IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CEE)  n.  2676/90 della Commissione del 17
settembre  1990  che  determina  i  metodi  d'analisi  comunitari  da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  all'art.  118  prevede  la  designazione,  da  parte degli Stati
membri,  dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13  gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista  la  richiesta  presentata  in  data  17  dicembre  2008  dal
laboratorio  Regione  siciliana - Assessorato agricoltura e foreste -
Dipartimento  interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A. -
Analisi  e servizi per la certificazione in agricoltura - Laboratorio
di  Ispica,  ubicato  in  Ispica  (Ragusa), Contrada Rio Favara s.n.,
volta   ad   ottenere   l'autorizzazione,   per  l'intero  territorio
nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore
vitivinicolo,   aventi   valore   ufficiale,   anche  ai  fini  della
esportazione,  limitatamente  alle  prove  elencate  in  allegato  al
presente decreto;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 8 ottobre 2008
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European cooperation for accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;

                             Autorizza:
il  laboratorio Regione siciliana - Assessorato agricoltura e foreste
-  Dipartimento interventi infrastrutturali - U.O.S. n. 34 - A.S.C.A.
-   Analisi   e  servizi  per  la  certificazione  in  agricoltura  -
Laboratorio  di  Ispica,  ubicato  in  Ispica  (Ragusa), Contrada Rio
Favara  s.n.,  per  l'intero  territorio  nazionale,  al rilascio dei
certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  aventi  valore
ufficiale, anche ai fini della esportazione.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  Il responsabile del laboratorio e' il dott. Paolo Branca.
  L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al  31  ottobre 2012 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
  L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 gennaio 2009
                                          Il Capo Dipartimento: Nezzo