L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12
novembre 2008;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista   la   legge   31   luglio  1997,  n.  249,  sull'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante:
«Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in
particolare,  l'art. 72 concernente la «qualita' del servizio», oltre
agli articoli 70, 83, 98;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206, recante:
«Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);
  Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24  luglio 2003,
recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di
qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.
1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 21 agosto 2003;
  Vista  la  propria  delibera  n.  131/06/CSP  del  12  luglio 2006,
recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte
dei  servizi  di  accesso  a  internet  da postazione fissa, ai sensi
dell'art.  1,  comma  6,  lettera b), numero 2, della legge 31 luglio
1997,  n.  249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 27 luglio 2006, n. 173;
  Vista la norma ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 di ottobre 2005 concernente
«User  related  QoS  parameter  definitions and measurements; Part 4:
Internet access»;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Autorita' approvato con la delibera n. 316/02/CONS
del  9  ottobre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 5
novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;
  Considerato  che  ai sensi della delibera n. 131/06/CSP, art. 5, e'
stato  costituito un tavolo tecnico in data 7 novembre 2006 per poter
effettuare i necessari approfondimenti al fine di:
   definire  i  punti  e  le  modalita'  di  misura  degli indicatori
relativi allo scenario della chiamata;
   aggiornare  la  tabella delle prestazioni fornite con l'offerta di
base;
   dare  risposta  alle  richieste  avanzate  dalle  associazioni dei
consumatori  relativamente  alla  possibilita' per l'utente finale di
verificare  la  banda  minima  a  sua disposizione per il servizio di
accesso a Internet;
  Considerato  che  il tavolo tecnico suddetto ha pertanto sviluppato
una proposta, in attuazione del medesimo art. 5, per:
   integrare le modalita' di misurazione di alcuni tra gli indicatori
di  cui alla delibera n. 131/06/CSP, e specificamente, gli indicatori
relativi  agli  allegati  6,  7,  8  e  9 (si tratta in sintesi degli
indicatori  dello  scenario della chiamata relativi rispettivamente a
«indisponibilita'  del servizio di accesso in dial-up», «velocita' di
trasmissione  dati»;  «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» e
«ritardo  di  trasmissione  dati  in  una singola direzione») ed alle
informazioni contenute nell'allegato 10;
   individuare  un  soggetto  indipendente  cui affidare l'esecuzione
delle misure;
   definire  le  modalita'  per  eseguire  misure  certificate  a uso
dell'utente  finale per controllare la banda minima ed individuare un
software  comune  gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti
per  verificare  la  qualita'  del  proprio  accesso  a  Internet  da
postazione fissa;
  Considerato  che  alle attivita' del tavolo tecnico hanno aderito e
partecipato  Associazioni  dei  consumatori  di  cui all'art. 137 del
«Codice  del consumo», e in particolare Adiconsum e Lega Consumatori,
le  societa'  AIIP,  Mix,  BT  Italia, Eutelia, Fastweb, Anti Digital
Divide,  Namex,  Tele2,  Telecom  Italia,  Teleunit,  TILAB, Tiscali,
Vodafone  Omnitel,  Voipex,  Welcome  Italia, Wind Telecomunicazioni,
nonche'  l'Istituto  Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell'Informazione  (nel seguito Istituto Superiore) dell'ex Ministero
delle  comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni ed hanno collaborato
i  professori  Marco  Listanti  e  Andrea  Baiocchi  del Dipartimento
Infocom dell'Universita' di Roma «La Sapienza»;
  Considerato che nell'ambito del suddetto tavolo e' stato costituito
un    sottogruppo,    coordinato    dall'Istituto   Superiore   delle
Comunicazioni  e delle Tecnologie dell'Informazione dell'ex Ministero
delle  comunicazioni,  e  che  tale  sottogruppo,  sulla  base  dello
scenario  di  riferimento  delineato  in  sede  di tavolo tecnico, ha
approfondito  le  modalita'  di  misura  ed ha redatto un dettagliato
rapporto finale;
  Considerato  che, anche sulla base del suddetto rapporto finale, il
tavolo tecnico ha formulato le seguenti osservazioni e proposte:
   a) il sistema di misura per gli indicatori di cui agli allegati 7,
8  e  9 (relativi rispettivamente a «velocita' di trasmissione dati»;
«tasso   di   insuccesso  nella  trasmissione  dati»  e  «ritardo  di
trasmissione  dati  in  una  singola  direzione»)  della  delibera n.
