IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n. 17  (S.O.  della  G.U.  n. 145  del 23 giugno 1995)
concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Ministro della Sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n. 74  del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n. 194  e,  in particolare, l'articolo 2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290,   concernente   il   regolamento   di   semplificazione   dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2006
n. 189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche al decreto del
Presidente     della    Repubblica    28    marzo    2003,    n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'articolo  1,  comma  6,  del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85,   recante   «Disposizioni   urgenti  per  l'adeguamento  delle
strutture  di  Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e
377,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244», che ha trasferito al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali le
funzioni   del   Ministero  della  salute  con  le  inerenti  risorse
finanziarie, strumentali e di personale;
  Vista  la  domanda presentata in data 12.9.2008 dall'impresa CERTIS
Europe  B.V.  intesa  ad  ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  prodotto fitosanitario denominato SPAIKIL TEAM uguale
al  prodotto  di riferimento denominato NISSORUN TENDEM registrato al
n.11776 con D.D. in data 14.12.2005 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di  riferimento denominato
NISSORUN TANDEM dell'impresa medesima;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   l'impresa   richiedente   e'   anche   titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato SPAIKIL
TEAM  e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Exitiazox e Bifentrin;
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 14.12.2010
l'impresa  CERTIS  Europe  B.V.  con  sede in SARONNO (Varese) Via A.
Guaragna,3  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio il prodotto
fitosanitario  PERICOLOSO  PER L'AMBIENTE denominato SPAIKIL TEAM con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,100-0,200-0,500-1-5.
  Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle
imprese:
  -SCAM S.p.A. - S. Maria di Mugnano (MO) autorizzato con decreti del
25.10.1972/27.11.1990:
  -I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG) autorizzato con
decreti   del  9.5.1997/20.9.2001,  nonche'  confezionato  presso  lo
stabilimento  dell'impresa:  BAYER  CROPSCIENCE  S.r.l. - Filago (BG)
autorizzato con decreti 6.12.1983/20.12.2002.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.14467.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata .
   Roma, 4 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello