IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, recante
«Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale», che attribuisce al
Ministro  della  sanita'  (ora  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali)  il  potere  di  emanare  ordinanze  di carattere
contingibile  e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna  allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e
urgenti  in  materia  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene
pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;
  Visto  l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede   la   definizione   e  l'aggiornamento  del  repertorio  dei
dispositivi medici;
  Visto  l'art.  1,  comma  409,  lettera a), della legge 22 dicembre
2005,  n.  266  che  stabilisce  che  con  decreto del Ministro della
salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, sono stabilite le
modalita'  di  alimentazione  e  aggiornamento  della  banca dati del
Ministero  della  salute necessaria alla istituzione ed alla gestione
del repertorio generale dei dispositivi medici;
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 20 febbraio 2007
recante  «Nuove  modalita'  per gli adempimenti previsti dall'art. 13
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46  e  successive
modificazioni  e  per  la  registrazione dei dispositivi impiantabili
attivi  nonche'  per  l'iscrizione  nel  repertorio  dei  dispositivi
medici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 16 marzo 2007, n. 63;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  2 del predetto decreto
ministeriale  in data 20 febbraio 2007, che prevede che a partire dal
1°   gennaio   2009  non  possono  essere  acquistati,  utilizzati  o
dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, se privi del
numero  identificativo  di  iscrizione nel repertorio dei dispositivi
medici   e  se  non  pubblicati  nel  medesimo  repertorio,  anche  i
dispositivi  medici  per la prima volta commercializzati in Italia in
data  precedente a quella di entrata in vigore del citato decreto del
20 febbraio 2007;
  Considerate  le  problematiche  di  natura tecnico-operativa, anche
connesse   all'esercizio  dei  sistemi  informatici  di  supporto  al
repertorio dei dispositivi medici, emerse in sede di attuazione della
disciplina  prevista  dal  piu'  volte citato decreto ministeriale in
data 20 febbraio 2007;
  Considerato il possibile pregiudizio grave alla salute dei pazienti
causato  dall'impossibilita'  per le strutture del Servizio sanitario
nazionale,  di  acquistare,  utilizzare  e dispensare dal prossimo 1°
gennaio,  per  le ragioni sopra descritte, dispositivi medici, talora
insostituibili, non ancora inclusi nel repertorio;
  Considerata  altresi'  la  necessita'  di evitare una insufficiente
concorrenzialita'  del  mercato  dei  dispositivi  medici determinata
dalla  attuale  presenza, nel repertorio, di un numero di dispositivi
sensibilmente   inferiore   a   quello  dei  prodotti  effettivamente
disponibili sul mercato;
  Considerato,  infine,  che risulta opportuno concedere un ulteriore
periodo di tempo per consentire alle strutture del Servizio sanitario
nazionale una piu' approfondita conoscenza del sistema informatico di
supporto al repertorio dei dispositivi medici;
  Valutata,  quindi,  l'opportunita'  di rinviare il termine previsto
dal  citato art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale in data
20  febbraio  2007 di un periodo di tempo sufficiente a soddisfare le
esigenze sopra manifestate;
  Acquisito,  in  proposito,  il  parere  della Commissione unica sui
dispositivi medici nella seduta del 10 dicembre 2008;
  Visto  il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 2 agosto 2008;
                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.  Fino  al 30 aprile 2009 i dispositivi medici di cui all'art. 5,
comma  2  del  decreto  ministeriale  20 febbraio 2007 possono essere
acquistati,   utilizzati   o   dispensati  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale ancorche' privi del numero identificativo di cui
all'art.  3  del  medesimo  decreto ministeriale e non pubblicati nel
repertorio dei dispositivi medici.
  2.  La  presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 2008
                                                p. Il Ministro
                                         Il Sottosegretario di Stato:
                                                    Fazio


Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 244