131/06/CSP  e'  basato  su  un'architettura costituita da server e da
client,  in  cui  i primi, posizionati in punti significativi ai fini
dell'interconnessione  tra  le  reti, hanno la funzione di rispondere
alle   richieste   di  comunicazione  avanzate  dai  sistemi  client,
dislocati sul territorio nazionale;
   b)  in  ragione  della  descritta  funzione dei server, i medesimi
dovrebbero  essere posizionati presso i NAP (Neutral Access Point) e,
in  particolare  almeno  inizialmente  presso  il  NAMEX  e  il  MIX,
rispettivamente  di Roma e Milano, mentre i sistemi client dovrebbero
essere  posizionati  sul  territorio  al fine di misurare la qualita'
nella specifica area in cui sono posizionati;
   c)  gli operatori hanno ritenuto necessario introdurre un «periodo
iniziale  di avvio dell'intero approccio proposto» (sistemi di misura
e  procedure connesse) avente durata non inferiore ad un anno e hanno
concordato che tale periodo iniziale possa partire dopo non meno di 4
mesi  dall'avvenuta  entrata in vigore della delibera e dall'avvenuta
certificazione,  a  cura dell'Istituto Superiore, che gli strumenti e
la  metodologia  di  misura  siano  conformi  alla  delibera  e  alla
normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-2110);
   d)  il  sottogruppo ha proposto di suddividere il periodo iniziale
di  avvio  da  un  punto di vista di localizzazione dei client in due
fasi:
    in  una  prima  fase, della durata di 4 mesi, i client dovrebbero
essere posizionati in poche sedi significative, ossia in 3 o 4 citta'
scelte in regioni diverse di medie dimensioni, quali Veneto, Toscana,
Puglia, Sardegna;
    in   una   seconda   fase,   il   numero   di   client   dovrebbe
progressivamente  aumentare,  al  fine  di  assicurare,  a regime, il
perseguimento dell'obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno
un punto per ciascuna regione, e dell'obiettivo massimo di effettuare
le misure in almeno un punto per ciascuna provincia;
   e)  dovrebbe essere introdotto un ulteriore indicatore di qualita'
denominato  «tasso  di perdita dei pacchetti», che potrebbe in futuro
sostituire l'indicatore «tasso di insuccesso nella trasmissione dati»
a seguito dell'analisi dei risultati delle prime misure;
   f)  l'analisi  svolta  ha  evidenziato  che  vi  sono  due modelli
concettuali  di  misura, che si differenziano in base al fatto che il
controllo  sull'esecuzione delle misure risieda nei server ovvero nei
client  (il primo modello e' denominato sistema «server oriented»; il
secondo sistema e' denominato «client oriented»);
   g)  la  gestione del sistema «server oriented» ha come conseguenza
diretta la pianificazione e l'effettuazione delle misure svolte con i
sistemi client afferenti a tale sistema;
   h)  e'  stato  proposto  di  utilizzare  un  solo  modello «server
oriented» che puo' convivere con eventuali sistemi «client oriented»;
   i)  il server del sistema «client oriented» deve essere definito a
seguito  di procedimento condotto dall'Istituto Superiore, in cui gli
operatori  provvedono  a definire le caratteristiche di funzionamento
di tale server.
