IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8  della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  il decreto de1 Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17
settembre  1979,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  16  del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del  titolo  professionale  di «Ingegnere», conseguito in Germania ai
fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della  professione  di
«Ingegnere»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom     Haupprufung     im    Studiengang    Elektrotecnik    und
Informatiostechnik»  conseguito  presso  la  «Technische  Universitat
Munchen» in data 20 aprile 2004;
  Considerato  che  la  professione  di  ingegnere  nel  Lander della
Baviera  e' regolamentata e che il titolo accademico-professionale e'
condizione   necessaria   e   sufficiente   per   l'esercizio   della
professione;
  Preso atto che ha documentato esperienza professionale;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 24 ottobre 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Preso  atto  che l'istante ha fatto richiesta di riconoscimento per
la sezione A per i settori: dell'informazione e industriale;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente, per quanto riguarda il settore dell'informazione, non ha
corrispondenza  alcuna  con  quella richiesta in Italia all'ingegnere
iscritto  nella  sezione  A,  settore  dell'informazione,  essendo le
lacune  tali da non poter essere colmate con l'applicazione di misure
compensative;
  Ritenuto  altresi' che la formazione accademica e professionale del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore   industriale,   dell'albo   degli  ingegneri  in  quanto  la
conoscenza  copre solo il ristretto ambito della elettrotecnica e che
quindi  e'  necessario  applicare  misure compensative per colmare le
lacune  emerse,  consistenti in una prova attitudinale nelle seguenti
materie:  (scritte)  1)  costruzioni  di  macchine,  2)  energetica e
macchine  a  fluido, 3) impianti termoidraulici; (orali): 4) impianti
chimici,   5)  impianti  industriali,  6)  tecnologia  meccanica,  7)
deontologia  e  ordinamento professionale; l'istante potra' scegliere
tra il superamento delle prove sopra riportate oppure in un tirocinio
per un periodo di tre anni;
  Visto  l'art.  22  n.  1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  Al  sig. Lerchegger Daniel, nato a Bressanone il 17 settembre 1979,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa,   quale   titolo   valido   per  l'accesso  all'albo  degli
«ingegneri»  -  sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della
professione in Italia;
  La domanda per il settore dell'informazione e' rigettata.