IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»,
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
prevede - tra l'altro - che gli interventi medesimi siano compresi in
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola Regione o
Provincia   autonoma,   al   fine   del   congiunto  coordinamento  e
realizzazione delle opere;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante
«disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Visto  l'art.  4  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in
particolare,  i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta
di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, intitolato
«codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEp, e successive
modificazioni e integrazioni, e visti in particolare
   la  parte  II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
   l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002,
n.  190,  concernente  l'«attuazione  della  legge n. 443/2001 per la
realizzazione  delle  infrastrutture  e degli insediamenti produttivi
strategici  e  di  interesse  nazionale», come modificato dal decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n. 233,
che  ha  modificato  l'art.  2,  comma  1, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  operando  -  tra  l'altro - la scissione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti in Ministero delle
infrastrutture e Ministero dei trasporti;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:
   all'art. 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di 10
milioni  di euro, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed
all'avvio - ai sensi della richiamata legge n. 443/2001, e successive
modifiche e integrazioni, della linea metropolitana di Torino;
   all'art.  2,  comma  257,  autorizza  -  per la prosecuzione degli
interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge
n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, la concessione di
contributi  quindicennali  di  99,6  milioni  di  euro a decorrere da
ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010, in parte finalizzati come
indicato nella medesima disposizione;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002,  supplemento  ordinario),  con  la quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1
include,   nell'ambito   dei   «Sistemi   urbani»,  la  voce  «Torino
metropolitana», con un costo di 787,597 milioni di euro;
  Vista  la  delibera  25  luglio  2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero
delle  infrastrutture) e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  1°  Programma delle
infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27  maggio  2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera  6  aprile  2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n.
199/2006,  supplemento ordinario), con la quale questo Comitato - nel
rivisitare  il  1°  Programma  delle  infrastrutture strategiche - ha
confermato,  all'allegato  2, la voce «Torino metropolitana», nel cui
ambito  e'  stato  indicato il subintervento «Torino - Metropolitana:
tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi»;
  Vista  la  delibera  5  aprile  2007,  n. 14 (Gazzetta Ufficiale n.
141/2007),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  adottato  misure di
efficientamento  della  «legge obiettivo», riservandosi di esercitare
il  potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei
fondi   destinati  all'attuazione  del  Programma  in  un  quadro  di
ottimizzazione  nell'utilizzo  di  dette  risorse  e  nell'ottica  di
imprimere  certezza  e  speditezza  sui  tempi di realizzazione delle
infrastrutture  strategiche  in coerenza con le finalita' della legge
stessa;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni,
con  il  quale  - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del
decreto  legislativo  n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto
legislativo  n.  163/2006)  -  e'  stato  costituito  il  Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte
costituzionale,   nell'esaminare  le  censure  mosse  alla  legge  n.
443/2001   e   ai   decreti   legislativi   attuativi,   si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente  dal  Governo  e  precisando che l'attivita' posta in
essere  non  vincola  la  Regione  fino  a  quando l'intesa non venga
raggiunta   e   che   i  finanziamenti  concessi  all'opera  sono  da
considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
  Vista  la  nota  5  novembre  2004,  n. COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007,
n.  15,  concernente  le  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo  di
contributi  pluriennali  ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2008-2012,  sul  quale  questo Comitato ha espresso parere favorevole
con  delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include la «metropolitana di
Torino:  tratta  4  (Lingotto-Bengasi)»  tra  le  «opere in corso con
copertura parziale» riportate nella tabella B.3;
  Vista  la nota 15 gennaio 2008, n. 19 - poi aggiornata ed integrata
con  le  note  21  gennaio  2008, n. 34, 24 gennaio 2008, n. 38, e 28
gennaio  2008, n. 41 - con la quale il Ministero delle infrastrutture
ha  trasmesso,  tra  l'altro,  la  relazione  istruttoria relativa al
«prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4
Lingotto-Bengasi»,  proponendo  -  da  ultimo  -  l'approvazione, con
prescrizioni,  del  relativo progetto preliminare e l'assegnazione di
un  finanziamento a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma
257,  della legge n. 244/2007, ad integrazione della quota di risorse
disposte, a favore della suddetta metropolitana, dal precedente comma
255 della medesima norma;
  Viste  le  note  18 gennaio 2008, n. 32, e 22 gennaio 2008, n. 747,
con  le  quali  la suddetta Amministrazione ha trasmesso integrazioni
della documentazione istruttoria;
  Considerato  che  l'art.  1  della  citata  legge n. 443/2001, come
modificato  dall'art.  13  della  legge n. 166/2002, e l'art. 163 del
decreto  legislativo  n.  163/2006  attribuiscono  la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al  Ministero  delle  infrastrutture  (gia' Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti), che puo' in proposito avvalersi di
apposita «struttura tecnica di missione»;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta  delibera  n.  121/2001,  come  aggiornato  con  delibera n.
