IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                           di concerto con
                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
                              CULTURALI

                                  e
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato  (nel  seguito  indicato  come il «decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«Articolo  4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli  da  1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  di cui al comma 1 del medesimo
articolo 4;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  15  dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso
contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento  e  trasferimento  al  Fondo  (come  ivi
definito)  di  taluni  immobili,  incluse  previsioni  concernenti il
contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli stessi immobili agli
Enti   Titolari   (come  ivi  definiti)  che  li  hanno  in  uso,  la
destinazione  prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e
degli  altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le
dichiarazioni  e  impegni  che  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e'  autorizzato  a  rilasciare per conto degli Enti Titolari
(nel seguito indicato come il «Decreto Operazione»);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004
con  i  quali  sono  stati  trasferiti  e  apportati  al Fondo i beni
immobili  indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato
come  i  «Decreti di Trasferimento» e il «Decreto di Apporto»), ed in
particolare  il I ed il II Decreto di Trasferimento, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004, n. 303;
  Visto  in  particolare  l'art.  3  del  decreto-legge n. 351, comma
1-bis,  - secondo periodo - che dispone che per i beni di particolare
valore  artistico e storico, i decreti previsti dal medesimo articolo
3,  sono  adottati  di  concerto  con  il  Ministro  per  i beni e le
attivita' culturali;
  Atteso che taluni degli immobili, soggetti alla disposizione di cui
alla  precedente  premessa,  per mero errore materiale non sono stati
inseriti  nel  II  Decreto  di  Trasferimento,  recante  la firma del
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, bensi' nell'elenco di
cui  al  I  Decreto  di  Trasferimento e al Decreto di Apporto, e che
pertanto  e' necessario provvedere all'acquisizione di detto concerto
per i suddetti beni cosi' come individuati all'allegato 2 al presente
decreto;
  Visto,  altresi',  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze emanato in data 24 dicembre 2004, ai sensi del quale e' stato
determinato  il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo
ai  sensi  del  decreto  di Apporto e dei Decreti di Trasferimento, e
l'ammontare  del canone di locazione degli stessi da corrispondere al
Fondo   (nel   seguito   indicato   come   il  «Decreto  di  Chiusura
dell'Operazione»);
  Visto  l'accordo  di  indennizzo  stipulato,  ai  sensi del Decreto
Operazione  e  del Decreto Chiusura dell'Operazione, tra il Ministero
dell'economia  e delle finanze e il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»)
il 29 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministero  dell'economia  e delle
finanze il 16 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
20  ottobre  2005, mediante il quale, in virtu' del citato Accordo di
Indennizzo,  si  e'  provveduto  alla  sostituzione  di immobili e di
porzioni  di  immobili gia' trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto
di Indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto, ed
in  particolare  nell'allegato  1,  successivamente  rettificato  con
decreto del 21 maggio 2007;
  Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  per  il  tramite  dell'Agenzia  del  demanio sugli
immobili conferiti e trasferiti ai sensi del Decreto di Apporto e dei
Decreti  di  Trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita'
degli  immobili  e  delle  porzioni di essi di cui all'Allegato 1 (le
«Verifiche»);
  Preso  atto  delle  comunicazioni del 9 agosto 2007, dell'8 ottobre
2007, del 23 ottobre 2007, del 25 febbraio 2008, del 21 maggio 2008 e
del  24 giugno 2008 con le quali il Fondo, ai sensi dell'art. 3 lett.
«a»,  «b»,  «c»,  «e»  ed  «f»  dell'Accordo di Indennizzo, a seguito
dell'esito   delle   Verifiche   e   dei  risultati  derivanti  dalla
valutazione   effettuata  dall'esperto  indipendente  nominato  dalla
societa'   di   gestione   del   Fondo,  ha  richiesto  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze, secondo quanto previsto dall'Articolo
5.1   dell'Accordo   di   Indennizzo,  il  pagamento  di  un  importo
complessivo pari a Euro 9.802.625,00 per i motivi ivi illustrati;
  Preso  atto delle franchigie a favore del Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi e per gli effetti del Decreto di Indennizzo
(le «Franchigie»);

                              Decreta:

                               Art. 1.

  In  conseguenza  dell'esito  delle  Verifiche,  gli  immobili  o le
porzioni  di  cui  all'Allegato 1 si considerano non trasferiti, e di
conseguenza  dagli  allegati  al  Decreto  di Apporto e ai Decreti di
Trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento agli stessi.
  A  titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di
Indennizzo,  stipulato  in  virtu'  di  quanto  disposto  dal Decreto
Operazione  -  allegato 3, il Ministero dell'economia e delle finanze
e'  tenuto  a  corrispondere  al  Fondo,  un  importo  pari  ad  Euro
7.218.599,00 al netto delle Franchigie, di cui in premessa.