IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Antonia Aloisio, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Krankenschwester» al fine dell'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di «infermiere»; Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere: Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. Il titolo «Krankenschwester», conseguito presso la «Krankenpflegeschule an den Stadt. Kliniken Neuss - Lucaskrankenlaus GmbH» con sede in Neuss (Germania), in data 28 gennaio 1999 dalla sig.ra Antonia Aloisio, nata a Grevenbroich (Germania) il giorno 27 dicembre 1976, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.