  Ritenuto  che  tra  i due sistemi risulta opportuno prevedere, come
sistema obbligatorio di base, il «sistema server oriented», in quanto
solo  quest'ultimo  consente:  di  ottimizzare  l'uso  delle  risorse
associate  al  lato  server; di evitare quelle congestioni del server
che  possono, per contro, verificarsi nel sistema client oriented (in
particolare, in assenza di una puntuale pianificazione delle misure);
di  ottenere,  quindi,  risultati piu' rappresentativi dell'effettiva
prestazione   della  rete  d'accesso,  senza  peraltro  escludere  la
possibilita'  per gli operatori di utilizzare sistemi client oriented
successivamente alla loro certificazione;
  Ritenuto pertanto che, in accoglimento delle proposte formulate dal
tavolo  tecnico,  il  modello  di misura principale da adottare e' il
sistema  server  oriented, e che tuttavia, in alternativa, il singolo
operatore  possa  scegliere di utilizzare un sistema client oriented,
solo dopo che sono stati effettuati i seguenti passi:
   i)  la  definizione  da  parte  degli  operatori interessati di un
server comune da utilizzare per i sistemi client oriented;
   ii)  l'effettiva  disponibilita' presso i NAP di tale tipologia di
server, che e' quindi gestito dal soggetto indipendente;
   iii)  la  certificazione  dei  singoli  sistemi  client  oriented,
utilizzanti  come  server,  quello  comunemente  definito, rispetto a
quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa
ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);
  Ritenuto  inoltre  che,  per  gli  operatori che utilizzano sistemi
client oriented permangono gli stessi obblighi vigenti per coloro che
utilizzano  sistemi  server oriented ed in particolare sono tenuti al
rispetto  delle tempistiche per lo svolgimento delle misure anche nel
periodo iniziale;
  Ritenuto di disciplinare il posizionamento dei server, dei client e
l'organizzazione  della  effettuazione  delle misure sulla base delle
considerazioni e secondo i criteri che seguono:
Posizionamento dei server.
  I  punti  fisici  in  cui  collocare i server del sistema di misura
debbono  essere  tali  da:  1)  permettere  il  raggiungimento  di un
sufficiente  livello di significativita', per l'utente, della misura;
2)  permettere  la misura della qualita' dell'accesso ad Internet; 3)
garantire  la  neutralita'  rispetto ai diversi operatori di accesso.
Tali  misure  sono  giustificate  in  ragione del fatto che i Neutral
Access  Point  (NAP)  rappresentano  punti di interconnessione in cui
confluisce   un   significativo  traffico  Internet;  che  le  misure
effettuate   presso   i  NAP  sono  significative  delle  prestazioni
realmente osservate dai clienti. In particolare, infatti, laddove gli
operatori    hanno    individuato   la   necessita'   di   utilizzare
interconnessioni  dirette  tra  di loro tramite fasci di scambio dati
dedicati e' presumibile che si abbiano prestazioni migliori di quelle
raggiunte con la connessione tramite i NAP;
  Si  e'  registrata la disponibilita' dei NAP NAMEX di Roma e MIX di
Milano  a  permettere la collocazione di server di misura presso tali
strutture,  come  risulta  dai verbali delle riunioni rispettivamente
del 19 dicembre 2006 e 14 febbraio 2007.
  Infine,  il  posizionamento  dei  server  di  misura  presso  i NAP
nazionali  costituisce  una  prima  soluzione  con caratteristiche di
economicita' e garanzia di comparabilita' dei risultati.
Posizionamento dei client.
  La scelta dei punti fisici in cui collocare i client del sistema di
misura,  nonche'  la  scelta  del  loro  numero  deve  essere tale da
contemperare  le  opposte  esigenze  di  avere,  da  un lato, un'area
corrispondente  ad un singolo client di dimensioni non troppo grandi,
in  modo  che  le  misure  effettuate  con  un  singolo  client siano
rappresentative  delle  prestazioni  effettivamente  percepite  dalle
utenze  ricadenti  nella  specifica area geografica e, dall'altro, di
far si' che l'area sottesa ad un singolo client non sia di dimensioni
eccessivamente  ridotte,  cio' che rileva al fine di circoscrivere il
numero di punti di misura necessari, con conseguente contenimento dei
costi delle misure.
