IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti; Visto il decreto direttoriale 29 settembre 2008 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Viste le istanze pervenute, in proseguio di tempo, con le quali la Philip Morris Italia Srl, la Diadema Spa e International Tobacco Agency Srl, hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcuni dei loro prodotti del tabacco lavorato; Considerata la richiesta della Diadema Spa, di commercializzare un sigaretto al prezzo di vendita di euro 2.800,00 al chilogrammo convenzionale; Considerato che la tariffa di vendita e' disciplinata dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, in relazione alle istanze dei produttori e secondo le ripartizioni di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alla tabella B), allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni; Decreta: Art. 1. Alla tabella B) - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e' inserita la seguente tariffa di vendita come sotto ripartita: ----> Vedere a pag. 15 <----