IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 del medesimo articolo 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti Titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli Enti Titolari (nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»); Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti e apportati al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «Decreti di Trasferimento» e il «Decreto di Apporto»), ed in particolare il I ed il II Decreto di Trasferimento, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, n. 303; Visto in particolare l'art. 3 del decreto-legge n. 351, comma 1-bis, - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare valore artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo articolo 3, sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Atteso che taluni degli immobili, soggetti alla disposizione di cui alla precedente premessa, per mero errore materiale non sono stati inseriti nel II Decreto di Trasferimento, recante la firma del Ministro per i beni e le attivita' culturali, bensi' nell'elenco di cui al I Decreto di Trasferimento e al Decreto di Apporto, e che pertanto e' necessario provvedere all'acquisizione di detto concerto per i suddetti beni cosi' come individuati all'allegato 2 al presente decreto; Visto, altresi', il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004, ai sensi del quale e' stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «Decreto di Chiusura dell'Operazione»); Visto l'accordo di indennizzo stipulato, ai sensi del Decreto Operazione e del Decreto Chiusura dell'Operazione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo») il 29 dicembre 2004; Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 16 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2005, mediante il quale, in virtu' del citato Accordo di Indennizzo, si e' provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di Indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto, ed in particolare nell'allegato 1, successivamente rettificato con decreto del 21 maggio 2007; Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del Decreto di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita' degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'Allegato 1 (le «Verifiche»); Preso atto delle comunicazioni del 9 agosto 2007, dell'8 ottobre 2007, del 23 ottobre 2007, del 25 febbraio 2008, del 21 maggio 2008 e del 24 giugno 2008 con le quali il Fondo, ai sensi dell'art. 3 lett. «a», «b», «c», «e» ed «f» dell'Accordo di Indennizzo, a seguito dell'esito delle Verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla societa' di gestione del Fondo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'Articolo 5.1 dell'Accordo di Indennizzo, il pagamento di un importo complessivo pari a Euro 9.802.625,00 per i motivi ivi illustrati; Preso atto delle franchigie a favore del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del Decreto di Indennizzo (le «Franchigie»); Decreta: Art. 1. In conseguenza dell'esito delle Verifiche, gli immobili o le porzioni di cui all'Allegato 1 si considerano non trasferiti, e di conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai Decreti di Trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento agli stessi. A titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Indennizzo, stipulato in virtu' di quanto disposto dal Decreto Operazione - allegato 3, il Ministero dell'economia e delle finanze e' tenuto a corrispondere al Fondo, un importo pari ad Euro 7.218.599,00 al netto delle Franchigie, di cui in premessa.