IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dei motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008, di recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, adottate dalla Commissione delle Comunita' Europee, relative alle emissioni di inquinanti gassosi; Vista la direttiva 2006/81/CE della Commissione del 23 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 20 dicembre 2006, che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Vista la direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 192 del 19 luglio 2008, che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all'omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, Euro 5 ed Euro 6, e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 2007, di recepimento della direttiva 2005/55/CE e' modificato come segue: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore come definito nell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 con massa di riferimento superiore a 2610 kg; b) «motore», la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale puo' essere rilasciata un'omologazione quale entita' tecnica ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; c) «veicolo ecologico migliorato (EEV)», un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I.»; b) gli allegati I, II, III e VI sono modificati in conformita' all'allegato I del presente decreto.