IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in  materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
  Vista  la  direttiva  2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre
2008,  che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  al fine di includere il tiabendazolo come principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
  Considerato che la data di iscrizione del tiabendazolo, per il tipo
di  prodotto  8,  preservanti  del  legno, e il 1° luglio 2010 e che,
pertanto,  a  decorrere  da  tale  data  l'immissione sul mercato dei
preservanti   del   legno   aventi  come  unica  sostanza  attiva  il
tiabendazolo e'  subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Considerato  che,  ai  sensi della direttiva 2008/85/CE, il termine
per  provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca delle
autorizzazioni  per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato
aventi  come  unica  sostanza  attiva il tiabendazolo e' il 30 giugno
2012;
  Considerato  che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  deve  concludere  entro  il 30 giugno 2012
l'esame  delle  richieste  che  saranno  presentate  relativamente ai
prodotti  appartenenti  alla  categoria  dei  preservanti  del  legno
contenenti  tiabendazolo  gia'  presenti sul mercato come prodotti di
libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;
  Ritenuto  che per concludere entro il 30 giugno 2012 la valutazione
dei  fascicoli  presentati  dai  titolari di registrazioni di presidi
medico-chirurgici  e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei
prodotti  sopra  descritti,  le  richieste  di  autorizzazione di cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,
dovrebbero  pervenire  al  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 30 giugno 2010;
  Considerato  che,  dopo il 30 giugno 2012, non possono in ogni caso
piu'  essere  mantenute  registrazioni  di  presidi medico-chirurgici
aventi  come  unica  sostanza attiva il tiabendazolo rientranti nella
categoria dei preservanti del legno;
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano  nella categoria dei preservanti del legno e che contengono
come  unica  sostanza  attiva  il  tiabendazolo,  non  possono essere
immessi  sul  mercato  dopo il 30 giugno 2012 se non autorizzati come
prodotti biocidi;
  Ritenuto  di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte
per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i
quali e'  stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 30 giugno
2010  ma  per  i  quali non si e' conclusa la valutazione entro il 30
giugno 2012;
  Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di
permanenza  sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti
di  libera  vendita  per  i  quali  al  30  giugno  2012 non e' stata
presentata  una  richiesta  completa ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Ritenuto  che  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione di
presidi  medico-chirurgici  contenenti  tiabendazolo  impiegati  come
preservanti del legno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio  2008 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - serie generale - n.
180  del  2  agosto  2008,  recante  delega  di attribuzioni del Sig.
Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000,   n.   174,   e'   riconosciuto  l'inserimento  della  sostanza
tiabendazolo  nell'«Elenco  dei  principi  attivi con indicazione dei
requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i
biocidi»,  di  cui  all'allegato  I della direttiva 98/8/CE, disposto
dalla direttiva 2008/85/CE della Commissione del 5 settembre 2008.
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza tiabendazolo e' stata iscritta nell'allegato
I della direttiva 98/8/CE.
  3.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal  1° luglio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al  tipo  di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato
IV  del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono
il  principio  attivo  tiabendazolo  come  unica  sostanza attiva, e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.