IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
che  trasferisce  le  funzioni  del  Ministero  della  salute  con le
inerenti   risorse   finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  180  del  2  agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'Amministrazione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992
che  costituisce  atto  di  indirizzo e coordinamento delle attivita'
delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di emergenza sanitaria;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 15 maggio 1992 che
definisce  i  criteri  ed  i  requisiti  per  la  codificazione degli
interventi di emergenza;
  Visto  l'atto  di intesa tra Stato e regioni dell'11 aprile 1996 di
approvazione  delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992;
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute, le regioni e le
Province  autonome del 25 ottobre 2001 sul documento di Linee - Guida
sul    sistema    di   emergenza   sanitaria   concernente:   «Triage
intraospedaliero  (Valutazione  gravita'  all'ingresso)  e  chirurgia
della  mano  e  microchirurgia  nel  sistema dell'emergenza - urgenza
sanitaria»;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001,  di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
che  riconosce  l'attivita'  di  emergenza  sanitaria  territoriale e
l'attivita'  di  pronto  soccorso  quali  prestazioni  di  assistenza
sanitaria  garantite  dal servizio nazionale in quanto ricompresse la
prima   nell'ambito   dell'assistenza   distrettuale   e  la  seconda
nell'ambito dell'assistenza ospedaliera;
  Vista  l'Intesa  Stato-regioni  del 23 marzo 2005, la quale dispone
all'art. 3 che:
   la  definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
alla  Cabina  di  Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute
con   propri   decreti   attuativi,  compresi  i  flussi  informativi
finalizzati  alla  verifica degli standard qualitativi e quantitativi
dei Livelli Essenziali di Assistenza;
   il  conferimento  dei  dati al Sistema Informativo Sanitario, come
indicato  al  comma  6,  e'  ricompreso  tra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato  di  cui  all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004;
  Visto  l'Accordo  Quadro,  del  22  febbraio 2001, tra il Ministero
della  sanita',  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  Sistema Informativo Sanitario
Nazionale  che  all'art.  6,  in  attuazione  dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, stabilisce che le funzioni di
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle fasi di attuazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;
  Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
il  quale  e'  stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
  Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
finalita'  di  supportare  il  monitoraggio dei Livelli Essenziali di
Assistenza,  attraverso  gli  obiettivi  strategici  approvati  dalla
Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
  Vista l'Intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone
l'avvio  del  progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con
l'obiettivo  di  individuare le metodologie e i contenuti informativi
necessari  al  pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS);
  Considerato  il  parere  positivo  espresso, in data 3 aprile 2007,
dalla  Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui
documenti  conclusivi delle attivita' condotte dal Mattone 11 «Pronto
Soccorso  e  Sistema  118»,  nell'ambito  del  programma «Mattoni del
Servizio Sanitario Nazionale»;
  Visto  il  decreto  del  12  dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di
attuazione  dell'art.  20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181,
comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante:  «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il
quale  si  individuano  i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dal Ministero della salute;
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  la  scheda C-01 del suddetto
schema  di  Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili e
giudiziari  effettuati  dal  Ministero  della  salute,  prevede,  per
l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione
dell'assistenza   sanitaria,  la  gestione  dei  dati  relativi  alle
prestazioni   di   assistenza   sanitaria   privati   degli  elementi
direttamente  identificativi,  in  quanto  gia'  comunicati  in forma
codificata dalle regioni e province autonome;
  Visto lo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili
e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, redatto ai
sensi  degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  sul  quale  l'Autorita'  Garante per la Protezione dei dati
personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;
  Tenuto  conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema
di  regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che:
   i  dati  provenienti  dalle  aziende sanitarie siano privati degli
elementi  identificativi  diretti subito dopo la loro acquisizione da
parte della Regione o provincia autonoma;
   ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e
della  eventuale  interconnessione  con  altre  banche dati sanitarie
della  Regione,  la  specifica  struttura  tecnica  individuata dalla
Regione,   alla  quale  viene  esplicitamente  affidata  la  funzione
infrastrutturale,  provvede  ad  assegnare ad ogni soggetto un codice
univoco  che  non consente l'identificazione dell'interessato durante
il trattamento dei dati;
  Considerato  che,  tra  gli  obiettivi strategici del Nuovo Sistema
Informativo  Sanitario  (NSIS)  una  delle componenti fondamentali e'
rappresentata   dal   «Sistema  di  integrazione  delle  informazioni
sanitarie  individuali»,  nell'ambito  del  quale  e'  ricompreso  il
monitoraggio  delle  prestazioni  erogate  in emergenza sanitaria dal
Sistema 118 e dal Pronto Soccorso;
  Constatata   la  necessita'  di  avviare  l'acquisizione  dei  dati
relativi  alle  prestazioni  erogate  dal  Sistema  118  e dal Pronto
Soccorso  per  finalita' riconducibili al monitoraggio dell'attivita'
dei  servizi,  con  analisi  del volume di prestazioni, e valutazioni
sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
  Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;

                               Decreta


                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.   Il  presente  decreto  si  applica  alle  prestazioni  erogate
nell'ambito  dell'assistenza  sanitaria di emergenza-urgenza da parte
sia  del  Sistema  118  e sia dei presidi ospedalieri con riferimento
alle attivita' del Pronto Soccorso.