IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Visto  l'articolo  229  del nuovo codice della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3
e  4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare
in  materia  di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14  luglio  2008,  n.  121,  recante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  che  ha  unificato  i  Ministeri  delle  infrastrutture  e dei
trasporti;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che
modificano  la  direttiva  70/156/CEE  concernente  il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  29 gennaio 2007,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86
del  13  aprile  2007,  di recepimento della direttiva 2005/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente
il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai
provvedimenti  da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di  particolato prodotti dei motori ad accensione spontanea destinati
alla  propulsione di veicoli contro l'emissione di inquinanti gassosi
prodotti  dai  motori  ad  accensione  comandata  alimentati  con gas
naturale  o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione
di veicoli;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  25 ottobre 2007,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del  1°  febbraio  2008,  di recepimento delle direttive 2005/78/CE e
2006/51/CE,  adottate  dalla  Commissione  delle  Comunita'  Europee,
relative alle emissioni di inquinanti gassosi;
  Vista  la  direttiva  2006/81/CE  della  Commissione del 23 ottobre
2006,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
362  del  20 dicembre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo
alla  non  iscrizione  di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto
per  l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE
riguardo   ai   provvedimenti   da  prendere  contro  l'emissione  di
inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione
spontanea   destinati   alla   propulsione   di   veicoli,  a  motivo
dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
  Vista la direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 192 del
19  luglio  2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio  e  la  direttiva  2005/78/CE  riguardo
all'omologazione  dei  veicoli  a  motore rispetto alle emissioni dei
veicoli  passeggeri  e  commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, e alle
informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.

  1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  29 gennaio 2007, di
recepimento della direttiva 2005/55/CE e' modificato come segue:
   a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
   «Art.  1. -  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si applicano le
seguenti definizioni:
    a)   «veicolo»,   qualsiasi   veicolo   a  motore  come  definito
nell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione  8  maggio 1995 con massa di riferimento superiore a 2610
kg;
    b) «motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la
quale puo' essere rilasciata un'omologazione quale entita' tecnica ai
sensi  dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995;
    c)  «veicolo  ecologico migliorato (EEV)», un veicolo azionato da
un  motore  che  soddisfa  i  valori  limite facoltativi di emissione
indicati   nella   riga  C  delle  tabelle  di  cui  al  punto  6.2.1
dell'allegato I.»;
    b)  gli  allegati  I, II, III e VI sono modificati in conformita'
all'allegato I del presente decreto.