IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire l'utilizzo entro il corrente anno della quota del fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabella A della legge finanziaria 1999, destinata a finanziare la compensazione delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonche' di assicurare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni Sicilia e Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione. 1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse gia' destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2. 2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.