130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione
delle   diverse   fonti  di  finanziamento  disponibili  per  ciascun
intervento;
  Considerato che la richiamata tratta 4 della linea metropolitana di
Torino  figura  tra  le  infrastrutture riconosciute come strategiche
nell'ambito  dell'Intesa  generale  quadro sottoscritta dal Governo e
dalla regione Piemonte l'11 aprile 2003;
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto

  1.  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta dal Ministero delle
infrastrutture e, in particolare:
- sotto l'aspetto tecnico-procedurale
   che  l'opera  costituisce  il  prolungamento, verso l'area sud del
comune  di  Torino,  della  Linea  1  della  metropolitana,  gia'  in
esercizio  nella  tratta Collegno-Porta Nuova ed in costruzione nella
successiva tratta Porta Nuova-Lingotto;
   che  il  progetto  individua  un  tracciato  lungo  circa  1,8 km,
interamente  in  galleria  unica a doppio binario, con partenza dalla
fine  del  manufatto  per  il franco di sicurezza dei treni al temine
della  stazione di Lingotto e con attestazione a Piazza Bengasi, dopo
un  percorso  in asse con via Nizza, e che inoltre il progetto stesso
prevede  il  posizionamento  di  un manufatto di bivio in prossimita'
della  predetta stazione di Lingotto, per consentire - in futuro - la
realizzazione  di  un  ramo  della  linea  diretto  verso la stazione
ferroviaria di Lingotto e verso piazzale Caio Mario;
   che  lungo la linea saranno realizzate le due stazioni «Italia 61»
e «Bendasi»;
   che  il  sistema  di trasporto da realizzare e' una «metropolitana
automatica  VAL  (Veicolo  Automatico Leggero)», caratterizzata - tra
l'altro  -  da  capacita'  di  trasporto  adeguata  alle  esigenze di
mobilita', flessibilita' di risposta alle variazioni della domanda di
frequenza,  facilita'  d'integrazione  nell'ambiente  urbano  per  le
contenute  dimensioni  delle  opere  civili,  sicurezza, economicita'
d'esercizio, assenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie;
   che i treni previsti per la metropolitana in esame sono costituiti
da  2  veicoli  VAL  208  bidirezionali,  su  gomma e della lunghezza
complessiva  di  oltre  52  m,  e  che  il parco rotabili previsto in
progetto e' di 14 treni, da destinare all'esercizio sull'intera linea
1 per assicurare la frequenza di 90", congruente con le previsioni di
traffico del progetto;
   che  lo  «Schema  d'indirizzo  dei  trasporti  pubblici in area di
Torino»  -  predisposto  il  30  aprile  1992 dal Consorzio Trasporti
Torinesi,  su  incarico  del  comune di Torino, ed allegato al «Piano
d'intervento»  trasmesso al Ministero dei trasporti nel giugno 1992 -
prevedeva   la  graduale  estensione  della  linea  1  verso  sud,  a
Nichelino, e verso ovest, a Rivoli, e che nel predetto «Piano» veniva
configurata  un'architettura  del  sistema  di  trasporto pubblico in
ambito  cittadino costituita - relativamente al sistema metropolitano
- dalle linee 1, Rivoli-Nichelino, e 4, Falchera-Mirafiori sud;
   che  il  prolungamento  verso sud della linea 1 era previsto anche
nel  successivo  «Aggiornamento  dello  schema d'indirizzo con i dati
