IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge  14 gennaio  1994, n.  26, convertito,  con
modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
  Considerato  di dover  procedere alla  definizione dei  criteri per
l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai
fini   degli  accordi   di  coproduzione   e  di   partecipazione  in
associazione, ai sensi  dell'articolo 2, comma 2,  della citata legge
n. 122 del 1998;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Il  presente regolamento  disciplina, ai sensi  dell'articolo 2,
comma  2,  della  legge  30  aprile  1998,  n.  122,  i  criteri  per
l'assegnazione della  nazionalita' italiana ai  prodotti audiovisivi,
ai soli  fini degli  accordi di coproduzione  e di  partecipazione in
associazione con imprese di nazionalita' non italiana.
  2. Ai fini  del presente regolamento, per  "prodotto audiovisivo" o
"opera   audiovisiva"   si   intende   l'opera   di   lungometraggio,
cortometraggio, di  animazione, come  definita dall'articolo  4 della
legge 4 novembre  1965, n. 1213, realizzata su  supporti di qualsiasi
natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' sia opera
dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia
destinata  al   pubblico,  prioritariamente  per  il   tramite  della
trasmissione televisiva.
  3.  Per "impresa  nazionale di  produzione audiovisiva"  si intende
l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone
fisiche o giuridiche  di nazionalita' italiana, avente  sede legale e
domicilio  fiscale  in Italia  e  con  amministratori in  maggioranza
italiani, che svolge  in Italia la maggior parte  della sua attivita'
ed e' titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera.
  4. Per "opera audiovisiva in coproduzione" o "compartecipazione" si
intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del
comma 3,  con imprese aventi sede  legale al di fuori  del territorio
nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
           - La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante:  "Differimento
          di  termini  previsti  dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,
          relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
          nonche'  norme  in   materia   di   programmazione   e   di
          interruzioni pubblicitarie televisive", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.
          Note alle premesse:
           -  Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
           "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
           -  La  legge  4  novembre  1965,  n. 1213, recante: "Nuovo
          ordinamento    dei    provvedimenti    a    favore    della
          cinematografia",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          282 del 12 novembre 1965.
           - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
          modificazioni, nella legge 1 marzo 1994, n.  153,  recante:
          "Interventi  urgenti  in  favore del cinema", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994.
           - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998,  n.  3,  recante:
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della legge 15 marzo 1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
           -  Per il titolo della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. in
          nota al titolo.
           - Il testo dell'art. 2, comma 2,  della  legge  30  aprile
          1998, n.  122, e' il seguente:
           "2.  Le  quote  di  riserva previste nel presente articolo
          comprendono  anche  i  film  e  i  prodotti  di  animazione
          specificamente   rivolti   ai   minori.   Con   regolamento
          dell'autorita'  di  Governo  competente   in   materia   di
          spettacolo  sono  stabiliti  i  criteri  per l'assegnazione
          della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini
          degli  accordi  di  coproduzione  e  di  partecipazione  in
          associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per
          i film, in quanto compatibili".
          Note all'art. 1.
           - Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile
          1998, n.  122, v. nelle note alle premesse.
           - Il testo dell'art. 4 della e legge 4 novembre  1965,  n.
          1213, e' il seguente:
           "Art. 4. - 1. Ai fini della presente legge, per ''film'' o
          ''opera  filmica''  si  intende lo spettacolo realizzato su
          supporti di qualsiasi natura,  con  contenuto  narrativo  o
          documentaristico,  purche'  opera  dell'ingegno,  ai  sensi
          della  disciplina  del  diritto  d'autore,   destinato   al
          pubblico,  prioritariamente nella sala cinematografica, dal
          titolare dei diritti di utilizzazione.
           2. Ai fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dalla
          presente   legge,   le  componenti  artistiche  e  tecniche
          dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
           a) regista italiano;
           b) autore del soggetto italiano o  autori  in  maggioranza
          italiani;
           c)  sceneggiatore  italiano o sceneggiatori in maggioranza
          italiani;
           d) interpreti principali in maggioranza italiani;
           e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
           f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
           g) direttore della fotografia italiano;
           h) montatore italiano;
           i) autore della musica italiano;
           l) scenografo italiano;
           m) costumista italiano;
           n) troupe italiana;
           o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza
          in Italia;
           p) uso di industrie tecniche italiane;
           q) uso di teatri di posa italiani.
           3. Per quanto concerne le lettere o)  e  q)  del  comma  2
          possono  essere  concesse  deroghe, per ragioni artistiche,
          con  provvedimento  del   capo   del   Dipartimento   dello
          spettacolo.
           4.  Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si
          intende  il  film  di  durata   superiore   a   75   minuti
          postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese
          produttrici  nazionali  con  troupe  italiana, che presenti
          complessivamente almeno due  delle  componenti  di  cui  al
          comma  2,  lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
          alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle
          lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di  cui
          alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
           5.   Per  ''film  lungometraggio  di  interesse  culturale
          nazionale'' si intende il film di  durata  superiore  a  75
          minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
          imprese  produttrici  nazionali,  che abbia il regista e lo
          sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in
          maggioranza   italiani,  la  maggioranza  degli  interpreti
          principali, i tre quarti degli  interpreti  secondari,  che
          utilizzino  la  lingua  italiana  sia per la ripresa sonora
          diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe
          italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle
          lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle
          lettere o), p) e q) del comma 2 e  che  corrisponda  ad  un
          interesse  culturale  nazionale in quanto oltre ad adeguati
          requisiti  di  idoneita'  tecnica,  presenti  significative
          qualita'   artistiche  e  culturali  o  spettacolari  senza
          pregiudizio della liberta' di espressione.
