IL DIRETTORE GENERALE
               per la programmazione - infrastrutture

  Visti  gli  articoli  8,  10  e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  367  del  20  aprile  1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  136  del  13  giugno  1994,  e  la  relativa circolare
attuativa  del  Ministero  del  tesoro  n. 77 del 28 dicembre 1995, i
quali  stabiliscono  che  la durata della contabilita' speciale e' in
funzione   della   durata   dell'Accordo   e   del  tempo  necessario
all'attuazione del programma;
  Visto  l'art.  54 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 21 aprile 1998, sul
conferimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato
alle  regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge
n.  59  del 15 marzo 1997, che, tra le funzioni mantenute allo Stato,
individua la «promozione di programmi innovativi in ambito urbano che
implichino   un   intervento   coordinato   da   parte   di   diverse
amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata»;
  Visto  il  regolamento  comunitario  n.  1260  del  21 giugno 1999,
recante  disposizioni  generali  sui  fondi  strutturali,  nei  quali
rientra il Programma di iniziativa comunitaria Urban II;
  Vista  la comunicazione agli Stati membri della Commissione europea
n.  2000/C141/04  del  28  aprile  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Comunita' europea, serie C 141/8 del 19 maggio 2000,
recante   gli   orientamenti   relativi   all'iniziativa  comunitaria
concernente  la  rivitalizzazione  economica e sociale delle citta' e
delle  zone  adiacenti  in  crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile,   concretizzatasi   con   il   Programma  di  iniziativa
comunitaria Urban II;
  Visto  l'art.  145,  comma 86, della legge del 23 dicembre 2000, n.
388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000,
recante  disposizione  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato che a titolo di concorso per l'attuazione dei
progetti  collocati  nella  graduatoria  dei  programmi di iniziativa
comunitaria  URBAN  II,  di  cui  al  decreto del Ministro dei lavori
pubblici  del  19  luglio  2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del 13 settembre 2000, concede ai
primi  venti  progetti  non  ammessi  al finanziamento comunitario un
contributo  fino 10  miliardi  di  lire  (5,16  Meuro)  per una spesa
complessiva massima di 100 miliardi di lire (51,65 Meuro) annue;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio
2001,  con  il  quale  e'  stata approvata la graduatoria relativa ai
Programmi di iniziativa comunitaria Urban II;
  Visto  il  decreto interministeriale del 27 maggio 2002, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2002, con il quale
sono  state  definite  le  procedure  e  le  modalita'  attuative del
Programma ed, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto nel quale
si  definisce  il  periodo di eleggibilita' delle spese dal 17 luglio
2001;
  Visto  il resoconto della riunione tecnica, tenutasi il 22 novembre
2002,  tra  il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  inerente la determinazione
delle   procedure   finanziarie  e  operative  per  l'attuazione  del
Programma Urban Italia;
  Visto  il decreto del 7 agosto 2003 con il quale, tra l'altro, sono
stati  approvati  i  programmi  stralcio  presentati  dalle  seguenti
Amministrazioni   comunali:  Aversa  (Caserta),  Bagheria  (Palermo),
Bitonto   (Bari),   Brindisi,   Caltagirone   (Catania),  Campobasso,
Catanzaro,  Cava  de'  Tirreni (Salerno), Cinisello Balsamo (Milano),
Ercolano   (Napoli),   Livorno,   Messina,  Rovigo,  Savona,  Seregno
(Milano),  Settimo Torinese (Torino), Trapani, Trieste, Venaria Reale
(Torino), Venezia;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera c) del sopra citato decreto del 7
agosto  2003,  il  quale dispone che le Amministrazioni comunali sono
tenute a spendere, entro il 31 dicembre 2006, il totale delle risorse
messe  a disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonche' tutte
le  quote di cofinanziamento locali, previste dall'art. 2 del D.I. 27
maggio 2002;
  Visto  il  decreto del 3 febbraio 2004, n. 17 con il quale e' stato
modificato   il   finanziamento  a  valere  sulla legge  n. 388/2000,
