    Per  gli  enti
          economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo
          alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
            "Art. 30 (Conti di   cassa). -  1.  Entro  il  mese    di
          febbraio  di  ogni anno, il   Ministro del  tesoro presenta
          al Parlamento  una relazione sulla stima  del    fabbisogno
          del  settore  statale per   l'anno in corso, quale  risulta
          delle previsioni   gestionali   di   cassa  del    bilancio
          statale  e  della  tesoreria,   nonche'  sul  finanziamento
          di    tale fabbisogno,   a   raffronto   con   i  risultati
          verificatisi  nell'anno precedente. Nella stessa  relazione
          sono,   altresi'   indicati   i  criteri  adottati  per  la
          formulazione  delle  previsioni  relative  ai  capitoli  di
          interessi  sui    titoli  del   debito pubblico. Entro   la
          stessa    data  il  Ministro    del    bilancio  e    della
          programmazione    economica  invia    al Parlamento     una
          relazione     contenente     i     dati      sull'andamento
          dell'economia  nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
          previsioni per l'esercizio in corso.
            2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il  Ministro
          del  tesoro  presenta  al    Parlamento  una  relazione sui
          risultati conseguiti dalle gestioni     di   cassa      del
          bilancio    statale  e   della  tesoreria, rispettivamente,
          nel  primo, secondo  e terzo trimestre  dell'anno in corso,
          con correlativo aggiornamento della stima annuale.
            3. Con le relazioni di cui ai  commi 1 e 2,  il  Ministro
          del  tesoro,  presenta    altresi'    al   Parlamento   per
          l'intero    settore    pubblico,  costituito  dal   settore
          statale,  dagli  enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni,
          rispettivamente, la  stima  della previsione  di cassa  per
          l'anno in corso; i risultati riferiti  ai trimestri di  cui
          al  comma  2 e   i   correlativi agiornamenti  della  stima
          annua  predetta,    sempre  nell'ambito       di        una
          valutazione          dei      flussi      finanziari      e
          dell'espansione del credito interno.
            4. Con ciascuna delle relazioni di cui  ai commi 1  e  2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima sull'andamento dei  flussi  di  entrata  e  di  spesa
          relativa al trimestre in corso.
            5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
          lo  schema  tipo   dei prospetti   contenenti gli  elementi
          previsionali  e i  dati periodici della  gestione di  cassa
          dei  bilanci che, entro i  mesi di gennaio,  aprile, luglio
          e    ottobre, i   comuni   le province  debbono trasmettere
          alla rispettiva regione, e gli altri enti di  cui  all'art.
          25 al Ministero del tesoro.
            6.  In    detti prospetti devono, in  particolare, essere
          evidenziati, oltre   agli    incassi    ed    ai  pagamenti
          effettuati   nell'anno   e  nel trimestre precedente, anche
          le variazioni nelle attivita' finanziarie (in   particolare
          nei    depositi    presso la   tesoreria   e   presso   gli
          istituti di credito) e nell'indebitamento a breve  e  medio
          termine.
            7.  Le    regioni e   le province autonome  comunicano al
          Ministro del tesoro entro   il giorno   10  dei    mesi  di
          febbraio,  maggio,    agosto e novembre i dati di cui sopra
          aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme  dei
          comuni  e    delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
            8. Nella  relazione sul  secondo trimestre   di cui    al
          comma    2,  il  Ministro del tesoro comunica al Parlamento
          informazioni, per l'intero  settore      pubblico,    sulla
          consistenza     dei    residui  alla    fine dell'esercizio
          precedente, sulla   loro   struttura   per  esercizio    di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale    del loro processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
            9. A tal fine, gli enti di  cui al comma 5 con esclusione
          dell'ENEL  e  delle aziende  di servizi  debbono comunicare
          entro il   30 giugno informazioni sulla    consistenza  dei
          residui  alla    fine dell'esercizio precedente, sulla loro
          struttura  per  esercizio  di    provenienza  e  sul  ritmo
          annuale   del   loro   processo  di  smaltimento,  in  base
          alla classificazione economica e funzionale.
            10. I comuni, le province  e le unita'  sanitarie  locali
          trasmettono  le  informazioni    di  cui  al comma   9 alle
          regioni entro  il 15 giugno.  Queste  ultime  provvederanno
          ad  aggregare   tali dati   e ad  inviarli entro lo  stesso
          mese di  giugno al  Ministero del tesoro   insieme ai  dati
          analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
            11.  Nessun  versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.  25  della
          presente   legge   ed   alle  regioni  se  non    risultano
          regolarmente adempiuti gli  obblighi di cui  ai  precedenti
          commi".