IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Ministro della Sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e,  in  particolare,  l'art.  2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2006
n.l89,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 sull'organizzazione
del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociale le funzioni del Ministero
della salute con le risorse finanziarie, strumentali e di personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005,  concernente i livelli massimi di
residui  di  antiparassitari nei o suoi prodotti alimentari e mangimi
di  origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE
del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  194/2008 della commissione del 29
gennaio  2008,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n. 396/2005 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV,  che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento;
  Visto  il  documento  SANCO  /557/2008  rev.  3, che costituisce un
emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 18 luglio 2008 dall'impresa
SYNGENTA  CROP  PROTECTION S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
BLACKBASS  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato GRASP 40
registrato al n. 8525 con decreto direttoriale in data 30 luglio 1994
dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
   il  prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato GRASP
40 dell'impresa medesima;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   l'impresa   richiedente   e'   anche   titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato BLACKBASS
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Tralcoxydim;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2010  l'impresa  SYNGENTA  CROP  PROTECTION  S.p.A.  con  sede in Via
Gallarate,  139  - Milano e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto   fitosanitario   ESENTE   DA  CLASSIFICAZIONE  DI  PERICOLO
denominato  BLACKBASS  con la composizione e alle condizioni indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie  da:  ml  850 e litri
1-1,7-2-5-10-20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dalle  imprese  SAFAPAC  Ltd.- Peterborough Cambridgeshire
(UK);  NUFARM  SAS.  Notre  Dame  de  la Garenne, Gaillon (Francia) e
prodotto presso gli stabilimenti delle imprese:
   SCAM  S.p.A. Strada Bellaria, 164 - Modena autorizzato con decreti
del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;
   ISAGRO  S.p.A.  Aprilia  (Latina)  autorizzato  con  decreti del 3
ottobre  1974/16 aprile 2004; TORRE S.r.l. (Fraz. Montalcino) (Siena)
autorizzato  con  decreti  del  31  luglio  1975/23  settembre 2003 e
confezionato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa ALTHALLER ITALIA
S.r.l.  San  Colombano al Lambro (Milano) autorizzato con decreti del
17 febbraio 1981/1° febbraio 2000.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14385.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
   Roma, 15 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello