L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella riunione del Consiglio dell'11 dicembre 2008;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n. 259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Viste  le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE
(«direttiva   autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva  quadro»),
2002/22/CE   («direttiva   servizio   universale»)  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108 del 24 aprile 2002;
  Viste  le  linee  direttrici  della  commissione  per l'analisi del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del  nuovo  quadro  normativo  comunitario per le reti e i servizi di
comunicazione  elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002;
  Vista  la  raccomandazione  della commissione dell'11 febbraio 2003
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  suscettibili  di una regolamentazione ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
consiglio  che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
  Vista  la  raccomandazione  della  commissione  del 23 luglio 2003,
relativa  alle  notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui
all'art.  7  della  direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
consiglio,  che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 190 del 30 luglio 2003;
  Vista  la  raccomandazione  della  commissione del 17 dicembre 2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni   elettroniche   che  possono  essere  oggetto  di  una
regolamentazione  ex  ante  ai  sensi  della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione elettronica,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 344/65
del 28 dicembre 2007;
  Vista  la  raccomandazione  della  commissione  del 15 ottobre 2008
relativa  alle  notifiche,  ai  termini  delle  consultazioni  di cui
all'art.  7  della  direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
consiglio  che  istituisce un quadro normativo comune per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica;
  Vista  la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001 recante
«Regolamento  concernente  l'accesso  ai documenti», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n.
141 e successive modifiche;
  Vista  la  delibera  n.  314/00/CONS  e  successive  modificazioni,
recante  «Determinazioni  di  condizioni  economiche agevolate per il
servizio  di  telefonia vocale a particolari categorie di clientela»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160
del 1° giugno 2000;
  Vista  la  delibera  n.  33/06/CONS,  recante «Mercati al dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti  residenziali  e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e
n.  2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione
europea  n.  2003/311/CE):  identificazione  ed  analisi dei mercati,
valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo potere di
mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 34 del 10
febbraio 2006;
  Vista  la  delibera n. 626/07/CONS, recante «Avvio del procedimento
relativo  alla  revisione  ed  eventuale  integrazione  delle  misure
regolamentari  atti  a promuovere condizioni di effettiva concorrenza
nei  mercati  di  accesso alla rete fissa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007;
  Tenuto  conto  che  i  termini  per lo svolgimento del procedimento
succitato  risultano  attualmente sospesi ai sensi dell'art. 1, comma
2,  della  delibera  n.  35l/08/CONS  recante «Avvio del procedimento
relativo  alla  valutazione  della  proposta di impegni presentati ai
sensi   della   legge  n.  248/06  dalla  societa'  Telecom  Italia»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165
del  16 luglio 2008, e che i suddetti termini riprenderanno all'esito
della valutazione dell'Autorita' sugli impegni di Telecom Italia;
  Considerato  che  la disciplina attuativa dell'obbligo di controllo
dei prezzi di cui alla delibera n. 33/06/CONS, che gia' nell'allegato
A  faceva  salva  la  possibilita'  di  procedere  ad un'attivita' di
revisione  e verifica degli obblighi ivi imposti, qualora l'autorita'
lo  reputasse  opportuno,  alla  luce  dei  mutamenti del contesto di
mercato  e  concorrenziali, prevedeva una validita' temporale fino al
2007;
  Considerato  altresi' che la nuova analisi sul mercato dell'accesso
(avviata  con  delibera n. 626/07/CONS), risulta attualmente sospesa,
fino  alla  conclusione  del  procedimento  di  cui  alla delibera n.
351/08/CONS;
  Vista  la  nota,  pervenuta  in  data 31 ottobre 2008, con la quale
Telecom  Italia  S.p.A.  propone  la  variazione,  a  partire  dal 1°
febbraio  2009,  dei  prezzi  dei  servizi  di accesso per gli utenti
residenziali,  richiedendo  le  determinazioni  dell'autorita'  sulla
proposta;
  Considerato  che  la  richiesta  avanzata  da Telecom Italia S.p.A.
interviene  in  una fase di transizione dal primo al secondo ciclo di
analisi  di  mercato  e  che comunque l'autorita' e' tenuta a fornire
riscontro alla suddetta richiesta;
  Considerato  che,  sotto  il  profilo  delle dinamiche di mercato e
concorrenziali,  sono  intervenuti  fatti rilevanti rispetto a quelli
considerati  nell'ambito  del  procedimento  di  cui alla delibera n.
33/06/CONS;
  Considerato,  in  particolare,  che -  rispetto  al periodo oggetto
della  richiamata  analisi  di  mercato - per un verso, e' stato reso
effettivamente  disponibile il servizio wholesale line rental (WLR) e
che,  per  altro  verso,  si e' registrato un ulteriore significativo
incremento   degli   accessi   diretti   di   operatori   alternativi
all'incumbent, la cui quota nel mercato dell'accesso da rete fissa e'
scesa  in  misura rilevante rispetto al 2005, ultimo anno considerato
dalla predetta analisi di mercato;
  Considerato, altresi', che anche l'offerta di servizi di accesso in
tecnica   VoIP  supportati  dall'offerta  bitstream  contribuisce  ad
accrescere  le  opportunita'  di  offerta  di servizi di accesso agli
utenti finali;
  Considerato,  in  conclusione,  che  sul  mercato  in  questione si
osserva  una  maggiore concorrenza e che - grazie alla disponibilita'
di  molteplici strumenti - gli operatori alternativi sempre piu' sono
in grado di proporre offerte competitive, anche in termini di prezzo;
  Ritenuto   che   l'intervento   oggetto   della  presente  delibera
interviene  in  una  fase  intermedia  tra  due  cicli  di analisi di
mercato;
  Considerato,  in  ogni  caso,  l'opportunita'  che  la  Commissione
europea  sia  comunque informata circa la misura oggetto del presente
provvedimento,   che  riguarda  una  variazione  delle  modalita'  di
controllo dei prezzi soggetti a regolamentazione;
  Vista  la  notifica,  in  data  2  dicembre  2008,  dello schema di
provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  7 della  Direttiva  2002/21/CE,
attuata  attraverso  il  modulo  di notifica semplificato di cui alla
raccomandazione  2008/850/CE  del  15  ottobre  2008, in quanto, come
previsto  dalla  predetta  norma,  il  progetto  di'  misura riguarda
modifiche  su  dettagli tecnici di un «rimedio» preesistente e non ne
altera la natura o lo scopo;
  Vista  la  risposta  della  commissione  del 9 dicembre 2008, nella
quale  si  fa  presente  di aver esaminato la notifica e di non avere
commenti;  pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della Direttiva
quadro,  si  fa  presente  che  l'autorita'  puo'  adottare la misura
regolamentare  di cui si tratta, con l'avvertenza che, ove lo faccia,
deve comunque comunicarlo alla commissione stessa;
  Considerato, inoltre, che la misura in oggetto non risulta idonea a
produrre  un  impatto  apprezzabile  sul  mercato,  in considerazione
dell'assenza  di un'incidenza diretta a livello concorrenziale, della
ridotta  entita' dell'impatto individuale prodotto dalla misura sulla
spesa  del  consumatore medio, e soprattutto della circostanza che il
recupero  dell'inflazione,  avendo l'effetto di preservare (almeno in
parte) il valore reale del canone, appare un atto sostanzialmente non
innovativo, fisiologico e tendenzialmente neutro;
  Considerato  che  l'art.  19 della delibera n. 33/06/CONS prevedeva
l'imposizione  di  un  vincolo  di  IPC-IPC  alla  valorizzazione del
paniere  dei  consumi  di  contributi e canoni dei servizi di accesso
destinati  ai  clienti  residenziali per gli anni 2006 e 2007, mentre
per  l'analoga valorizzazione riferita ai clienti non residenziali il
vincolo   era   pari   a   IPC-0,   ossia   consentiva   il  recupero
dell'inflazione da parte dell'incumbent;
  Considerato  che  Telecom  Italia  S.p.A.  non ha proposto nel 2008
variazioni  di prezzo dei servizi di accesso e che pertanto il valore
del  canone  residenziale  non ha registrato aumenti dall'anno 2002 e
che  dal  2003 ad oggi il livello cumulato di inflazione e' risultato
pari a 14,6%;
  Considerato  che  l'incremento  proposto  costituisce  un  parziale
recupero  dell'inflazione  rilevata dall'ultimo incremento del canone
residenziale avvenuto nel 2002 ad oggi;
  Ritenuto  che  la  proposta di Telecom Italia S.p.A., valutata alla
luce  dei  principi  generali  espressi  nell'art.  67,  comma 2, del
codice,   configurando   una  misura  di  adeguamento  alla  dinamica
inflazionistica  rilevata,  non  costituisca l'applicazione di prezzi
eccessivi,  non  privilegi  ingiustamente determinati utenti finali e
non accorpi in modo indebito i servizi offerti;
  Considerato,  peraltro,  che  la  proposta di Telecom Italia S.p.A.
prevede  il  mantenimento  dell'attuale  prezzo  del  canone  mensile
residenziale  per  i  clienti che possono accedere ai benefici di cui
all'art.  81  del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
legge  8  agosto 2008, n. 133, e che, a tale riguardo, fermo restando
che  rimane  nella  disponibilita'  della  societa' proporre adeguati
schemi  di  prezzo  in  relazione  a  quanto  previsto  dal succitato
decreto-legge e che la proposizione di tali schemi di prezzo non deve
introdurre  maggiori  oneri  a  carico  del Servizio universale, deve
favorevolmente   rilevarsi  la  finalita'  sociale  sottesa  da  tale
proposta;
  Ritenuto  che l'introduzione di un prezzo differenziato e minore di
quello   generalizzato   per   la   predetta  categoria  di  clienti,
individuata  dalla legge, non sia suscettibile di creare, allo stato,
discriminazioni  tra  gli  utenti  e  distorsioni nel mercato, tenuto
conto,  da un lato, della necessita' di garantire, ai sensi di legge,
l'accesso  e  l'uso di servizi telefonici accessibili al pubblico per
le  categorie  di clienti a basso reddito e, dall'altro, che la piena
concorrenza  tra  operatori  si  esplica,  in  via  prioritaria,  nei
confronti dei clienti con elevati livelli di spesa;
  Considerato che il predetto beneficio costituisce misura aggiuntiva
rispetto alle tutele delle c.d. fasce sociali previste dalla delibera
n. 3l4/00/CONS e successive modificazioni;
  Ritenuto,  in  ogni  caso, che le risorse derivanti dall'incremento
del   canone   residenziale   debbano  contribuire  ad  un  ulteriore
miglioramento  della  qualita' del servizio fornito ai clienti e che,
pertanto,  Telecom Italia dovra' indicare le modalita' - aggiuntive a
quelle  attualmente previste dalla vigente regolamentazione - con cui
perseguire questa finalita';
  Sentite le Associazioni dei consumatori in data 24 novembre 2008;
  Sentiti,  altresi',  gli  operatori BT Italia S.p.A, Fastweb S.p.A,
Tiscali  S.p.A,  Vodafone  S.p.A e Wind S.p.A, nonche' l'Associazione
Italiana Internet Providers (AIIP), in data 9 dicembre 2008;
  Considerate   le  posizioni  espresse  dai  suddetti  soggetti,  in
particolare   per   quanto   riguarda:  i)  l'esigenza  di  garantire
effettivamente  un  miglioramento  degli obiettivi conseguiti per gli
indicatori  della  qualita'  del  servizio  offerto da Telecom Italia
S.p.A.,  avvertita in particolare dalle Associazioni dei consumatori;
ii)  la  necessita'  che  l'incremento proposto non si rifletta nella
conseguente  variazione  delle  offerte  wholesale, le cui componenti
economiche   sono   attualmente   calcolate  in  rapporto  al  canone
residenziale (bitstream naked e WLR); iii) l'opportunita' di chiarire
se  la manovra proposta sia destinata ad interessare anche le offerte
bundled  che non prevedono attualmente pagamento esplicito del canone
di accesso; iv) l'esigenza, pertanto, di verificare che la variazione
proposta  non riduca la possibilita' per gli operatori alternativi di
replicare le offerte di Telecom Italia stessa;
  Sentita,  infine  la  societa'  Telecom  Italia  S.p.A,  in  data 9
dicembre 2008;
  Considerato  che  Telecom  Italia  S.p.A, ha manifestato il proprio
impegno circa il miglioramento delle proprie performance di servizio,
anche  eventualmente  in  misura  ulteriore  rispetto  agli obiettivi
inizialmente  proposti  nell'ambito  del  relativo  procedimento  per
l'anno 2009;
  Considerato  che  Telecom  Italia  S.p.A. rimane tenuta al rispetto
degli obblighi in tema di replicabilita' delle offerte al dettaglio e
che  l'autorita'  esercita  le  proprie  attivita'  di  vigilanza  al
riguardo,  anche con riferimento alle offerte di servizi in bundling,
in   relazione   alle   eventuali  variazioni  dei  prezzi  wholesale
conseguenti  all'incremento  del  canone  al  dettaglio,  di  cui  al
presente provvedimento;
  Udita  la  relazione  del  commissario Stefano Mannoni, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.

      Variazione dei prezzi del canone per clienti residenziali
  1.  E'  approvata  la  variazione  in  aumento  dei  canoni mensili
applicati  da  Telecom  Italia  S.p.A. ai clienti residenziali per il
servizio  di  accesso  alla  rete  telefonica  pubblica da postazione
fissa,  a  partire  dal 1° febbraio 2009, per gli accessi di cui alle
categorie  B e C, nonche' per i collegamenti unidirezionali entranti,
da  euro  12,14 a euro 13,40, ferma restando la riduzione del 50% del
canone per le categorie agevolate.
  2.  L'aumento  di  cui  al comma 1 non si applica nel caso di linee
intestate a clienti residenziali che hanno titolo alla concessione di
una  carta acquisti (c.d. «Social Card»), ai sensi dell'art. 81 della
legge 8 agosto 2008, n. 133.
  3.  Rimangono invariati tutti gli altri prezzi praticati da Telecom
Italia  S.p.A.  per  i  servizi  compresi  nei  mercati  al dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali e per clienti non residenziali.