della  ricerca  sulla  mobilita'  1991»  e  nel  «Piano  generale del
traffico urbano e mobilita' dell'area metropolitana torinese» (PGTU),
predisposto dal comune di Torino nel 1999;
   che  la realizzazione della linea 1 Rivoli-Nichelino e' congruente
con  le ipotesi contenute nello «schema di struttura» del vigente PRG
del comune sopra citato;
   che il 31 ottobre 2002 la regione Piemonte, la provincia di Torino
ed i comuni di Torino, Collegno, Rivoli e Rosta hanno sottoscritto un
Protocollo   d'intesa  per  il  prolungamento  della  Linea  1  della
metropolitana  sia  in  direzione  ovest  (dalla  diramazione  per il
deposito officina di Collegno verso Rivoli e Rosta), sia in direzione
sud  (da Lingotto verso Bengasi, con interconnessione con la stazione
ferroviaria di Lingotto), impegnandosi a coprire il 40% del costo dei
suddetti prolungamenti ed imputando l'onere di copertura del restante
60% a carico dello Stato, in analogia alle modalita' di contribuzione
individuate  dalla  legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  concernente
«interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;
   che  con  nota  9  febbraio 2005, n. 4043, il comune di Torino, in
qualita'   di   soggetto  aggiudicatore,  ha  trasmesso  il  progetto
preliminare dell'intervento all'allora Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  nonche' alle altre Amministrazioni interessate ed
agli Enti gestori delle interferenze;
   che,  ai  sensi dell'allora vigente art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002  (attuale art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006),
in data 9 febbraio 2005 il suddetto comune ha provveduto a pubblicare
sui  quotidiani  «La  Repubblica»  e «La Stampa» l'avvenuto avvio del
procedimento  ed  ha  provveduto  inoltre  a  depositare  il suddetto
progetto preliminare presso la regione Piemonte;
   che,  ai  sensi  della  legge  regionale  14 dicembre 1998, n. 40,
l'opera  -  che  non ricade, neppure parzialmente, in aree protette -
rientra tra i progetti di competenza comunale sottoposti alla fase di
verifica  e  che  il  comune  di  Torino, maggiormente interessato al
progetto  in  termini  di  estensione territoriale del tracciato, con
determinazione  dirigenziale  30  maggio  2005,  n.  324, ha espresso
parere   favorevole,   con  prescrizioni,  all'esclusione  dell'opera
medesima dalla procedura di VIA;
   che,  con delibera di Giunta 18 luglio 2005, n. 10-487, la regione
Piemonte  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine all'esclusione
dell'opera  in  argomento dalla suddetta procedura di VIA - a seguito
dello  screening  effettuato  di  concerto  con il comune di Torino -
nonche'   in   merito   alla   localizzazione,   subordinatamente  al
recepimento di prescrizioni;
   che,  con  note  23 dicembre 2004, n. 6970, e 10 febbraio 2005, n.
1653,  la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
del Piemonte - Torino e la Soprintendenza per i beni archeologici del
Piemonte  - Torino hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli, con
condizioni,    e    che,    con    nota   21   settembre   2006,   n.
