IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo  periodo,  i  trattamenti  concessi ai sensi dell'art. 1, comma
1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati,
con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, qualora i
piani  di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
almeno  del  10  per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto  il  sopraindicato  comma  522  della  legge n. 244 del 2007,
concernente  le  riduzioni  della  misura dei trattamenti nei casi di
proroga;
  Visto  il  decreto  n.  43297,  del 9 aprile 2008, del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  2,  comma  521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a
diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   1  del  predetto  decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e, in particolare, l'art. 1,
con  il  quale  le  sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate
alla  regione  Lazio  dall'arti.  1 del citato decreto n. 43297 del 9
aprile  2008,  vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive
delle  risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi
del  settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di
oggettive   esigenze   derivanti   da   crisi,   riorganizzazioni   e
ristrutturazioni;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'Assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'Addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  Assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato
lavoro,  pari opportunita' e politiche giovanili, in data 20 febbraio
2008,  tra  la  regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
richiesta  dei  benefici  della  C.I.G.S.,  in  deroga, per un numero
massimo  di  8  (otto)  lavoratori  dipendenti  della  SEAM S.p.A. in
liquidazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, e
preso  atto  del  parere  favorevole espresso in merito dalla regione
Lazio;
  Considerato  il decreto del direttore regionale n. 48 del 20 giugno
2008,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  prima concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa, per il periodo dal 12 novembre 2007 al 31 dicembre
2007,  a  favore  di  un  numero  massimo di 2 (due) lavoratori della
predetta  Societa',  in  forza  all'unita'  aziendale  di  Roma,  via
Tuscolana n. 1341;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su
modello “CIGS/SOLID-1), pervenuta in data 9 aprile 2008, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, in favore di un numero
massimo  di 8 (otto) lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, senza
rotazione,  occupati  presso  l'unita' aziendale ubicata in Roma, via
Tuscolana  n.  1341,  con richiesta di pagamento diretto del predetto
trattamento da parte dell'Ente previdenziale;
  Vista  la  documentazione  prodotta  dalla Societa' ad integrazione
della predetta istanza e acquisita in data 17 giugno 2008;
  Considerata  la  documentazione pervenuta in data 10 ottobre 2008 -
richiesta  da  questa  Direzione  regionale  del lavoro a seguito dei
rilievi  formulati  per  il  mancato  rispetto dei limiti imposti dal
secondo periodo dell'art. 2, comma 521, della citata legge 244/2007 -
comprensiva,  in particolare, della copia della sentenza dichiarativa
del  fallimento  della SEAM S.p.A. in liquidazione, emessa in data 21
luglio 2008 dal Tribunale di Milano;
  Vista  la  nota della regione Lazio del 10 ottobre 2008, protocollo
numero 117276;
  Tenuto  conto  della  nota del Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  Direzione  generale  degli ammortizzatori
sociali  e  degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, protocollo
n. 14/0015856 del 25 novembre 2008;
  Verificato   il  rispetto,  alla  luce  della  richiamata  nota  n.
14/0015856  del  25  novembre  2008,  del  citato  art. 2, comma 521,
secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla Societa' istante, e
in   particolare  l'elenco  dettagliato  dei  5  (cinque)  lavoratori
interessati dalle sospensioni, acquisito in data 19 dicembre 2008;
  Considerato  che  la  SEAM  S.p.A. in liquidazione in fallimento e'
stata  sottoposta  alle  verifiche  di  rito  e  che  dalla relazione
ispettiva -   pervenuta  in  data  22  maggio  2008  dalla  Direzione
provinciale del lavoro di Roma - non sono emersi motivi ostativi alla
concessione  del  primo  trattamento  di  integrazione  salariale  in
deroga;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  il  trattamento di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Ai  sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre
2007,   n.   244,  e'  concessa  la  prima  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in deroga alla normativa
vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data  20  febbraio 2008, in favore del personale della SEAM S.p.A. in
liquidazione  in  fallimento,  con sede legale in Bergamo, via Angelo
May  n. 14/D, in forza presso l'unita' aziendale ubicata in Roma, via
Tuscolana  n.  1341,  per  un  numero  massimo  mensile di 5 (cinque)
lavoratori,  sospesi  a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal
1°  gennaio  2008 al 30 giugno 2008, elencati nella tabella allegata,
che  costituisce  parte  integrante  del  presente provvedimento, con
pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  da  parte  dell'Ente
previdenziale.