IL RETTORE

  Visti gli articoli 22 e 71 dello Statuto;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  Statuto,  emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996;
  Visti i decreti rettorali n. 5353 del 12 dicembre 1997, n. 5089 del
30   ottobre   2000,   n.   922   del   4   marzo  2003,  pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298
del  23 dicembre 1997, n. 261 dell'8 novembre 2000, n 78 del 3 aprile
2003, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni allo
Statuto sopra citato;
  Vista  la  deliberazione del 7 ottobre 2008, con la quale il Senato
accademico  dell'Ateneo,  acquisiti i pareri degli organi competenti,
ha approvato di modificare il suddetto Statuto;
  Vista  la  nota prot. n. 54943 dell'8 ottobre 2008, con la quale si
e'  provveduto  a  trasmettere  le  suindicate modifiche al Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  al  fine  di
acquisire il prescritto parere;
  Atteso  che  la  predetta  comunicazione  e'  pervenuta al suddetto
Ministero nella medesima data dell'8 ottobre 2008;
  Atteso   che   la   competente  direzione  generale  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ha espresso, in
data  17 ottobre 2008 parere favorevole alle modifiche dello Statuto,
sottoponendolo alla firma del Ministro;
  Considerato  che,  tuttavia,  non  risulta  pervenuto alcun formale
riscontro alla sopra citata richiesta di parere, e che sono trascorsi
i   termini  di  cui  all'art.  71,  secondo  comma,  dello  Statuto,
realizzandosi,   in  tal  modo,  il  silenzio  assenso  previsto  per
l'adozione delle modifiche;
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter
amministrativo  previsto  per  apportare  modifiche allo Statuto, con
l'emanazione di queste ultime;
                              Decreta:

  Per  effetto delle modifiche approvate, lo Statuto dell'Universita'
e' emanato nella nuova stesura di seguito riportata:
           Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno


                               Art. 1.

                       Personalita' giuridica

  1.  Il  presente  Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita'
degli studi di Salerno, di seguito denominata Universita' o Ateneo.
  2. L'Universita' e' un'istituzione avente personalita' giuridica di
diritto  pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e
la ricerca scientifica, nel rispetto della liberta' di insegnamento e
di ricerca.
  3.  L'Universita'  e'  dotata  di autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
  4.  Il presente Statuto e' espressione fondamentale della autonomia
dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione,
cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema
di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.
  5.  Il  sigillo  ufficiale  e'  quello  dell'Antica  scuola  medica
salernitana.
  6.  Le  prerogative,  gli onori e i distintivi spettanti all'Antica
scuola medica salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le
antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.