IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/71,  nella riunione del 30 settembre 2008, ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo;
  Visti  gli  attestati comprovanti l'avvenuto pagamento dei compensi
dovuti    per   l'esecuzione   delle   prove   varietali   necessarie
all'accertamento dei requisiti di legge;
  Vista la nota del 14 ottobre 2008 con la quale e' stata proposta la
nuova denominazione Sculptur;
  Considerato concluso l'esame della denominazione proposta in quanto
gia' approvata in Francia;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione medesima, le sotto elencate varieta', le
cui  descrizioni  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:
                            FRUMENTO DURO


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 Codice | Denominazione |Responsabile della conservazione in purezza
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 11204  |    Lancia     |         Isea Srl - Corridonia (MC)
 11206  |     Pablo     |         Isea Srl - Corridonia (MC)
 11209  |   Sculptur    |          RAGT 2N S.A.S. - Francia

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 2009
                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
            Il  presente  atto  non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.