  Al  fine  di mettere a punto il sistema di misurazione, e' ritenuto
necessario  prevedere  un periodo iniziale di sviluppo del sistema di
misurazione da suddividere in due fasi:
   la  prima fase, della durata di 4 mesi, nella quale le misure sono
effettuate  in  3  o  4  citta'  scelte  in  regioni diverse di media
dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;
   la seconda fase, della durata di un anno, nella quale il numero di
client dovrebbe progressivamente aumentare, assicurando, a regime, il
perseguimento dell'obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno
un punto per ciascuna regione.
  E'  necessario  altresi' verificare con lo svolgimento delle misure
che  le  stesse  siano  corrispondenti  alla  qualita' effettivamente
offerta   nella   zona   di  interesse,  nonche'  prevedere,  qualora
necessario  ai  fini  della significativita' della misura, un maggior
numero  di  punti di misura, in particolare laddove potrebbero essere
presenti  differenze  significative  all'interno  della  stessa zona,
quali potrebbero ad esempio verificarsi nelle grandi citta'.
Organizzazione delle misure.
Distribuzione temporale.
  La   distribuzione   temporale   delle   misure   ha  lo  scopo  di
rappresentare   correttamente  le  oscillazioni  del  traffico  reale
presente  sulla  rete  di  accesso  di  un operatore. In generale, le
misure  possono essere distribuite nella giornata secondo le seguenti
modalita':
   misure per fascia oraria (mattino, pomeriggio, sera, notte);
   misure  a  cadenza  oraria  predefinita  (es.: 2 cicli di prove di
misura all'ora).
  E'  necessario  prevedere  un  periodo iniziale, ulteriore rispetto
alla  fase  di quattro mesi contemplata nel paragrafo precedente, nel
corso   del   quale   si  provvede  a  determinare  le  modalita'  di
distribuzione  delle  misure  nella  giornata  e,  in  particolare, a
individuare sia le fasce di picco di traffico, sia le fasce orarie in
cui si raggiungono le migliori prestazioni di qualita';
Periodo iniziale.
  Per  le  misure  di  cui  agli  allegati  da  2  a  5  del presente
provvedimento  si  reputa  congruo fissare in un anno la durata della
seconda  fase  del  periodo  iniziale sia per la determinazione delle
migliori  modalita'  di distribuzione delle misure nella giornata sia
per la progressiva diffusione dei client sul territorio.
  L'inizio  della  seconda  fase del periodo iniziale coincide con la
scadenza  del  termine di quattro mesi previsto per la prima fase del
periodo  iniziale  nell'ambito  del quale gli operatori effettuano il
posizionamento  dei  client  e  le relative misure in almeno 4 citta'
scelte in regioni diverse di medie dimensioni.
Effettuazione delle misure.
  Ai  fini  della garanzia del corretto svolgimento delle campagne di
misurazione  e della ottimizzazione delle risorse condivise si reputa
necessaria  la  presenza  di un soggetto indipendente dagli operatori
che  gestisca  i server dei sistemi di misura e gestisca le attivita'
di  misurazione,  tra  cui  quella  di  definizione  dei tempi in cui
effettuare le misure.
