IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»  e  che,  all'art. 3, individua le competenze
degli Enti locali in materia;
  Vista  la  legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»),
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il  31  dicembre  2001;  adempimento  che  questo  Comitato stesso ha
assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art. 1 della legge n. 443/2001, ha
autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti ed ha previsto che,
con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, vengano
individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
80,  comma  21,  che  ha  previsto,  nell'ambito  del programma delle
infrastrutture   strategiche  di  cui  alla  legge  n.  443/2001,  la
predisposizione -  da  parte  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti    di    concerto    con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  -  di un «Piano straordinario di
messa   in  sicurezza  degli  edifici  scolastici»,  con  particolare
riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e
che  ha  disposto  la sottoposizione di detto piano a questo Comitato
che,  sentita  la  Conferenza  Unificata,  e' chiamato a ripartire le
risorse,  tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n.
23/1996;
  Vista  la  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare
l'art. 3, comma 91, che ha destinato al «Piano straordinario di messa
in  sicurezza  degli  edifici scolastici» un importo non inferiore al
10%  delle  risorse  di  cui  all'art.  13,  comma  1, della legge n.
166/2002, che risultavano disponibili al 1° gennaio 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, intitolato
«codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successe
modifiche e integrazioni, e visti in particolare:
   la  parte  II,  titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
   l'art.  256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente  la
«attuazione  della  legge  n.  443/2001  per  la  realizzazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  produttivi  strategici  e  di
interesse  nazionale»,  come  modificato  dal  decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n. 233,
che  ha  modificato  l'art.  2,  comma  1, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  operando  -  tra  l'altro - la scissione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti in Ministero delle
infrastrutture e Ministero dei trasporti;
  Vista  la  delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005),  con  la  quale  questo  Comitato,  ha  approvato un primo
programma  stralcio  di  importo  pari  a  euro  193.883.695 e la cui
attuazione  ha  formato  oggetto di un'intesa istituzionale raggiunta
dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005;
  Vista  la  delibera  2 dicembre 2005, n. 157 (Gazzetta Ufficiale n.
117/2006),  con  la  quale,  anche  in  relazione  ai contenuti della
menzionata   Intesa,  sono  state  apportate  alcune  modifiche  alla
delibera  sopra  citata  e  con  la  quale in particolare, per quanto
concerne  i  profili  regolatori, e' stato previsto che le «economie»
realizzate  nelle  varie  fasi  procedimentali restino vincolate alla
realizzazione  dell'intervento  sino  al completamento dello stesso e
sono  state  fornite  indicazioni  sugli  adempimenti  a carico degli
istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari;
  Vista  la  delibera 17 novembre 2006, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
104/2007),  con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma
stralcio   per   un  costo  complessivo  di  euro  295.199.000  e  ha
definanziato  alcuni interventi inclusi nel primo programma stralcio,
per complessivi euro 14.932.419, prevedendo l'utilizzo delle relative
disponibilita'  per  la  realizzazione  di  32 interventi localizzati
nelle   medesime  regioni  nelle  quali  le  disponibilita'  si  sono
realizzate;
  Considerato  che,  in  attuazione  delle  indicazioni  di  cui alle
richiamate  delibere,  i  Ministeri  interessati hanno riferito sullo
stato  di attuazione del 1° Programma stralcio, rispettivamente al 31
dicembre  2006  ed  al  30  luglio  2007, con relazioni di cui questo
Comitato ha preso atto nella seduta del 28 settembre 2007;
  Considerato  che  con  la nota 19 dicembre 2007, prot. n. 29675, il
Ministero  delle  infrastrutture  ha  sottolineato  come nel corso di
detta  attivita'  sia  emersa  la  necessita'  di  modificare  alcune
previsioni  programmatiche  ed ha trasmesso la proposta di «programma
stralcio  di  rimodulazione»  del Piano straordinario per la messa in
sicurezza  degli  edifici  scolastici, conseguentemente predisposta e
sulla quale il Ministero della pubblica istruzione ha formalizzato il
proprio assenso con nota 12 febbraio 2008, n. AOODGPER 2378;
  Considerato  che,  nella  seduta  del  14  febbraio 2008 e ai sensi
dell'art.  80,  comma  21,  della  legge  n.  289/2002, la Conferenza
unificata  ha  raggiunto  l'intesa  sul citato «programma stralcio di
rimodulazione»,  come  integrato  con  le  modifiche  richieste dalla
regione Campania;
  Considerato  che  il programma prevede, in accoglimento di proposte
avanzate  dalle  regioni interessate, il definanziamento integrale di
54 interventi in 10 regioni e il parziale definanziamento di altri 17
interventi,  relativi ad alcune di dette regioni, per un totale di di
13.947.063,47  euro - cui correla un limite di impegno complessivo di
1.250.210,31 euro - e riprogramma, sulla base di criteri indicati dal
Ministero  delle  infrastrutture,  quasi  integralmente dette risorse
(13.938.483,47  euro)  per  altri  39  interventi siti nelle medesime
regioni  ed  aventi  un  «costo  nominale»  di  norma coincidente con
l'importo definanziato;
  Considerato che, come specificato nell'odierna seduta, le quote dei
limiti   di  impegno  liberatesi  sviluppano,  al  tasso  attualmente
praticato  dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti
leggermente inferiore a quello considerato nel programma all'esame;
  Ritenuto   di  dettare  clausole  atte  a  garantire  la  copertura
integrale  degli  interventi previsti qualora - in sede di accensione
dei   relativi  mutui  -  pervenga  un  differenziale  tra  l'importo
considerato nel programma e quello effettivamente realizzato;
  Su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture, sulla quale e'
stata acquisita, come esposto, la prevista intesa del Ministero della
pubblica istruzione;
                              Delibera:

