IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  febbraio 2000, n. 174, recante
«Attuazione  della  direttiva  98/8/CE  in  materia di immissione sul
mercato di biocidi»;
  Vista  la  direttiva  2008/81/CE  della  Commissione, del 29 luglio
2008,  che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  al  fine  di  includere il difenacum come principio attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;
  Considerato che la data di iscrizione del difenacum, per il tipo di
prodotto  14,  rodenticidi,  e'  il 1° aprile 2010 e che, pertanto, a
decorrere  da  tale  data  l'immissione  sul  mercato dei rodenticidi
aventi  come  unica  sostanza  attiva  il difenacum e' subordinata al
rilascio   dell'autorizzazione  prevista  dall'art.  3,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Considerato  che,  ai  sensi della direttiva 2008/81/CE, il termine
per  provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca delle
autorizzazioni  per  i  rodenticidi  gia' presenti sul mercato aventi
come unica sostanza attiva il difenacum e' il 31 marzo 2012;
  Considerato  che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali  deve  concludere  entro  il  31 marzo 2012
l'esame  delle  richieste  che  saranno  presentate  relativamente ai
prodotti  appartenenti  alla  categoria  dei  rodenticidi  contenenti
difenacum gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o
registrati come presidi medico-chirurgici;
  Ritenuto  che  per concludere entro il 31 marzo 2012 la valutazione
dei  fascicoli  presentati  dai  titolari di registrazioni di presidi
medico-chirurgici  e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei
prodotti  sopra  descritti,  le  richieste  di  autorizzazione di cui
all'art.  9  del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,
dovrebbero  pervenire  al  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali entro il 31 marzo 2010;
  Considerato  che,  dopo  il 31 marzo 2012, non possono in ogni caso
piu'  essere  mantenute  registrazioni  di  presidi medico-chirurgici
aventi  come  unica  sostanza  attiva  il  difenacum rientranti nella
categoria dei rodenticidi;
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza  attiva il difenacum, non possono essere immessi sul mercato
dopo il 31 marzo 2012 se non autorizzati come prodotti biocidi;
  Ritenuto  di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte
per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i
quali  e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art.
9  del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 marzo
2010  ma  per  i  quali non si e' conclusa la valutazione entro il 31
marzo 2012;
  Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di
permanenza  sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti
di  libera  vendita  per  i  quali  al  31  marzo  2012  non e' stata
presentata  una  richiesta  completa ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
  Ritenuto  che  dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non  possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione di
presidi   medico-chirurgici   contenenti   difenacum  impiegati  come
rodenticidi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio  2008 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - serie generale - n.
180  del  2  agosto  2008,  recante  delega  di attribuzioni del sig.
Ministro al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza difenacum
nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con  indicazione  dei  requisiti
stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi»,
di  cui  all'allegato  I  della  direttiva  98/8/CE,  disposto  dalla
direttiva 2008/81/CE della Commissione del 29 luglio 2008.
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con  le quali la sostanza difenacum e' stata iscritta nell'allegato I
della direttiva 98/8/CE.
  3.  Fatto  salvo  quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere
dal  1° aprile 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al  tipo  di  prodotto  14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del
decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174, che contengono il
principio attivo difenacum come unica sostanza attiva, e' subordinata
al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dall'art. 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.