  Nella relazione finale prodotta dal suddetto sottogruppo si riporta
che  l'Istituto  Superiore  e'  in  possesso  di  un  sistema  server
oriented; che il sottogruppo unanimemente riconosce che e' necessaria
la  presenza  di  un  organismo  super  partes il quale garantisca la
supervisione del corretto svolgimento delle operazioni di misura; che
questo   ruolo   e'   svolto  dall'Istituto  Superiore.  Inoltre,  il
sottogruppo  e'  favorevole  affinche'  l'Istituto Superiore assuma i
distinti  ruoli  di  seguito elencati, ferma restando la gestione dei
risultati  da  parte  degli  operatori  relativamente ai propri dati,
nonche'  a  carico  dei  medesimi  l'obbligo  di  fornire i resoconti
all'Autorita'  secondo  quanto  sancito  dalla delibera n. 131/06/CSP
dell'Autorita':
   gestore  dei  due  server  di misura presso i NAP, uno dedicato ai
sistemi  di  tipo  «client  oriented», l'altro dedicato ai sistemi di
tipo  «server  oriented»,  con  la  necessaria  specificazione  che i
sistemi di misura utilizzati sono precedentemente certificati;
   gestore della programmazione temporale delle misure effettuate con
i  diversi  sistemi  certificati  rispetto  a  quanto specificato nel
presente  provvedimento,  basato  sulla  normativa  ETSI EG 202 057-4
V1.1.1 (2005-21-10);
   gestione  dei server dedicati, cui tutti i dati disaggregati delle
singole  misurazioni  dovranno  pervenire allo scopo di permettere un
controllo  statistico  al  fine  dell'ottimizzazione  dei processi di
misura;
   ente   certificatore:  verifica  che  i  sistemi  di  misura,  gli
strumenti  e  la  metodologia  di  misura  siano  conformi  a  quanto
specificato  nel  presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI
EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);
   esecutore  delle  misure  per  gli operatori che si avvarranno del
sistema di misura di tipo «server oriented» dell'Istituto Superiore;
   fornitore  e  gestore  di  un sistema di misura della qualita' del
servizio ad uso dei singoli utenti finali che ne faranno richiesta.
  La configurazione dei sistemi client per la verifica della qualita'
del  servizio  di  accesso  a  internet  da  postazione fissa per gli
indicatori relativi agli allegati 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP
e' riportata nella relazione finale del sottogruppo tecnico.
  L'Autorita'  ritiene  che  i  ruoli di cui sopra, tra cui quello di
pianificazione  e  di effettuazione delle misure svolte ai fini della
determinazione dei risultati statistici nonche' il ruolo di fornitore
e  gestore di un sistema di misura della qualita' del servizio ad uso
dell'utente  finale possono essere svolti dall'Istituto Superiore, in
quanto  soggetto istituzionale indipendente dagli operatori, idoneo a
garantire  la necessaria competenza e indipendenza per l'attivita' di
gestione  delle misure. L'Istituto Superiore ha, peraltro, comunicato
la  disponibilita'  a svolgere le suddette funzioni di gestione e che
gia'   dispone   di  un  sistema  «server  oriented».  Ciononostante,
l'Autorita'  ai  fini  della  definitiva  attribuzione dei compiti di
pianificazione  e  di effettuazione delle misure svolte ai fini della
determinazione   dei  risultati  statistici,  nonche'  del  ruolo  di
fornitore  e  gestore  di  un  sistema  di  misura della qualita' del
servizio  ad  uso  dall'utente  finale all'Istituto Superiore o altro
soggetto   indipendente   dagli   operatori,   ritiene  sia  comunque
necessario  l'avvio  di  specifiche  procedure, per cui si invitano i
soggetti interessati a manifestare il proprio interesse.
  Nelle   more   della  conclusione  del  citato  provvedimento,  gli
operatori   interessati   avviano   le  attivita'  di  definizione  e
predisposizione  dei sistemi «client oriented» con il monitoraggio di
tale attivita' da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.
  E'  necessario, infine, prevedere che gli operatori, con almeno due
mesi  di anticipo rispetto alla fine dell'anno solare,  forniscano al
soggetto  indipendente  le informazioni necessarie al fine di gestire
l'effettuazione delle misure da svolgere l'anno solare successivo. Si
ritiene necessario altresi' che tali informazioni siano inviate anche
all'Autorita' per le attivita' di competenza.
Indicatore  relativo  all'indisponibilita' del servizio di accesso in
dial-up.
  Relativamente  all'indicatore  di  indisponibilita' del servizio di
accesso   in  dial-up,  di  cui  all'allegato  6  della  delibera  n.