DG/BAP/S02/34.19.04/17143,   la   Direzione   generale   per  i  beni
architettonici  e  paesaggistici  -  acquisiti  le  valutazioni delle
predette  Soprintendenze  ed il parere della Direzione generale per i
beni archeologici - ha comunicato di concordare con i pareri positivi
e con le prescrizioni delle Soprintendenze stesse;
   che,  con  nota  13  ottobre  2006,  n.  DG/BAP/34.19.04/18696, il
Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali - Direzione generale
per  i  beni  architettonici  ed  il  paesaggio  ha  formulato parere
positivo,  con  l'assoluto  rispetto  delle  prescrizioni individuate
dalle strutture sopra richiamate;
   che  con  nota  16  gennaio  2008,  n. R.U. 4034, il Ministero dei
trasporti  ha comunicato le proprie valutazioni in merito al progetto
e   che,   in   particolare,  ha  comunicato  di  ritenere  opportuno
l'inserimento  di  un'ulteriore  stazione  tra  le  due  previste dal
progetto,   considerate   eccessivamente  distanti,  ed  ha  rilevato
l'opportunita'  di  una piu' approfondita analisi dei costi, ritenuti
elevati soprattutto per quanto attiene le opere di sistema;
   che  il  Ministero  istruttore  ha fornito riscontro alle suddette
richieste,  prevedendo  una  raccomandazione  concernente l'eventuale
inserimento  della  terza  stazione  e rinviando la risoluzione della
problematica  dei  costi  al  momento  dell'elaborazione del progetto
definitivo,  quando sara' disponibile un'adeguata analisi per singoli
costi e quantita';
   che  il  Ministero  delle  infrastrutture  ha esposto, in apposito
allegato,   le   proprie  valutazioni  in  merito  alle  prescrizioni
richieste   dagli   Enti   istituzionali  e  proposto  -  oltre  alla
raccomandazione  di  cui sopra - le prescrizioni da formulare in sede
di  approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso
di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come
sopra avanzate;
- sotto l'aspetto attuativo
   che il soggetto aggiudicatore dell'opera e' il Comune di Torino;
   che  il predetto Comune ha affidato la realizzazione dell'opera in
questione  a  Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT), derivante dalla
fusione  di  Azienda  Torinese  Mobilita'  S.p.A.  (ATM)  con  SATTI,
societa'  di  cui  all'art.  2  della legge 15 dicembre 1990, n. 385,
totalmente  controllata  dal  Comune  di  Torino ed affidataria delle
attivita'  di  progettazione,  costruzione  e  gestione  della  linea
metropolitana in questione, giusta delibera del Consiglio comunale 14
dicembre 1998, n. 9809756/59;
   che  la  suddetta  GTT S.p.A. ha comunicato di poter consegnare al
Ministero infrastrutture il progetto definitivo dell'intervanto entro
il mese di maggio 2008;
   che la modalita' di aggiudicazione dell'opera e' l'appalto;
   che i tempi di realizzazione dell'opera sono previsti in 72 mesi -
di  cui  50  mesi per i lavori, il cui inizio e' previsto dal mese di
settembre  2009  - e che l'esercizio dell'intera tratta metropolitana
della linea 1 dovrebbe essere avviato dai primi mesi del 2014;
   che il CUP assegnato all'opera e' J34C03000000001;
- sotto l'aspetto finanziario
   che il costo del lotto in approvazione, al netto dell'IVA, ammonta
ad euro 193.551.722, articolati come segue:

                                                    (importi in euro)

====================================================================
               VOCI                                    IMPORTI
=====================================================================
                                              | PARZIALI |  TOTALI
=====================================================================
Opere civili ed impianti civili ed elettrici  |56.499.050|
---------------------------------------------------------------------
Opere di mitigazione ambientale               |   833.500|
---------------------------------------------------------------------
Espropri ed occupazioni                       | 1.850.000|
---------------------------------------------------------------------
Imprevisti, opere non contabilizzate,         |          |
progettaz., direz. lavori, collaudi,          |          |
comunicazione, spese generali, sicurezza      |12.812.622|
---------------------------------------------------------------------
    TOTALE PARZIALE                           |          | 71.995.172
---------------------------------------------------------------------
Impianti di sistema e materiale rotabile      |          |121.556.550
---------------------------------------------------------------------
    TOTALE GENERALE                           |          |193.551.722

che, per quanto riguarda le voci del suddetto quadro economico:
    nell'analisi  parametrica sono stati considerati i costi rilevati
