IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto de1 Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17 settembre 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Haupprufung im Studiengang Elektrotecnik und Informatiostechnik» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 20 aprile 2004; Considerato che la professione di ingegnere nel Lander della Baviera e' regolamentata e che il titolo accademico-professionale e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione; Preso atto che ha documentato esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Preso atto che l'istante ha fatto richiesta di riconoscimento per la sezione A per i settori: dell'informazione e industriale; Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente, per quanto riguarda il settore dell'informazione, non ha corrispondenza alcuna con quella richiesta in Italia all'ingegnere iscritto nella sezione A, settore dell'informazione, essendo le lacune tali da non poter essere colmate con l'applicazione di misure compensative; Ritenuto altresi' che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri in quanto la conoscenza copre solo il ristretto ambito della elettrotecnica e che quindi e' necessario applicare misure compensative per colmare le lacune emerse, consistenti in una prova attitudinale nelle seguenti materie: (scritte) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) impianti termoidraulici; (orali): 4) impianti chimici, 5) impianti industriali, 6) tecnologia meccanica, 7) deontologia e ordinamento professionale; l'istante potra' scegliere tra il superamento delle prove sopra riportate oppure in un tirocinio per un periodo di tre anni; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17 settembre 1979, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia; La domanda per il settore dell'informazione e' rigettata.