131/06/CSP,  il  tavolo  non  ha  raggiunto  un  unanime avviso e, in
particolare, sono emerse le seguenti posizioni:
   al fine di ridurre al minimo gli impatti tecnico-economici, alcuni
operatori  chiedono che l'indicatore di indisponibilita' del servizio
di  accesso  in  dial-up  sia  reso opzionale e, comunque, soggetto a
modalita' di misura di tipo qualitativo;
   per  quanto  riguarda  le  eventuali  modalita'  di misura, alcuni
operatori   ritengono  che  l'indicatore  in  parola,  definito  come
«rapporto  tra  il  tempo  in  cui  nessun  modem  e'  disponibile ad
accettare  chiamate  in dial-up rispetto al periodo di osservazione»,
non  risulta  essere  di  calcolo  immediato e presenta significative
complessita';  ragion  per  cui  essi  suggeriscono  di utilizzare la
seguente  definizione  alternativa:  «il  rapporto  tra  le  chiamate
destinate  a  numerazioni  in  decade  7 non andate a buon fine ed il
numero  di chiamate totali destinate a tali numerazioni», prevedendo,
eventualmente,  che  l'operatore  possa  scegliere  liberamente quale
delle  due  definizioni  applicare  per effettuare le misure. Infine,
tali  operatori  ritengono  che  la misura debba essere limitata alle
sole offerte a consumo;
   al contrario, altri operatori ritengono che la misura debba essere
limitata  alle  sole  offerte di servizio di accesso in abbonamento e
che  cio' trovi fondamento in tutto quanto analogamente suggerito dal
tavolo  per  le misure relative alla larga banda; che la misura debba
essere  unica,  altrimenti  non si potrebbero confrontare i risultati
ottenuti  dagli  operatori che hanno adottato definizioni diverse tra
di  loro, evidenziandosi altresi' che la misura basata sulla proposta
di  definizione  alternativa  non e' realizzabile dagli operatori che
usufruiscono dei servizi di raccolta di Telecom Italia;
   dal   tavolo   e'   emerso   che  per  la  misura  quale  definita
dall'Autorita'  nella  delibera n. 131/06/CSP, il tempo in cui nessun
modem  e' disponibile puo' essere misurato stabilendo o un prefissato
tempo  di  polling o analizzando il file di log al RAS (Remote Access
Server),  tenendo  conto  dei modem effettivamente utilizzabili dagli
utenti;
   nel  tavolo,  inoltre,  e'  stato  evidenziato  che,  nel  caso di
utilizzo  della  tecnica di polling, l'intervallo di tempo utilizzato
ha  influenza  sulla precisione del risultato, ed e' quindi opportuno
specificare  tale  intervallo onde consentire la confrontabilita' dei
risultati ottenuti dai diversi operatori;
   inoltre, tutti gli operatori richiedono di limitare la misura alle
aree  di  digital  divide,  ovvero alle aree in cui non e' offerto un
servizio di accesso a larga banda in ADSL;
   infine,  Adiconsum  ha evidenziato l'importanza di tale indicatore
per  la  clientela,  e  ha  concordato  sulla proposta di misurare la
qualita'  limitatamente  alle  offerte in abbonamento e nelle zone in
cui  non  sia offerto il servizio ADSL, ricordando che esistono ampie
zone del territorio italiano in cui tale tecnologia e' assente.
  Al  riguardo l'Autorita' ritiene di dover confermare la definizione
di indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up fornito con la
delibera  n.  131/06/CSP, al fine di consentire a tutti gli operatori
di effettuare anche autonomamente le misure; di limitare la misura ai
servizi  offerti  nelle zone in cui non siano presenti offerte ADSL e
di  prevedere  report separati per le offerte in abbonamento e per le
offerte  a  consumo.  L'Autorita' reputa, inoltre che la misura debba
essere effettuata prioritariamente analizzando il file di log dei RAS
(Remote  Access Server), tenendo in debita considerazione i modem che
siano  effettivamente  utilizzabili  dalla  clientela, e, nel caso di
impossibilita'   tecnica,   effettuando  un  polling  ogni  minuto  e
utilizzando  un numero minimo di campioni tale da garantire un valore
di  accuratezza  relativa  (rapporto  tra  intervallo di confidenza e
media) non superiore al 10%, con un intervallo di confidenza del 95%.
Si  reputa,  infine,  necessario effettuare le misure sia come valore
medio nelle 24 ore sia nell'ora di punta della giornata.