in  sede di progetto esecutivo della tratta Collegno-Porta Nuova, ora
in  esercizio,  e  confermati  in  sede  di  progetto esecutivo della
successiva tratta Porta Nuova-Lingotto, attualmente in costruzione;
    che  i  costi delle opere di mitigazione ambientale sono compresi
negli  oneri di cantierizzazione, all'interno dei costi relativi alle
opere  civili,  mentre  i  costi derivanti da eventuali interventi di
bonifica  in  corrispondenza  o  in  adiacenza del sito ex Fiat Avio,
calcolati  secondo l'ipotesi maggiormente cautelativa, ammonterebbero
a circa 1,2 milioni di euro e sarebbero ampiamente coperti dalla voce
«imprevisti»;
    che  - considerato lo sviluppo interamente sotterraneo dell'opera
-  la  voce  «espropri  ed  occupazioni»  include  i  soli  costi per
occupazioni  temporanee,  determinate  dalla cantierizzazione e dalla
posa  della  strumentazione  di  monitoraggio  ed il cui onere non ha
subito variazioni;
   che  il  suddetto  costo di euro 193.551.722 - imputato secondo le
percentuali esposte in precedenza - e' finanziato come segue:

                                                    (importi in euro)
=====================================================================
                      FINANZIATORE                       |  IMPORTO
=====================================================================
Stato:                                                   |
---------------------------------------------------------------------
- art. 2, c. 255, legge n. 244/2007 10.000.000 - art. 2, |
c. 257, legge n. 244/2007 106.131.033                    |116.131.033
---------------------------------------------------------------------
Regione Piemonte (fondi FAS - delibera G.R. 21 gennaio   |
2008, n. 26-8059)                                        | 30.000.000
---------------------------------------------------------------------
Comune di Torino (delibera G.C. 18 gennaio 2008, n.      |
269/22)                                                  | 40.000.000
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Concessionario GTT (delibera C.d.A. 21 gennaio 2008, n.  |
8)                                                       |  7.420.689
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    TOTALE                                               |193.551.722

che,  nell'ambito dell'analisi costi-benefici, l'indice di efficienza
economica  del  progetto,  di poco inferiore all'unita' (90%), indica
non  solo  che  il  progetto medesimo in termini di benefici ripaga i
costi,  ma anche che i primi sono quasi il doppio dei secondi; mentre
la    valutazione    dell'impatto    economico    ed    occupazionale
dell'investimento  indica,  tra  l'altro, un impatto occupazionale di
circa 1.860 addetti;
   che  l'Unita'  tecnica-finanza di progetto ha evidenziato, «in via
preliminare»,   la  congruita'  del  contributo  statale,  proponendo
peraltro un'assegnazione programmatica delle risorse in modo da poter
effettuare  un'ulteriore  verifica sui dati economici dell'intervento
all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva;
  2.  delle  valutazioni emerse nel corso della riunione preparatoria
all'odierna seduta, tenutasi il 22 gennaio 2008, ed in particolare:
   che  -  a  fronte  della  richiesta  del  Ministero  istruttore di
concessione  di  contributi di pari entita' a valere sulle risorse ex
art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 per gli anni 2009 e 2010 -
l'assegnazione effettiva delle risorse stesse e' disposta per importi
differenziati,  al  fine  dell'ottimale  utilizzo  degli stanziamenti
disponibili;
   che   la   suddetta   assegnazione   e',   al   momento,  disposta
programmaticamente   e   sara'  trasformata  in  definitiva  all'atto
dell'approvazione del progetto definitivo;
   che  -  in  coerenza  con  i  principi affermati nella delibera n.
14/2007  - e' emersa l'opportunita' di individuare il termine massimo
di   presentazione,   a  questo  Comitato,  del  progetto  definitivo
dell'opera  e che si e' convenuto di proporre la data del 31 dicembre
2008;
                              Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare
  1.1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  165  del  decreto
legislativo  n.  163/2006.  e  successive modifiche e integrazioni, e
dell'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n.  327,  e successive modifiche e integrazioni, e' approvato,
con le prescrizioni e la raccomandazione proposte dal Ministero delle
infrastrutture,  anche ai fini dell'attestazione della compatibilita'
ambientale  e  dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
per  le  aree interessate, il progetto preliminare del «prolungamento
della   linea   1   della   metropolitana   di   Torino  -  tratta  4
Lingotto-Bengasi» illustrato nella «presa d'atto».
