IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/  36/CE  del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Kuhn Hermann Gerhard, nato a Stuttgart-Bad
Cannstatt  (Germania) il 2 giugno 1963, cittadino tedesco, diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di «inginieur», conseguito
in  Germania  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della
professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom Inginieur (Dipl.Ing.) Verfahrenstechnik» conseguito presso la
«Universitat Stuttgart» in data 8 marzo 1991;
  Viste  le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle
sedute del 18 luglio 2008 e del 24 ottobre 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella Conferenza sopra citata;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  industriale,  dell'albo  degli  ingegneri e che pertanto sia
necessaria l'applicazione di misure compensative;
  Visto  l'art.  22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Al  sig.  Kuhn  Hermann  Gerhard,  nato  a  Stuttgart-Bad Cannstatt
(Germania)  il  2  giugno 1963, cittadino tedesco, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa, quale titolo valido per
l'accesso  all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e
per l'esercizio della professione in Italia.