IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
                         DEL 22 OTTOBRE 2008
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma  1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato lo
stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito
dalle  eccezionali  avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22
ottobre 2008;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
33711 del 31 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262
dell'8  novembre  2008,  con  la  quale  il  Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il
superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  atmosferici
predetti;
  Considerato  che  e' compito specifico del Commissario delegato, ai
sensi  dell'art.  1, comma 2, della predetta Ordinanza, l'adozione di
tutte  le  iniziative  necessarie al superamento dell'emergenza e tra
queste  assume assoluto rilievo e priorita' l'aiuto alle famiglie del
comune   di   Capoterra   direttamente  colpite  dall'alluvione,  per
consentire  alle  stesse  il  rapido rientro nelle unita' immobiliari
danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
  Atteso  che  la  Giunta regionale con propria deliberazione n. 61/1
del  6  novembre  2008  (Legge  regionale  29  ottobre  2008  n.  15.
Interventi  urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto
idrogeologico  del  mese  di  ottobre 2008. Individuazione dei comuni
danneggiati  contributi  ai  privati)  ha  previsto,  tra l'altro, la
concessione  e  l'erogazione  di  contributi  ai  privati per i danni
subiti   per   il   danneggiamento  o  la  perdita  dei  beni  mobili
indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della
legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15);
  Considerato  che  per  la  concessione  e l'erogazione dei predetti
contributi   la   Giunta   regionale   ha  stabilito  regole  fondate
sull'autocertificazione  dei  danni,  attraverso  uno  schema tipo di
dichiarazione da sottoscriversi ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  novembre  2000,  n.  445,  e sulla
determinazione   forfetaria   dell'importo   da   corrispondere  alle
famiglie,  suddiviso  in quattro fasce di rimborso, in relazione alla
intensita' dell'effetto dell'alluvione sugli immobili;
  Considerato  che per gli abitanti del comune di Capoterra la Giunta
regionale  ha  stabilito  con  la  medesima deliberazione di ritenere
validi   i   moduli  sottoscritti  sulla  base  di  uno  schema  tipo
predisposto  dal  Servizio  protezione  civile  e  antincendio  della
Regione  prima  della  deliberazione  stessa,  affidando  allo stesso
Servizio  il  compito  di provvedere immediatamente a classificare il
contenuto  dei  predetti moduli secondo le fasce di rimborso previste
dalla stessa deliberazione;
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  come  previsto  dal punto 3 della
citata  deliberazione  n.  61/1  del  6  novembre  2008  della Giunta
regionale  («Il  Presidente della Regione, in qualita' di Commissario
delegato,  provvede  con  propria ordinanza, sulla base degli elenchi
dei  beneficiari forniti dal Servizio protezione civile e antincendio
a  disporre  la  concessione  e l'erogazione dei contributi con uno o
piu'  provvedimenti  cumulativi  per  le  famiglie colpite di ciascun
comune»)  alla  concessione alle famiglie del Comune di Capoterra dei
contributi a fondo perduto per i danni subiti per il danneggiamento o
la  perdita  dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art.
1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15);
  Visto  l'elenco,  predisposto  dal  Servizio  protezione  civile  e
antincendio   della   Regione,   recante  l'indicazione  dei  privati
residenti  nel  comune  di  Capoterra,  aventi titolo al contributo a
fondo  perduto  per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita
dei beni mobili indispensabili e delle autovetture previsto dall'art.
1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15;
  Considerato  che  gli aventi titolo sono stati suddivisi in 8 fasce
di  rimborso, 4 per la prima casa e 4 per la seconda casa, sulla base
della  classificazione  del  contenuto delle autocertificazioni dagli
stessi   sottoscritte   operata  dal  Servizio  protezione  civile  e
antincendio.

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.  Per  le  motivazioni  di  cui in premessa e' approvata, al fine
della   concessione   dei  contributi  per  i  danni  subiti  per  il
danneggiamento  o  la  perdita dei beni mobili indispensabili e delle
autovetture  (art.  1,  comma  5, lettera b) della legge regionale 29
ottobre 2008, n. 15), la classificazione delle domande presentate dai
cittadini   del  comune  di  Capoterra  nelle  8  fasce  di  rimborso
forfetario  -  4  per la prima casa e 4 per la seconda casa - operata
dal  Servizio  protezione civile e antincendio della Regione ai sensi
della  deliberazione  n.  61/1  del  6  novembre  2008  della  Giunta
regionale.
  2.  E' conseguentemente disposta la concessione e l'erogazione agli
aventi titolo residenti nel comune di Capoterra, compresi nell'elenco
dei  beneficiari forniti dal Servizio protezione civile e antincendio
(allegato 1), dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento
o  la  perdita  dei  beni  mobili  indispensabili e delle autovetture
nell'importo per ciascuno di essi indicato nell'elenco stesso.
  3.  Al  pagamento  provvede  il  Direttore  del Servizio protezione
civile  e  antincendio  della  Regione,  con  propria  determinazione
cumulativa per tutti i beneficiari adottata successivamente e in pari
data alla presente Ordinanza.
  4.  La Ragioneria generale della Regione provvede a sua volta entro
le  successive  24  ore  all'emissione  di  un  mandato  di pagamento
collettivo  intestato alle famiglie residenti nel comune di Capoterra
e   reso  disponibile  presso  l'istituto  bancario  della  tesoreria
regionale con sede nel comune stesso.
  6.  Il  Servizio  protezione  civile e antincendio, avvalendosi del
personale  del  Corpo  Forestale e di Vigilanza Ambientale e di altro
personale  tecnico  della Regione, provvede ai necessari sopralluoghi
preventivi  per un campione pari almeno al 15% dei contributi al fine
di  accertare  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese in sede di
domanda.
  7.  I  beneficiari  sono tenuti a presentare al Servizio protezione
civile  e  antincendio  della  Regione (via Biasi, 7 - 09031 Cagliari
Tel.  070/6064864  Fax  070/6064865), entro 30 giorni dalla quietanza
del  contributo, apposita dichiarazione in merito alla sussistenza di
eventuali  rimborsi  assicurativi  per  i  beni  mobili danneggiati o
distrutti.   In   caso  positivo  il  contributo  coprira'  l'importo
eccedente   il   rimborso   della  compagnia  di  assicurazione  sino
all'importo  del  contributo  concesso.  L'eccedenza  del  contributo
erogato  dovra'  essere  in tal caso restituita alla Regione mediante
versamento    sul    conto   corrente   della   Tesoreria   regionale
IT/74/J03002/04810/000010951778.
  8.  Eventuali  osservazioni  in  merito  all'importo del contributo
determinato  con la presente Ordinanza dovranno pervenire al Servizio
protezione  civile  e antincendio della Regione entro 20 giorni dalla
pubblicazione  della  presente  Ordinanza  sul  sito  Internet  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24  febbraio  1992,  n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna, parte II.
   Cagliari, 10 novembre 2008
                                     Il Commissario governativo: Soru