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2  Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo
n. 163/2006, l'importo di euro 193.551.722, pari al costo complessivo
dell'opera   come   specificato   nella   succitata  «presa  d'atto»,
costituisce  il  «limite di spesa» del progetto preliminare di cui al
punto 1.1.
  1.3  Le  prescrizioni  di  cui  al  punto  1.1,  cui e' subordinata
l'approvazione  del  progetto in esame, sono riportate nella parte 1ª
dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
  La  raccomandazione di cui al punto 1.1 e' riportata nella parte 2ª
del  medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di
non poter dar seguito a detta raccomandazione, fornira', al riguardo,
puntuale  motivazione  in  modo  da  consentire  al  Ministero  delle
infrastrutture  di  esprimere  la propria valutazione e di proporre a
questo Comitato, se del caso, misure alternative.
2. Assegnazione contributi
  2.1 Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 - e ad
integrazione  delle  risorse  stanziate dall'art. 2, comma 255, della
legge  n. 244/2007 - sono assegnati, in via programmatica, i seguenti
contributi:
   euro  4.954.343  per  15  anni,  a  valere  sulle  risorse  recate
dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2009;
   euro  4.954.436  per  15  anni,  a  valere  sulle  risorse  recate
dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010.
  2.2   I   suddetti   contributi  sono  suscettibili  di  sviluppare
rispettivamente,  al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi
e  prestiti,  un  volume  d'investimenti  di  euro 53.065.017 ed euro
53.066.016  e  sono  stati  quantificati  includendo,  nel  costo  di
realizzazione  degli  investimenti,  anche  gli  oneri  derivanti  da
eventuali finanziamenti necessari.
  2.3  L'assegnazione  definitiva dei contributi di cui al precedente
punto  2.1,  che  costituiscono  la  misura  massima di contribuzione
statale all'intervento in esame, avverra' in sede di approvazione del
progetto  definitivo  e  sara'  disposta  nell'entita' che risultera'
congrua in seguito alle valutazioni ed ai pareri di cui appresso.
  Il succitato progetto definitivo dovra' essere corredato:
   da  un'approfondita  e  motivata analisi dei costi, in particolare
per le opere di sistema,
   dalla  versione  analitica  del  piano  economico-finanziario,  da
sottoporre alla valutazione dell'Unita' tecnica-finanza di progetto,
   dal  parere  favorevole  della  Commissione  di  cui alla legge 29
dicembre  1969,  n.  1042,  come integrata ai sensi dell'art. 5 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211.
  Il  richiamato  progetto dovra' essere trasmesso al Ministero delle
infrastrutture   in  tempo  utile  affinche'  detto  Ministero  possa
sottoporlo  all'esame  di  questo  Comitato  entro  il termine del 31
dicembre   2008.  Questo  Comitato  stesso  si  riserva  di  valutare
l'adozione  di  adeguate  iniziative  in caso di mancato rispetto del
suddetto termine.
3. Disposizioni finali
  3.1  Il  Ministero  delle infrastrutture provvedera' ad assicurare,
per   conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei  documenti
componenti   il   progetto  preliminare  approvato  con  la  presente
delibera.
  3.2   Il   suddetto   Ministero,  in  sede  di  approvazione  della
progettazione  definitiva,  provvedera' alla verifica di ottemperanza
alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.
  3.3  Il richiamato Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo  -  tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei
confronti    degli    eventuali    subcontraenti   e   subaffidatari,
indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, e forme di monitoraggio
durante la realizzazione dei lavori.
  3.5  Il  CUP  assegnato  al  progetto  in argomento, ai sensi della
delibera  29  settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante il progetto stesso.
   Roma, 31 gennaio 2008
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
   Economia e finanze, foglio n. 353