IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con 
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
  della sanita' e per la funzione pubblica 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  19  settembre
1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242; 
  Visto l'articolo 30, comma 2,  del  decreto  legislativo  19  marzo
1996, n. 242; 
  Visto l'articolo 6, comma 1,  lettere  v)  e  z),  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del   Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto l'articolo 27, secondo comma, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Considerato che l'attivita' della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  nonche'  del  personale  dipendente
comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine
e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture,
anche mobili, funzionali al servizio espletato; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Edifici, strutture e mezzi 
  1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale  dei
vigili   del   fuoco   e   degli   uffici   centrali   e   periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle
autorita'  aventi  competenze  in  materia  di  ordine  e   sicurezza
pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, le norme  e
le prescrizioni  in  materia  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro,
contenute nel decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle  delle  altre
disposizioni di legge in materia, sono applicate nel  rispetto  delle
caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a
realizzare: 
  a) la tutela del personale operante, in relazione  alle  rispettive
specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo  alla  prontezza
ed efficacia operativa; 
  b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo,  delle
sedi di servizio,  installazioni  e  mezzi,  contro  il  pericolo  di
attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi
essenziali; 
  c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate
o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge,  in  una
struttura dell'Amministrazione; 
  d) la riservatezza e la sicurezza  delle  telecomunicazioni  e  dei
trattamenti dei dati personali. 
  2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre
disposizioni di legge in materia, non puo' comportare,  in  relazione
alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o  la  riduzione  dei
sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del
pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione
o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo  328,  primo  comma,
del codice penale. 
  L'Amministrazione deve  comunque  assicurare  idonei  percorsi  per
l'esodo,  adeguatamente  segnalati,   e   verificare   periodicamente
l'innocuita' dei sistemi di controllo e difesa. 
  3. Fatto salvo il dovere  di  intervento  degli  appartenenti  alla
Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  anche  in
situazioni  di  personale  esposizione  al  pericolo,   il   predetto
personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione  anche
individuale predisposte per lo specifico impiego. 
  4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo  6  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive  modificazioni  e
integrazioni, anche sulla base di  speciali  capitolati  d'opera,  le
uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli  specifici  impianti,
quali i poligoni  di  tiro,  i  laboratori  di  analisi,  ricerche  e
collaudi, le palestre e le installazioni  addestrative  speciali,  le
installazioni  di  sicurezza  e  le   attrezzature   di   protezione,
individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato
e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  rimangono  disciplinati
dalle specifiche disposizioni che  li  riguardano,  previo  controllo
tecnico,  verifica  o  collaudo  da  parte  del   personale   tecnico
dell'Amministrazione  dell'interno,   in   possesso   dei   requisiti
professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. 
  5. Le disposizioni del presente articolo e  quelle  delle  norme  o
capitolati richiamati al  comma  4  si  osservano  anche,  in  quanto
compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che  sia
diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano,
per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli  altri  organi,
anche privati, aventi compiti  diretti  o  ausiliari  in  materia  di
sicurezza pubblica. 
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  1,  comma  2,  del    decreto  legislativo  19
          settembre 1994,  n.    626  (Attuazione    delle  direttive
          89/391/CEE,        89/654/CEE,    89/655/CEE,   89/656/CEE,
          90/269/CEE,    90/270/CEE,    90/394/CEE    e    90/679/CEE
          riguardanti   il   miglioramento della  sicurezza  e  della
          salute  dei lavoratori sul luogo di lavoro), cosi' recita:
            "2. Nei  riguardi delle Forze armate  e di  Polizia,  dei
          servizi  di  protezione civile,   nonche' nell'ambito delle
          strutture giudiziarie, penitenziarie, di  quelle  destinate
          per  finalita'    istituzionali alle attivita' degli organi
          con compiti in materia di   ordine  e  sicurezza  pubblica,
          delle    universita',    degli   istituti   di   istruzione
          universitaria,    degli  istituti    di  istruzione      ed
          educazione    di ogni ordine e grado,  degli archivi, delle
          biblioteche, dei  musei e delle aree archeologiche    dello
          Stato,  delle  rappresentanze    diplomatiche e consolari e
          dei mezzi di trasporto  aerei e marittimi, le    norme  del
          presente   decreto   sono   applicate tenendo  conto  delle
          particolari  esigenze  connesse  al  servizio    espletato,
          individuate   con  decreto  del  Ministro  competente    di
          concerto  con i Ministri  del lavoro   e  della  previdenza
          sociale, della sanita' e della funzione pubblica".