           6. Per ''film di animazione'' si intende  l'opera  filmica
          di   lungo   e   cortometraggio,   realizzata   da  imprese
          produttrici nazionali con immagini  animate  per  mezzo  di
          ogni  tipo  di tecnica e di supporto. Ai film di animazione
          si  applicano,   qualora   siano   presenti   le   relative
          componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
           7.  Per  ''cortometraggio''  si  intende  l'opera filmica,
          realizzata da imprese produttrici  nazionali,  a  contenuto
          narrativo  o  documentanstico, con esclusione di quelle con
          finalita'  anche  parzialmente  pubblicitarie,  di   durata
          inferiore  a  75  minuti.  Ai  cortometraggi  si applicano,
          qualora  siano  presenti   le   relative   componenti,   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  4 e 5. In deroga a quanto
          previsto dal comma 1, su parere della commissione  centrale
          per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica
          di  interesse  culturale nazionale anche ai cortometraggi a
          contenuto documentaristico non  prioritariamente  destinati
          alla sala.
           8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si
          intende  l'opera  filmica  prodotta  in  comune  da imprese
          italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni  di
          cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art.
          19.
           9.  I  film  che  abbiano  i  requisiti di cui al presente
          articolo   vengono   iscritti,   all'atto    del    formale
          provvedimento   di   riconoscimento   di  nazionalita',  in
          appositi, separati  elenchi  istituiti  presso  gli  uffici
          dell'autorita'  competente  in materia di spettacolo. A tal
          fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro
          novanta giorni dalla data di prima proiezione in  pubblico,
          accertata  dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
          di ammissione ai benefici di legge corredate dei  documenti
          necessari  a  comprovare  la  sussistenza  dei requisiti di
          legge.
           10. Per  ''sala  cinematografica''  si  intende  qualunque
          spazio,  al  chiuso  o  all'aperto,  con uno o piu schermi,
          autorizzato ai sensi  della  presente  legge  e  adibito  a
          pubblico  spettacolo cinematografico.  Per ''sala d'essai''
          si intende la sala cinematografica  il  cui  titolare,  con
          dichiarazione  resa  all'autorita' competente in materia di
          spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore  a  due
          anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse
          culturale  nazionale  per almeno il 70 per cento dei giorni
          di  effettiva  programmazione  cinematografica  annuale. La
          quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento  per  le
          sale  ubicate  in comuni con popolazione inferiore a 40.000
          abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la  meta'
          dei  giorni  di  programmazione  deve essere riservata alla
          programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei
          Paesi della Comunita' europea. Per ''sale  delle  comunita'
          ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui
          licenza    di   esercizio   siano   rilasciati   a   legali
          rappresentanti   di   istituzioni   o    enti    ecclesiali
          riconosciuti   dallo   Stato,  che  svolgano  attivita'  di
          formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino
          film  secondo  le  indicazioni   dell'autorita'   religiosa
          competente in campo nazionale.
           11.  Per  ''film  d'essai''  si  intende  l'opera  filmica
          italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della  presente
          legge,   di   particolare  valore  artistico,  culturale  e
          tecnico, o espressione  di  cinematografie  nazionali  meno
          conosciute,  che contribuisca alla diffusione della cultura
          cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di
          espressione non affermate in  Italia.  I  film  ammessi  al
          fondo  di  garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14
          gennaio 1994, n.  26,  assumono  automaticamente  anche  la
          qualifica   di   ''film   d'essai''.   I  film  d'archivio,
          distribuiti  dalla  Cineteca  nazionale   e   dalle   altre
          cineteche,  pubbliche  o  private,  finanziate dallo Stato,
          sono equiparati ai film d'essai.
           12.  Per  impresa  nazionale  ''di  produzione''  o   ''di
          distribuzione''  o ''di esportazione'' si intende l'impresa
          o  societa'  cinematografica,  con  capitale   sociale   in
          maggioranza  italiano,  con sede legale e domicilio fiscale
          in Italia e con  amministratori  italiani,  che  svolga  in
          Italia  la maggior parte della sua attivita' e sia titolare
          dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica.
          Per ''impresa nazionale di esercizio'' e "industria tecnica
          nazionale" si intende l'impresa o societa'  cinematografica
          con  capitale  sociale  in  maggioranza  italiano, con sede
          legale e domicilio fiscale in Italia e  con  amministratori
          italiani,  che  svolga in Italia la maggior parte della sua
          attivita'.
           12-bis. La presenza dei requisiti  per  il  riconoscimento
          della  nazionalita'  italiana,  per  i  casi  previsti  dal
          presente articolo, e' attestata dal  legale  rappresentante
          dell'impresa  produttrice,  mediante dichiarazione resa, ai
          sensi dell'art. 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  e
          successive  modificazioni e integrazioni. La ricevuta della
          presentazione della dichiarazione  presso  il  Dipartimento
          dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita'
          italiana".