IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  In   data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 90, comma 1, del citato Codice
il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato e' consentito
nei  soli  casi  previsti  da  apposita autorizzazione rilasciata dal
Garante  sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine,
il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici
del  22  febbraio  2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2007, n. 65, efficace sino al 31 dicembre 2008;
  Considerato   che   ai   sensi   dell'art.   90   del  Codice  tale
autorizzazione,  in  sostituzione  delle  prescrizioni  impartite  in
materia  di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005, e'
risultata  uno  strumento  idoneo  per  prescrivere misure uniformi a
garanzia  degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di
singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari
del trattamento;
  Ritenuta  la  necessita'  di  differire  il  rilascio  di una nuova
autorizzazione  sostitutiva  di  quella  sopra menzionata, al fine di
completare  il  processo  di  armonizzazione  e  consolidamento delle
prescrizioni   gia'   impartite  anche  in  relazione  allo  sviluppo
scientifico,  tenendo  conto  dell'esperienza  maturata nella fase di
prima  applicazione  della  medesima  e  anche  al  fine di tenere in
considerazione  eventuali  indicazioni e suggerimenti prospettati nel
settore interessato;
  Ritenuta  la  necessita'  di differire l'efficacia della menzionata
autorizzazione generale per il congruo periodo di un anno, sino al 31
dicembre   2009,   per   permettere   nel  frattempo,  alle  medesime
condizioni,  la  prosecuzione  dei trattamenti di dati personali gia'
autorizzati;
  Ritenuto,  all'esito  dell'esperienza applicativa emersa in recenti
casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione
di  cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di un
diritto  in  sede  giudiziaria  (punto  «2) Ambito di applicazione» e
punto  «3)  Finalita' del trattamento») devono intendersi riferite al
difensore, ai suoi collaboratori, alla parte e a ogni altro soggetto;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Delibera

di  differire  di  un  anno,  sino  al  31 dicembre 2009, l'efficacia
dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22
febbraio  2007  ai  sensi  dell'art.  90 del Codice, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2007, n. 65.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 2008
                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

                 Il segretario generale: Buttarelli