IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 594, e, in particolare, l'art. 6, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175; Sentita l'Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato; Vista la deliberazione assunta dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008; Decreta: Art. 1. Fondo di perequazione E' istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.