IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20  marzo  2003  e  successive modifiche e integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha  istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando  a  tal  fine  la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
luglio 2004, n. 3362, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326»;
  Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in
particolare   l'art.   2,  comma  276  che,  al  fine  di  conseguire
l'adeguamento  strutturale  ed  antisismico degli edifici del sistema
scolastico,  nonche'  la  costruzione  di  nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio  sismico,  ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone  l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
  Considerato   che   occorre   provvedere   all'aggiornamento  delle
modalita' di utilizzazione del predetto Fondo per la realizzazione in
via  specifica degli interventi previsti dal citato art. 2, comma 276
della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244, anche tenendo conto degli
aggiornamenti   in   tema   di  norme  tecniche  per  le  costruzioni
intervenuti  con  i  decreti  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disciplinare il riparto del suddetto
Fondo tra le regioni e le province autonome;
  Ritenuta  l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le
predette finalita';
  Sentita la Conferenza unificata;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  La  presente ordinanza disciplina le modalita' di utilizzazione
del  Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di  conseguire l'adeguamento
strutturale  ed  antisismico  degli  edifici  del sistema scolastico,
nonche'  la  costruzione  di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti,  laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a rischio
sismico,  secondo  quanto previsto dall'art. 2, comma 276 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato».
  2.  Nell'ambito  della  complessiva dotazione del Fondo ai predetti
interventi  previsti  dall'art.  2, comma 276 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e'  riservata  la  somma di 20.000.000,00 di euro, a
decorrere dall'anno 2008.
  3.  Con  la  presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le
province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'anno
2008.  Per  le  risorse  finanziarie relative agli anni successivi si
provvedera'  con  successive ordinanze che tengano conto, ai fini del
riparto  tra  le  regioni  e  le  province  autonome, delle effettive
disponibilita'  finanziarie  e  degli  eventuali  aggiornamenti della
conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.
  4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che
rientrino nelle seguenti tipologie:
   a)  interventi  di  adeguamento  strutturale  ed antisismico degli
edifici  scolastici  pubblici, la cui necessita' risulti da verifiche
tecniche  eseguite  in coerenza con le norme tecniche riportate negli
allegati  2  e  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3274  del  20  marzo  2003  e  successive  modifiche  e
integrazioni  o  in  coerenza con quanto riportato nei decreti del 14
settembre   2005   e   del   14   gennaio  2008  del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile;
   b)  interventi  di  adeguamento  strutturale  ed antisismico degli
edifici  scolastici  pubblici,  che,  anche  in  assenza di verifiche
tecniche  eseguite  con  le  modalita'  di  cui  alla  lettera a), si
riferiscano  ad  opere  per  le  quali,  da  studi  e  documenti gia'
disponibili  alla data della presente ordinanza, risulti accertata la
sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;
   c)  costruzione  di nuovi edifici scolastici pubblici, nei casi in
cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti ad elevato rischio
sismico  per  i  costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova
costruzione  o  per  obiettive  e  riconosciute situazioni di rischio
areale   (instabilita'   di   versante,   pericolo   di  alluvioni  o
inondazioni),  che  richiedano  la  demolizione  dell'esistente  e la
ricostruzione, eventualmente in altro sito.
  5.  Non  sono  consentiti interventi su edifici scolastici pubblici
gia'  finanziati  nell'ambito  dello specifico piano straordinario di
messa  in  sicurezza,  di  cui  all'art. 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ne' interventi su edifici a destinazione mista
(scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.), a meno che,
per questi ultimi, non sia preventivamente garantita, con altri fondi
non  pubblici,  la  copertura  della  spesa della parte di intervento
relativa alle altre destinazioni.
  6.   Nel   caso   di   interventi  che  comportino  la  demolizione
dell'edificio   esistente,   il   calcolo   del  finanziamento  sara'
effettuato   tenendo   conto   della  volumetria  minore  fra  quella
dell'edificio da demolire e quella del nuovo.
  7. Gli interventi sugli edifici scolastici pubblici di cui al comma
4 devono, inoltre, riguardare edifici scolastici ubicati in territori
rientranti  in  una delle zone sismiche 1, 2 o 3 in vigore al momento
dell'emanazione  della  presente  ordinanza, con esclusione di quelli
costruiti   o   adeguati   ai  sensi  delle  norme  sismiche  emanate
successivamente  al  1984  e  per  i  quali  la  categoria sismica di
riferimento  all'epoca  della  progettazione  corrisponde  alla  zona
sismica  attuale  o  ad  una  di  sismicita'  superiore. Sono ammessi
altresi'  interventi di adeguamento nelle regioni e province autonome
interamente classificate in zona 4.