Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge
29  novembre  2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi  il  quadro strategico nazionale», in corso di conversione
(d'ora  in  avanti, il «decreto-legge») (vedi nota 1) , a partire dal
1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto dell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono
tenute ad assicurare alla clientela la possibilita' di stipulare tali
contratti  a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni
di  rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso
complessivo  applicato  in  tali  contratti  deve essere in linea con
quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
   Alla Banca d'Italia e' affidato il compito di dettare disposizioni
volte ad assicurare adeguata pubblicita' e trasparenza all'offerta di
tali contratti e alle relative condizioni.
   In  relazione  a  cio',  le banche che offrono mutui sono tenute a
predisporre,  con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa
e  a  decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza
in  conformita'  alle vigenti disposizioni in materia (vedi nota 2) .
Considerata,  inoltre,  la  complessita'  e la diversificazione delle
tipologie  di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora,
obbligatoriamente,  quella introdotta dal decreto legge, e al fine di
pubblicizzare  meglio  l'esistenza  di  quest'ultima  nell'ambito del
ventaglio  delle  offerte  della  banca, si ritiene opportuno che sia
fornita  alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie
di  mutuo  offerte  dalla  banca  stessa,  che  agevoli le scelte del
cliente  verso  prodotti  potenzialmente  piu'  confacenti  alle  sue
esigenze.
   Pertanto,  a  decorrere  dal  1° marzo 2009, le banche che offrono
mutui  in  Italia  predispongono  -  in  aggiunta alla documentazione
specifica  relativa  a  ciascun  contratto  offerto, redatta ai sensi
della   vigente   disciplina   sulla   trasparenza  delle  condizioni
contrattuali  (vedi  nota  3)  - un documento contenente informazioni
generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
    a)  elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo
rinvio  ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle
condizioni  economiche  e  contrattuali  specificamente riguardanti i
prodotti in questione;
    b)  indica  in  modo  chiaro le caratteristiche e i rischi tipici
delle  operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalita' tali
da  agevolare  per  la  clientela  la  comprensione  delle principali
differenze  tra  i  diversi  prodotti  offerti.  Il documento riporta
altresi', per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso
di  interesse  (in  caso  di  previsione  di un tasso variabile, sono
indicati  lo  spread,  il  parametro di riferimento e l'ammontare del
tasso al momento della pubblicita', con l'avvertenza che si tratta di
un  mero  esempio) (vedi nota 4) ; ii) la durata minima e massima del
mutuo;  iii)  le modalita' di ammortamento; iv) la periodicita' delle
rate:
    c)  e'  messo  a  disposizione  del cliente nei casi e secondo le
modalita' previste per i fogli informativi (vedi nota 5) ;
    d)  e'  inviato, in occasione della prima comunicazione periodica
utile  (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno
un mutuo in essere con la banca.
     Roma, 30 dicembre 2008
                                    Il direttore generale: Saccomanni


(1)  Pubblicato  sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
280 del 29 novembre 2009 - Serie generale.
(2)  Titolo  VI  del  Testo unico bancario; sezione IV-bis del titolo
III, parte III del Codice del consumo; deliberazione del CICR 4 marzo
2003; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Capitolo 1.
(3) Cfr. nota 2.
(4)  I  valori  possono  essere  anche  riportati  nel loro ammontare
massimo
(5)  Titolo  X,  Capitolo  1  Ssezione  II,  paragrafi 3, 4 e 5 delle
Istruzioni  di vigilanza per le banche. Cfr. altresi' le precisazioni
pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 12 del 2005.