IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, al fine di consentire alle imprese la partecipazione alle relative gare di appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento del nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato articolo 8; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici, i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1o gennaio 2000, e' disciplinata dal presente decreto.