IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122; Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 122 del 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalita' non italiana. 2. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto audiovisivo" o "opera audiovisiva" si intende l'opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' sia opera dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva. 3. Per "impresa nazionale di produzione audiovisiva" si intende l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attivita' ed e' titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera. 4. Per "opera audiovisiva in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965. - Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1 marzo 1994, n. 153, recante: "Interventi urgenti in favore del cinema", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998. - Per il titolo della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. in nota al titolo. - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, e' il seguente: "2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalita' italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili". Note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 4 della e legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ai fini della presente legge, per ''film'' o ''opera filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo. 4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma. 5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione. 6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Per ''cortometraggio'' si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentanstico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. 8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19. 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala d'essai'' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per ''sale delle comunita' ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale. 11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di ''film d'essai''. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. 12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale di esercizio'' e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'. 12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana".