IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3475  del 18 novembre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3506 del
23  marzo  2006,  n.  3527  del 16 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio
2006, n. 3540 del 4 agosto 2006, n. 3555 del 5 dicembre 2006, n. 3591
del 24 maggio 2007;
  Considerato  che in relazione ai contesti di criticita' in atto nel
territorio   della   regione   Puglia  in  conseguenza  degli  eventi
alluvionali rispettivamente del 22 e 23 ottobre 2005 e del 7 novembre
2005  sono  venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n.
225/1992  per  la  concessione di un'ulteriore proroga dello stato di
emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  finalizzate  al superamento dei contesti di
criticita' in esame;
  Vista  la  nota  del  13  novembre  2008  del  Prefetto  di  Bari -
Commissario  delegato  per  gli  eventi alluvionali nelle province di
Bari, Brindisi e Taranto;
  Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative
delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle
azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il
definitivo superamento dei contesti di criticita' in rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  non  derogatoria  ex  art. 5, comma 3, della legge n. 225 del
1992,  con  cui  disciplinare  gli interventi necessari al definitivo
rientro nell'ordinario;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione Puglia con nota del 22 dicembre
2008;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;


                              Dispone:




                               Art. 1.



  1.   Il   Prefetto   di   Bari  -  Commissario  delegato  ai  sensi
rispettivamente  dell'art.  1,  comma 1 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 e dell'art.
11,  comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3506  del  23  marzo  2006,  provvede,  in regime ordinario ed in
termini  d'urgenza,  all'attuazione  ed al completamento, entro e non
oltre  il  30  giugno  2009, delle iniziative gia' programmate per il
superamento  dei  contesti  di  criticita'  conseguenti  agli  eventi
alluvionali di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il Commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
amministrazioni  ed  agli  enti  ordinariamente  competenti dei beni,
delle  attrezzature,  unitamente  alla  documentazione  contabile  ed
amministrativa relativa alla gestione commissariale.