IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; Visto l'art. 2, commi da 185 a 187, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'art. 2, comma 186, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che il Comitato e' dotato di un fondo comune, unico e indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente e in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali; Considerate le risoluzioni ONU 53/197, 58/488 e 58/221 con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 anno internazionale del microcredito; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 17 novembre 2008; Vista la proposta del Presidente del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente disciplina si intendono: a) per CNM, il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito; b) per organo di vertice, il Consiglio di Amministrazione del CNM c) per Presidente, il Presidente del CNM; d) per Consiglio, il Consiglio di Amministrazione del CNM; e) per Segretario, il Segretario Generale del CNM; f) per Consiglio Nazionale, il Consiglio Nazionale del CNM: g) per disposto normativo, l'art. 2, commi 185, 186 e 187, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244; h) per unita' previsionale di base (UPB), l'insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita'; i) per centro di costo, l'entita' organizzativa cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti, al fine di conoscerne il costo complessivo; l) per istituto cassiere, l'istituto bancario che svolge il servizio di cassa per conto del CNM.