relativo  al  solo  comune di Cinisello Balsamo e, di conseguenza, e'
stata modificata la quota assegnata al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
  Visto  l'art.  1,  comma  2 del decreto 11 aprile 2006, n. 312 che,
modificando  l'art.  2,  comma 1, lettera c) del decreto del 7 agosto
2003,  dispone che le Amministrazioni comunali sono tenute a spendere
entro   il   31  dicembre  2008  il  totale  delle  risorse  messe  a
disposizione a valere sulla legge n. 388/2000, nonche' tutte le quote
di  cofinanziamento  locali,  previste dall'art. 2 del D.I. 27 maggio
2002;
  Visto l'art. 1, comma 3 del sopra citato decreto 11 aprile 2006 che
dispone  che  nel  rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  367  del  20  aprile 1994, e della
relativa  circolare  attuativa  del Ministero del tesoro n. 77 del 28
dicembre  1995, il termine stabilito per la copertura finanziaria del
Programma  e  per  il  mantenimento  della  contabilita' speciale dei
singoli Comuni, e' anch'esso prorogato al 31 dicembre 2008;
  Visto   il   decreto-legge  n.  85  del  16  maggio  2008,  recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in
applicazione  dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 244 del 24
dicembre  2007,  convertito  in  legge  n.  121  del  14  luglio 2008
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
  Vista  la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 99423
dell'11  agosto  2008  che  proroga al 30 giugno 2009 le contabilita'
speciali delle Amministrazioni comunali del Programma Urban Italia;
  Vista  la  nota  della Commissione europea n. 011651 del 3 dicembre
2008  che  prevede,  alla luce del particolare periodo di crisi che i
paesi  europei si trovano ad affrontare, la possibilita' di prorogare
al  30  giugno  2009 il termine dell'ammissibilita' della spesa per i
Programmi  comunitari  in  conformita' degli articoli 30.2 e 14.2 del
regolamento (CE) 1260/1999;
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 26748 del 9
dicembre  2008  relativa  all'attivazione  delle  procedure, da parte
delle  Autorita' di gestione dei Programmi comunitari, per la proroga
al 30 giugno 2009 del termine di ammissibilita' della spesa;
  Considerato  che  per  il  Programma  comunitario  Urban  II Italia
2000-2006  sono  state  attivate  le  procedure  per la proroga al 30
giugno  2009  del  termine  dell'ammissibilita'  delle  spese secondo
quanto disposto dalla sopraccitata nota;
  Considerato   che  il  Programma  Urban  Italia  e'  funzionalmente
correlato  al  Programma  di  iniziativa  comunitaria Urban II Italia
2000-2006;
  Considerato che le risorse assegnate dall'art. 145, comma 86, della
legge  n.  388/2000, pari ad euro 103.291.379,81, sono state iscritte
sul capitolo 7493 (ex 8620) dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze «Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie»;
  Considerato  che  le  suddette risorse della legge n. 388/2000 sono
state  interamente impegnate per la realizzazione del Programma Urban
Italia;
  Considerato  che  le  Amministrazioni  comunali del Programma Urban
Italia hanno espresso la volonta' di ottenere la proroga al 30 giugno
2009 del termine dell'ammissibilita' delle spese;
  Ritenuto  opportuno agevolare le Amministrazioni comunali coinvolte
nel  Programma  Urban Italia soprattutto in ragione delle difficolta'
che  i  Programmi  operativi  si  trovano  ad affrontare nel completo
utilizzo delle risorse disponibili in conseguenza della attuale crisi
finanziaria, che colpisce l'economia reale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  le finalita' e le necessita' riportate in premessa, si dispone
quanto segue:
   il   termine  per  la  conclusione  del  Programma  Urban  Italia,
stabilito  nell'art.  2, comma 1, lettera c) del decreto del 7 agosto
2003 e s.m.i., e' prorogato al 30 giugno 2009;
   nel  rispetto degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica del  20  aprile  1994,  n.  367,  e  della relativa
circolare attuativa del Ministero del tesoro del 28 dicembre 1995, n.
77, il termine stabilito per la copertura finanziaria del Programma e
per  il  mantenimento della contabilita' speciale dei singoli Comuni,
e' anch'esso prorogato al 30 giugno 2009.