Trasparenza dell'informazione.
  L'Autorita'  conferma quanto previsto dalla delibera n. 131/06/CSP,
art.  5, comma 3. In particolare, si ritiene che per ciascuna offerta
debba  rendere noti gli indicatori specifici di cui all'art. 3, comma
1, lettera a), come modificati dal presente provvedimento.
  L'Autorita'  ritiene,  altresi',  che  ai  fini  della  completa  e
trasparente  informazione  all'utenza  riguardo  al  servizio offerto
nelle  informazioni  e nella pubblicita' con qualunque mezzo diffuse,
debba  essere  fornita  la  corretta  indicazione  della velocita' di
trasmissione  dati  e specificatamente la banda minima in downloading
di   cui   all'allegato  2,  quale  risultante  dall'ultimo  rapporto
semestrale  pubblicato  relativo alla media per offerta, oltre che le
indicazioni di dove reperire maggiori informazioni a riguardo.
  A   tal  riguardo,  sino  alla  pubblicazione  del  primo  rapporto
semestrale  che include la predetta banda minima misurata, si ritiene
che  debba  essere pubblicata la banda minima che l'operatore si pone
come  obiettivo annuale ai sensi delle disposizioni vigenti (delibere
n. 179/03/CSP, n. 136/06/CSP oltre alla presente delibera).
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del
regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il  funzionamento
dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
   a)  «direttiva  131/06/CSP»:  la  direttiva  di  cui alla delibera
131/06/CSP  in  materia  di qualita' e carte dei servizi di accesso a
internet  da postazione fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   b)   «operatore»:  un'impresa,  autorizzata  a  fornire  una  rete
pubblica  di  comunicazione  o una risorsa correlata, che fornisce il
servizio di accesso ad Internet da postazione fissa;
   c)  «offerta  di base»: offerta caratterizzata da specifici valori
di banda in upload e download non corredata da eventuali opzioni;
   d)  «offerte  in abbonamento»: offerta per un determinato servizio
che  prevede  il  pagamento  di  un  canone per un prefissato periodo
temporale;
   e) «NAP: Neutral Acces Point», punti neutrali di interconnessione.
E' l'infrastruttura fisica neutrale attraverso la quale i vari ISP si
scambiano, fra loro, traffico Internet;
   f)  «localizzazione  dei  punti  di  misura»:  la  localizzazione,
all'interno   della   rete  di  accesso  gestita  da  un  determinato
operatore,  dei  punti fisici in cui devono essere collocati i client
del sistema di misura;
   g)  «profilo»:  configurazione del servizio offerto caratterizzata
da  specifici  valori  di banda in download e in upload eventualmente
corredata  da  specifiche opzioni; ad esempio offerta con 2 Mbit/s in
download e 256 kbit/in upload senza banda garantita;
   h)  «client»: sistema che esegue le misure di cui agli allegati 2,
3, 4 e 5 e che puo' essere sotto il controllo del server di misura;
   i)  «server  di  misura»: server che permettono l'esecuzione delle
misure rispondendo alle richieste di comunicazione dei client secondo
quanto  stabilito  negli  allegati  2, 3, 4 e 5 e che puo' gestire le
attivita' svolte dai client;
   j)  «periodo  iniziale»: periodo, suddiviso in due fasi, in cui si
effettuano  (prima  fase) le misure utilizzando un limitato numero di
client  per  operatore e (seconda fase) la progressiva diffusione dei
client  sul  territorio  nazionale  e  l'affinamento  dei  sistemi di
misura, secondo quanto sancito dalla presente delibera;
   k)  «soggetto indipendente»: soggetto indipendente dagli operatori
di comunicazioni elettroniche che su incarico dell'Autorita' gestisce
l'effettuazione  delle  misure  e fornisce il servizio di valutazione
della  qualita'  dell'accesso  a  Internet  da  postazione fissa agli
utenti finali che ne facciano richiesta.
  2.  Si  applicano,  altresi',  le definizioni di cui alla direttiva
131/06/CSP.