IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare; Visto il regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, relativo alla classificazione del naviglio della Marina militare; Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, sull'ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, che approva il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare; Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ratificata con legge del 2 dicembre 1994, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, che approva il regolamento di disciplina militare; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il "Riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa"; Considerata la necessita' di apportare modifiche al regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, rispondenti alle mutate esigenze di detto servizio; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. U.L. 1579/D-VIII-25 del 7 giugno 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Generalita' 1. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare. 3. Nel presente regolamento per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali ed internazionali di diritto marittimo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo della legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente "Ordinamento della regia Marina", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162. - Il testo del regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, concernente"Modificazioni al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515, sulla classificazione del regio naviglio", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1943, n. 171. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e successive modificazioni, concernente "Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966 - supplemento ordinario n. 11. - Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca "Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare". - Il testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203. - Il testo della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente "Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214. - Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forzearmate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, supplemento ordinario - serie generale - n. 122. - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 24 febbraio 1997, n. 45. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, serie ordinaria, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".