IL RETTORE Visti gli articoli 22 e 71 dello Statuto; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo Statuto, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996; Visti i decreti rettorali n. 5353 del 12 dicembre 1997, n. 5089 del 30 ottobre 2000, n. 922 del 4 marzo 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997, n. 261 dell'8 novembre 2000, n 78 del 3 aprile 2003, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni allo Statuto sopra citato; Vista la deliberazione del 7 ottobre 2008, con la quale il Senato accademico dell'Ateneo, acquisiti i pareri degli organi competenti, ha approvato di modificare il suddetto Statuto; Vista la nota prot. n. 54943 dell'8 ottobre 2008, con la quale si e' provveduto a trasmettere le suindicate modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di acquisire il prescritto parere; Atteso che la predetta comunicazione e' pervenuta al suddetto Ministero nella medesima data dell'8 ottobre 2008; Atteso che la competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha espresso, in data 17 ottobre 2008 parere favorevole alle modifiche dello Statuto, sottoponendolo alla firma del Ministro; Considerato che, tuttavia, non risulta pervenuto alcun formale riscontro alla sopra citata richiesta di parere, e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 71, secondo comma, dello Statuto, realizzandosi, in tal modo, il silenzio assenso previsto per l'adozione delle modifiche; Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo previsto per apportare modifiche allo Statuto, con l'emanazione di queste ultime; Decreta: Per effetto delle modifiche approvate, lo Statuto dell'Universita' e' emanato nella nuova stesura di seguito riportata: Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno Art. 1. Personalita' giuridica 1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' degli studi di Salerno, di seguito denominata Universita' o Ateneo. 2. L'Universita' e' un'istituzione avente personalita' giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di ricerca. 3. L'Universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 4. Il presente Statuto e' espressione fondamentale della autonomia dell'Universita', secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione, cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento. 5. Il sigillo ufficiale e' quello dell'Antica scuola medica salernitana. 6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica scuola medica salernitana e ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.