IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14   gennaio  2005,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del
comune  di  Roma,  in  conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e
strutturale;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446
del 1° luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la nota del 4 giugno 2008 con cui il Commissario delegato, di
cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  n. 3659 del 5 marzo 2008, ha chiesto la proroga dello stato
d'emergenza;
  Vista  la  nota  del  13  giugno 2008 con cui il Dipartimento della
protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla
base  degli elementi di carattere conoscitivo forniti dal Commissario
delegato,  ha  comunicato  ai  soggetti  interessati  che  tutti  gli
ulteriori   adempimenti   funzionali   al   definitivo  ritorno  alla
normalita'  siano  posti  in  essere  in  un  assetto ordinario delle
competenze  in  materia,  tenuto  conto  che  la  maggior parte degli
interventi  programmati  per  il  superamento del contesto critico in
rassegna sono stati ultimati;
  Vista  la nota del 21 ottobre 2008 con cui l'assessore al comune di
Roma,  nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere
alla  proroga  dello  stato  d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato
l'esigenza  che  siano  disciplinate  le  ulteriori fasi realizzative
delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo
superamento del contesto di criticita' in questione;
  Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di  determinare  gravissimi  pregiudizi  alla  collettivita', sicche'
occorre   adottare  ogni  iniziativa  utile  finalizzata  ad  evitare
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
  Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'
poste  in  essere  in regime straordinario dal Commissario delegato e
finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Lazio con nota del 12 novembre
2008;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente
poste  in  essere in regime straordinario, l'ing. Giorgio Chimenti e'
confermato,   fino  al  30  giugno  2009,  Commissario  delegato  per
provvedere,  in  regime  ordinario,  al  definitivo superamento dello
stato  di  criticita'  in  relazione  al gravissimo dissesto urbano e
strutturale che interessa il territorio del comune di Roma, nell'area
di via Giustiniano Imperatore.
  2.  Il  Commissario  delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi,
ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti
disposizioni  in  materia,  del  personale  gia'  operante  presso la
struttura   commissariale   di   cui  all'art.  7  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3446 del 2005.
  3.  Il  Commissario  delegato,  puo'  provvedere  a  soddisfare  le
eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore
delle   famiglie  che  hanno  usufruito  del  contributo  ex  art.  3
dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005 che alla data di
cessazione  dello  stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per
l'autonoma   sistemazione.  Il  contributo  economico  dovra'  essere
commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari e
comunque  non  superiore  a  quello  percepito  ai  sensi dell'art. 3
dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.
  4. Ove si renda necessario proseguire le iniziative di cui al comma
3, oltre il termine di cui al comma 1, il comune di Roma, nell'ambito
delle  proprie  competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali
esigenze ulteriori di assistenza economica.
  5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005.