1. Definanziamenti.
  1.1.   Sono   integralmente  definanziati  gli  interventi  di  cui
all'allegato  1  alla  presente  delibera,  di  cui costituisce parte
integrante.
  1.2. Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto
a  ciascuna  voce,  gli interventi di cui all'allegato 2: la quota di
limite  di  impegno  da  considerare  conseguentemente disponibile e'
stata  calcolata  operando,  sulla  quota  originaria,  una riduzione
proporzionale alla riduzione del costo dell'intervento.
  1.3.  Si  riporta  qui  di  seguito  il  prospetto  complessivo dei
finanziamenti come sopra disposti e delle quote dei limiti di impegno
conseguentemente liberatesi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 16   <----

2. Riprogrammazioni.
  2.1.  Le  quote  di  limite  di  impegno  recuperate  a seguito dei
definanziamenti di cui al precedente punto sono riprogrammate come al
prospetto  riportato  nell'allegato  3,  che  del  pari  forma  parte
integrante  della  presente  delibera ed i cui contenuti vengono come
appresso sintetizzati:

               ---->  Vedere tabella a pag. 16   <----

2.2.  II  soggetto  abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le
altre  operazioni  finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della
legge  n.  166/2002,  e'  il soggetto titolare dell'intervento, cioe'
l'Ente   (Provincia   o   Comune)   competente   alla   realizzazione
dell'intervento ammesso a finanziamento.
  Ai  fini  indicati  si riporta nel citato allegato 3 anche la quota
massima  di  limite  di impegno attribuita per ciascun intervento, da
intendere,  come  esposto,  quale  misura  massima  del finanziamento
dell'intervento  considerato  a carico delle risorse recate dall'art.
13  della  legge  n.  166/2002,  come  rifinanziato  dalla  legge  n.
350/2003.
  2.3.  Fermo  restando che il limite massimo di costo da considerare
in  questa  sede  non puo' superare l'importo indicato nel menzionato
allegato  3,  si  applicano le seguenti disposizioni per l'ipotesi di
incapienza del contributo:
   qualora  il  costo dell'intervento, come quantificato nel progetto
preliminare,  superi  il volume di investimenti attivato con la quota
di   limite   d'impegno   attribuita  all'intervento  stesso,  l'Ente
beneficiario   provvedera'   ad   identificare  un  lotto  funzionale
finanziabile  con le disponibilita' ovvero a reperire altra fonte per
la necessaria integrazione della copertura finanziaria;
   in   caso   contrario   l'intervento  si  intende  automaticamente
definanziato  e  la Regione interessata provvedera' a finanziare, con
il   complesso   delle   disponibilita'   recuperate  a  seguito  dei
definanziamenti,  gli  interventi  prioritari  nell'ambito  di quelli
cosi'  stralciati,  dando  immediata  comunicazione degli esiti della
selezione  al  Ministero  delle  infrastrutture ed al Ministero della
pubblica istruzione.
  2.4.  Per  l'utilizzo  delle  economie  e  per  gli  altri  aspetti
procedurali  connessi  all'erogazione  delle  risorse e all'eventuale
mancato  rispetto  del  termine massimo stabilito per la consegna dei
lavori  si  applicano le direttive di cui alla menzionata delibera n.
102/2004, come modificata dalla delibera n. 157/2005.
  2.5.  II  Ministero  delle  infrastrutture  provvedera' in appositi
prospetti,  da  trasmettere  alla Segreteria di questo Comitato entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale, a specificare - anche per i definanziamenti
parziali,   al  pari  di  quanto  effettuato  per  i  definanziamenti
integrali  - l'annualita' su cui e' stata imputata la quota di limite
d'impegno che ora viene parzialmente revocata nonche' l'annualita' su
cui vengono imputate le quote attribuite in sede di riprogrammazione,
come al citato allegato 3. Lo stesso Ministero provvedera', altresi',
a  dare  comunicazione  a  ciascun  Ente  beneficiario  dell'anno  di
riferimento per le assegnazioni a suo favore.
3. Rettifiche.
  Sono  approvate  le  rettifiche  dell'allegato  4 della delibera n.
143/2006  specificate  nel  prospetto  allegato  sub  4  e  che forma
anch'esso parte integrante della presente delibera.
   Roma, 21 febbraio 2008
                                                 Il presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 243

Avvertenza:
In  questa  Gazzetta  Ufficiale,  nella  rubrica  «Estratti  sunti  e
comunicati»,  e'  pubblicato  un  comunicato  relativo  alla presente
delibera.