            - L'art.  30, comma 2,  del decreto  legislativo 19 marzo
          1996,  n.   242,   recante "modifiche   ed integrazioni  al
          decreto  legislativo 19 settembre 1994,   n.  626,  recante
          attuazione    di  direttive  comunitarie  riguardanti    il
          miglioramento della   sicurezza   e    della  salute    dei
          lavoratori sul luogo di lavoro", cosi' recita:
            "2.  I decreti   di cui all'art. 1, comma 2,  del decreto
          legislativo n. 626/1994, come  modificato dall'art.  1  del
          presente decreto, sono emanati  entro sei  mesi  dalla data
          di  pubblicazione del  presente decreto".
            -  L'art.  6,  comma  1,  lettere v) e z), della legge 23
          dicembre 1978, n. 833,    concernente  l'istituzione    del
          Servizio  sanitario nazionale cosi' recita:
            "Sono    di    competenza   dello   Stato  le    funzioni
          amministrative concernenti:
              a)-u) (omissis);
               v) l'organizzazione sanitaria militare;
            z) i servizi  sanitari istituiti per le Forze armate   ed
          i  Corpi  di  polizia,   per il   Corpo   degli   agenti di
          custodia  e  per il   Corpo nazionale   dei   vigili    del
          fuoco,  nonche'   i   servizi  dell'Azienda autonoma  delle
          ferrovie   dello    Stato      relativi    all'accertamento
          tecnicosanitario    delle    condizioni    del    personale
          dipendente".
            - L'art. 27, secondo comma,  lettera d), del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   24 luglio   1977, n.   616,
          recante  attuazione della delega di  cui all'art.  1  della
          legge 22 luglio 1975,  n. 312, cosi' recita:
             "Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
              a)-c) (omissis);
            d)   tutte    le  funzioni  in    materia  di  assistenza
          sanitaria comunque svolte  da  uffici  dell'Amministrazione
          dello Stato,  con  la  sola eccezione dei  servizi sanitari
          istituiti per le  Forze armate  ed i Corpi di  polizia  per
          il  Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale
          dei  vigili del  fuoco  nonche'  dei servizi   dell'Azienda
          autonoma    delle    ferrovie    dello    Stato    relativi
          all'accertamento tecnico  sanitario  delle  condizioni  del
          personale dipendente".
            -  I    commi 3 e 4   dell'art. 17 della  legge 23 agosto
          1988,   n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          recitano:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al    Ministro,  quando    la  legge
          espressamente  conferisca   talepotere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            -  L'art.  328,  primo  comma,  del  codice  penale cosi'
          recita:
            "Il pubblico ufficiale o l'incaricato    di  un  pubblico
          servizio,  che  indebitamente  rifiuta    un atto   del suo
          ufficio   che, per   ragioni di giustizia  o  di  sicurezza
          pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita',  deve
          essere    compiuto   senza ritardo,   e'   punito   con  la
          reclusione da 6 mesi a due anni".
            - L'art.  6 del  citato decreto legislativo  19 settembre
          1994, n.  626, e successive modificazioni  ed  integrazioni
          cosi' recita:
            "Art.  6.  -    1.  I progettisti dei   luoghi o posti di
          lavoro e degli impianti rispettano i principi generali   di
          prevenzione in materia di sicurezza e di salute al  momento
          delle  scelte  progettuali  e  tecniche e scelgono macchine
          nonche'  dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
          essenziali   di  sicurezza  previsti   nelle   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti.
            2.    Sono  vietati   la fabbricazione,   la vendita,  il
          noleggio  e la concessione   in uso   di    macchine,    di
          attrezzature  di  lavoro e  di impianti   non   rispondenti
          alle   disposizioni   legislative   e regolamentari vigenti
          in  materia    di sicurezza. Chiunque  concede in locazione
          finanziaria  beni assoggettati a forme  di certificazione o
          di  omologazione  obbligatoria   e'   tenuto a   che    gli
          stessi    siano accompagnati dalle  previste certificazioni
          o dagli  altri documenti previsti dalla legge.
            3. Gli installatori e montatori di impianti,  macchine  o
          altri  mezzi  tecnici    devono attenersi   alle norme   di
          sicurezza    e  di    igiene  del  lavoro,  nonche'    alle
          istruzioni     fornite  dai    rispettivi  fabbricanti  dei
          macchinari e  degli altri  mezzi tecnici  per la  parte  di
          loro competenza".