IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  8  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109, e
successive modificazioni;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  dettare
disposizioni  in  materia di qualificazione dei soggetti esecutori di
lavori pubblici, al fine di consentire alle imprese la partecipazione
alle  relative  gare  di appalto in attesa dell'entrata in vigore del
regolamento  del  nuovo sistema di qualificazione previsto dal citato
articolo 8;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dei   lavori   pubblici,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  A  decorrere dal 1o gennaio 2000 e fino alla data di entrata in
vigore  del  regolamento  previsto  dall'articolo  8  della  legge 11
febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione
alle   procedure  di  aggiudicazione  e  di  affidamento  dei  lavori
pubblici,  i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1o gennaio 2000,
e' disciplinata dal presente decreto.