IL DIRETTORE PER LE ACCISE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001,  e successive
integrazioni,  che  fissa  la  ripartizione  dei prezzi di vendita al
pubblico dei sigari e sigaretti;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29  settembre  2008  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Viste  le istanze pervenute, in proseguio di tempo, con le quali la
Philip  Morris  Italia  Srl,  la  Diadema Spa e International Tobacco
Agency  Srl,  hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcuni
dei loro prodotti del tabacco lavorato;
  Considerata  la richiesta della Diadema Spa, di commercializzare un
sigaretto  al  prezzo  di  vendita  di  euro  2.800,00 al chilogrammo
convenzionale;
  Considerato  che la tariffa di vendita e' disciplinata dalla citata
legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, in relazione
alle  istanze  dei  produttori  e secondo le ripartizioni di cui alla
tabella  A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alla
tabella  B),  allegata  al  decreto  direttoriale  19 dicembre 2001 e
successive integrazioni;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  Alla  tabella  B) - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19
dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e' inserita la seguente
tariffa di vendita come sotto ripartita:

                   ---->  Vedere a pag. 15  <----