IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
  Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993,
n. 594, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
febbraio  1972,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175;
  Sentita l'Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal  Consiglio  degli avvocati e
procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                        Fondo di perequazione

  E'  istituito  il  Fondo  perequativo  degli avvocati e procuratori
dello   Stato,   al   quale   affluiscono   gli  importi  riassegnati
dall'amministrazione  finanziaria  dello Stato ai sensi dell'art. 61,
comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.