IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Vista la direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione del propiconazolo, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il 1° luglio 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva il propiconazolo e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva 2008/78/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il propiconazolo e' il 31 marzo 2012; Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 marzo 2012 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei preservanti del legno contenenti propiconazolo gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 31 marzo 2012 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 marzo 2010; Considerato che, dopo il 31 marzo 2012, non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il propiconazolo rientranti nella categoria dei preservanti del legno; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che contengono come unica sostanza attiva il propiconazolo, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 marzo 2012 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 marzo 2010 ma per i quali non si e' conclusa la valutazione entro il 31 marzo 2012; Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 31 marzo 2012 non e' stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti tiabendazolo impiegati come preservanti del legno; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 180 del 2 agosto 2008, recante delega di attribuzioni del sig. Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio; Decreta: Art. 1. 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza propiconazolo nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2008/78/CE della Commissione del 25 luglio 2008. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza propiconazolo e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo propiconazolo come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.